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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2013
Numero
24
Data
05/08/2013
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese
Note
Bollettino n° 109 Supplemento pubblicato il 07-08-2013
Allegati
Nessun allegato

 



 

In attuazione della presente legge vedi il r.r. n. 3/2015

Capo I
Definizioni e finalità della legge


Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto regionale.

2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i mestieri dell’artigianato artistico - tradizionale.

3. La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d’impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese.


 

Art. 2

Ambito di applicazione


1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana come definiti agli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

a. attività agricole, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;
b. attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;
c. attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
d. attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano d’opera.

3. Ai fini della presente legge si considerano:

a. decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
b. legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro sull’artigianato);
c. testo unico dell’apprendistato a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), emanato con decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;
d. legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 (Norme in materia di formazione per il lavoro);
e. decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f. legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
g. regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288;
h. regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
i. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


Art. 3

Imprenditore artigiano


1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

4. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.


 

Art. 4

Definizione di impresa artigiana


1. E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

2. L’impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.

3. L’impresa artigiana può essere esercitata:

a. in forma individuale;
b. in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
1. nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
2. nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;
3. nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
4. nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
5. nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se non è iscritta all’albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione dell’albo artigiani.

5. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.

6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

7. In caso di gravi motivi di salute dell’imprenditore artigiano, debitamente documentati, su richiesta, può essere sospesa l’iscrizione degli elenchi previdenziali per un massimo di dodici mesi.

8. Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.


Art. 5

Consorzi e società consortili


1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani, con l’indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole e medie imprese, come definite nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore a un terzo, sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell’albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell’albo artigiani.



Art. 6

Limiti dimensionali


1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a. per l’impresa che non lavora in serie:
1. un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b. l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1. un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c. per l’impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1. un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d. per l’impresa di trasporto: fino ad un massimo di otto dipendenti;
e. per le imprese di costruzioni edili:
1. un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

a. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi del testo unico dell’apprendistato, emanato con d.lgs. 167/2011 e della relativa disciplina regionale di cui alla l.r. 31/2012;
b. i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
c. i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
b. i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del Codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
c. i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 20 per cento, con approssimazione all’unità superiore, i limiti massimi indicati al comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all’anno mantengono la qualifica di impresa artigiana.


Art. 7

Svolgimento dell’attività artigiana

1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.

3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.


 

Capo II
Iscrizione delle imprese artigiane


Art. 8

Albo delle imprese artigiane


1. E’ istituito nella Regione Puglia l’Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. L’Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.

3. La Regione delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l’esercizio delle funzioni amministrative per l’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla presente legge. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.

4. L’iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all’articolo 9.

5. L’iscrizione all’Albo, effettuata con le modalità di cui all’articolo 9, ha efficacia costitutiva ed è condizione:

a. per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
b. per l’adozione da parte dell’impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.

6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano, a favore delle CCIAA, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione del comma 2 dell’articolo 18 della legge 580/1993.

7. L’Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Puglia. Le sezioni provinciali dell’Albo sono depositate anche presso le CCIAA territorialmente competenti.


Art. 9

Iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane

1. Per l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall’Albo provinciale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007.

2. La comunicazione unica, predisposta sull’apposita modulistica e corredata di autocertificazioni e delle attestazioni richieste, consente l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell’albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l’avvio immediato dell’attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti, previsti dalla legge per l’iscrizione.

3. La CCIAA, contestualmente, rilascia la ricevuta dell’avvenuta comunicazione e informa le amministrazioni competenti.

4. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
5. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i Comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendano necessari.

6. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Il decorso del termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.

7. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere comunicato all’impresa artigiana entro il termine di sette giorni dalla data di adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 22.


 

Art. 10

Modifiche e cancellazioni


1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:

a. le modificazioni dei requisiti artigiani;
b. la cessazione dell’attività;
c. la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

2. L’Ufficio del registro delle imprese, procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l’iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell’avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.

3. Le CCIAA procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell’attività istruttoria dei comuni.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione e di variazioni è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato pugliese di cui all’articolo 21, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento.


Art. 11

Sanzioni

1. In relazione all’annotazione nell’Albo artigiani del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a. in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all’artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione, si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro;
b. in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.


Art. 12

Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni


1. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni.

2. Le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.

3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio della CCIAA esercitante la delega di cui al comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l’attività istruttoria.
4. Le CCIAA trasmettono alla Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, cancellazioni.

5. In relazione alle verifiche di cui al comma 2, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvede all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Unioncamere Puglia e ANCI Puglia, avente a oggetto specifiche linee guida operative.


 

Art. 13

Coordinamento e attuazione degli interventi


1. La Regione intraprende e promuove interventi a favore dell’artigianato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. L’attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata a enti e società partecipate, agenzie regionali o altri organismi.

3. La Regione, nell’ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i ministeri competenti e il sistema camerale pugliese, sostiene processi di internazionalizzazione del sistema produttivo artigianato con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.



CAPO III
Istituzione e interventi a sostegno dei Centri di assistenza
tecnica per l’artigianato (CATA)


Art. 14

Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA)

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane pugliesi, sono istituiti i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) attraverso l’accreditamento presso la Regione, laddove sussistano i requisiti descritti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. I CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia.

3. I CATA devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I CATA sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui all’articolo 22.

5. I CATA non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

a. all’assistenza tecnica;
b. alla formazione e all’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
c. al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
d. all’accesso ai finanziamenti anche comunitari;
e. alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
f. alla tutela dell’ambiente;
g. alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
h. alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
i. alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.


Art. 15

Interventi per favorire la creazione e la successione nell’impresa

1. La Regione promuove iniziative intese a favorire:

a. la continuità di attività dell’impresa artigiana;
b. il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;
c. la creazione di nuove imprese artigiane, altrimenti denominate “start-up”, al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

2. I CATA, nell’esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.


Art. 16

Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell’artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi.


 

Capo IV
Tutela dell’artigianato
artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela)


Art. 17

Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese


1. La Regione promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante:

a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
c. la promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale;
d. lo sviluppo delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La tutela dell’artigianato artistico e tradizionale sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 22.


Art. 18

Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l’impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione dell’artigianato artistico dalla l.r. 31/2012, sono definite produzioni dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, ai fini della presente legge:

a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici).

3. I settori dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al comma 2 sono individuati nel regolamento regionale di cui all’articolo 22, su proposta della Commissione regionale per l’artigianato pugliese, nell’ambito dell’elenco esemplificativo allegato al regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288. (1)

(1) Vedi il r.r. n. 3/2015


Art. 19

Interventi


1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti agli articoli 15 e 17, la Regione, con appositi provvedimenti promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:

a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
b. la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
c. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
d. la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all’estero;
e. l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
f. la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
g. ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico.

2. Le ceramiche artistiche e tradizionali di Grottaglie e di Laterza già tutelate ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188 (Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino) e successive modificazioni e integrazioni, e destinatarie di Disciplinari di produzione approvati dalle competenti istituzioni, sono inserite di diritto nel settore di cui all’articolo 18.

3. La Regione approva i disciplinari di produzione, marchi di qualità, variazioni e aggiornamenti per le singole tipologie di attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, elaborati dal competente Servizio in collaborazione con artigiani ed esperti del settore trattato e con la Commissione regionale per l’artigianato pugliese.

4. La Regione, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l’artigianato pugliese, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.


Art. 20

Interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane


1. La Regione favorisce e incentiva l’aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di:

a. centri di attrazione in cui concentrare l’offerta di prodotti tipici: “Piazze dei mestieri”, “Poli di eccellenza artigiana” o “Villaggi artigiani”;
b. reti di imprese volte alla promozione dei prodotti artigianali;
c. centri di sviluppo di filiere dei prodotti artigianali;
d. aggregazioni di imprese artigiane che partecipano ai Distretti urbani del commercio, ai sensi del comma 2 dell’ articolo 5 del regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11).



Capo V
Commissione regionale per l’artigianato pugliese


Art. 21
Commissione regionale per l’artigianato pugliese

1. E’ istituita la Commissione regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.

2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni:

a. esprimere pareri consultivi per l’emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l’iscrizione al Registro delle imprese;
b. elaborare, insieme al competente Servizio regionale, e presentare alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali nel territorio regionale;
c. promuovere forme di comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore dell’artigianato;
d. svolgere attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborare periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell’artigianato in Puglia;
e. formulare proposte alla Giunta regionale, di concerto con il Servizio regionale competente, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;
f. esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell’artigianato e di bottega scuola;
g. decidere in via definitiva sui ricorsi proposti di cui all’articolo 10.

3. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente Servizio regionale.

4. La CRAP è presieduta dal Dirigente del competente Servizio o da un suo delegato.

5 Con il regolamento regionale di cui all’articolo 22 sono disciplinate le modalità di insediamento, di funzionamento e composizione della CRAP, prevedendo la partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria, presenti nel CNEL e/o sottoscrittrici di CCNL, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.



Capo V
Disposizioni finali


Art. 22

Regolamento regionale


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:

a. il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge;
b. le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell’Albo imprese artigiane;
c. le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP;
d. la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l’individuazione delle attività per ciascun settore;
e. le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.


Art. 23

Abrogazione

1. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e l’istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all’istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Durante il periodo transitorio, anche con riferimento ai termini dell’articolo 22, le funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, soppresse ai sensi del comma 1, sono attribuite al Servizio regionale competente in materia, che le esercita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate “Strutture provinciali dell’Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive”, le quali, ove necessario, possono avere sede presso la CCIAA.

3. Con provvedimento del dirigente del competente Servizio regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la tenuta dell’Albo imprese artigiane saranno adeguate alle disposizioni del presente articolo.

4. I procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.

5. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge negli Albi provinciali delle imprese artigiane.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 2013