Regolamento regionale implicitamente
abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo
2014
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2105 del11/112013 di adozione
del Regolamento; ]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia)
[1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco
dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come
disciplinato dalla legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
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Art. 2
(Contenuto della domanda e modalità di iscrizione
nell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia)
[1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà
contenere i seguenti dati:
a. nome, cognome, luogo di nascita, residenza,
recapito telefonico, numero di fax e indirizzo PEC;
b. il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 54
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
c. l’assenza di cause di
esclusione, ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 55
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
2. Coloro che intendono
essere iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia devono
attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti e l’assenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma precedente, ovvero
dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile,
esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere
detta causa entro il termine previsto dall’articolo 55,
comma 5, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Il requisito di cui
all’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito all’anno solare
precedente a quello dell’istanza di ammissione ovvero, per coloro che sono già
iscritti nell’elenco, della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del
presente regolamento.
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma
non autenticata nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76
del citato D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia,
in formato elettronico, di un documento di identità del candidato in corso di
validità debitamente sottoscritto con firma digitale.
6. La compilazione
della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del sito
internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link denominato:
“Elenco revisori Regione Puglia”. Una volta conclusa la compilazione del
modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il
richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di
posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema.
7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
8. In
fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un
termine non inferiore a quello stabilito all’articolo 54,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di
divulgazione utilizzati dalla Regione Puglia. ]
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Art. 3
(Modalità e termini entro cui esaminare le domande di
iscrizione nell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia)
[1. La struttura regionale responsabile del procedimento di
formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti della
Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria
Generale della Presidenza del Consiglio Regionale.
2. In attuazione del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni
regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà
d’ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i
soggetti designati.
3. La Segreteria del Consiglio Regionale, previa
verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti, provvede alla
formazione dell’elenco dei revisori dei conti entro 15 giorni dal termine di
presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso.
4. In sede
di prima formazione dell’elenco dei revisori dei conti il termine di cui al
precedente comma è fissato in giorni 45.
5. I nominativi dei revisori
dei conti, in prima applicazione, saranno estratti dall’elenco aggiornato
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. ]
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Art. 4
(Formazione dell’elenco)
[1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone
la non ammissione ovvero la cancellazione dall’elenco dei candidati che non
hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che, dalla verifica fatta,
risultino sprovvisti dei requisiti per l’iscrizione.
2. Il Segretario
Generale del Consiglio regionale notifica tempestivamente a mezzo mail-PEC ai
soggetti interessati la non ammissione ovvero l’esclusione dall’elenco nonché la
relativa motivazione. Avverso tale atto, i candidati esclusi possono presentare
ricorso motivato al Segretariato Generale del Consiglio Regionale entro cinque
giorni dalla ricezione della notifica, secondo le modalità previste per la
presentazione della domanda di iscrizione.
3. Il Segretario Generale del
Consiglio regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via
definitiva sull’effettiva sussistenza delle cause di esclusione, previa
acquisizione della pronuncia giuntale al verificarsi delle fattispecie di cui
all’articolo 55,
comma 4, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, e delle risultanze è data
notizia all’interessato.
4. I provvedimenti di non ammissione ovvero di
cancellazione dall’elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i 30
giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell’apposita sezione
del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco. ]
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Art. 5
(Contenuto dell’elenco)
[1. L’elenco riporta i seguenti elementi informativi
per ciascun revisore:
a. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b. la residenza;
c. la data e il numero di iscrizione nel registro dei
revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
2. L’elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico
sulle pagine del sito internet del Consiglio della Regione Puglia, con effetti
di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69. ]
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Art. 6
(Aggiornamento dell’elenco)
[1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i
soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’elenco entro i
termini previsti all’articolo 54,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le modalità indicate
all’articolo 2 del presente regolamento.
2. I candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al
precedente comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci
crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Entro i successivi 15
giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il
Segretario Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto
all’aggiornamento annuale dell’elenco. ]
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Art. 7
(Estrazione dei componenti dall’elenco)
[1. In sede di prima applicazione, la designazione dei
membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del
Consiglio regionale appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei
Revisori dei conti della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è
preceduta da un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale
in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima
del suo svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio
dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale
da convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei
revisori in carica.
2. La nomina dei membri del Collegio dei revisori
dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero
d’ordine progressivo. L’estrazione avviene attraverso un sistema informatico di
generazione di numeri casuali.
3. All’esito del sorteggio il Segretario
Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria
formulata in base all’ordine di estrazione dalla prima all’ultima posizione e
comprendente tutti i nominativi iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei
conti.
4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali
componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all’esito
della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c) del presente regolamento, il soggetto designato risulti
ineleggibile ovvero incompatibile con l’incarico di revisore, si provvede alla
sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della graduatoria.
5. All’esito del sorteggio e delle successive verifiche sulla
compatibilità dei designati all’incarico, il Presidente della Giunta regionale
provvede, con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.
6. In caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata
del Collegio dei revisori dei conti, si procede ad una nuova estrazione a sorte
fra i soggetti iscritti nell’Elenco. La procedura seguita è analoga a quella
indicata ai commi precedenti e comporta l’esclusiva sostituzione del componente
cessato. La durata dell’incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza
del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell’interno Collegio.
I componenti che cessano anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica
ovvero che subentrano ad un revisore cessato, non sono rieleggibili. La nomina
del nuovo revisore non ha effetti sulla titolarità della Presidenza del Collegio
come definita all’atto dell’insediamento dell’originario Collegio dei revisori
dei conti.]
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Art. 8
(Rinnovo dei componenti del Collegio)
[1. Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Puglia è data notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite
avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale
organismo. ]
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Art. 9
(Funzioni, modalità e termini)
[1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale
della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Il parere del Collegio sulle
proposte di legge di bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di
rendiconto generale, e sui relativi allegati è accluso, a pena di
irricevibilità, alle proposte di legge all’atto del loro deposito presso il
Consiglio regionale.
3. Nella relazione delle proposte di legge di cui
al comma 2, sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del Collegio oppure
la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
4. Il Collegio, secondo quanto disposto all’articolo 56,
lettera b) della legge
28 dicembre 2012, n. 45:
a. vigila sul rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno;
b. esercita il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
5. I pareri del Collegio sono resi entro sette giorni consecutivi dal
ricevimento del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale, cinque giorni consecutivi per i disegni di legge di
approvazione dell’assestamento generale del bilancio e delle variazioni di
bilancio, quindici giorni consecutivi per la relazione sul disegno di legge di
approvazione di rendiconto della gestione. Decorsi inutilmente tali termini, il
parere si intende reso favorevolmente.
6. Ove non sia previsto un
termine per il rilascio dei pareri, lo stesso è fissato in tre giorni
consecutivi dal ricevimento della documentazione, salvo il maggior termine
eventualmente comunicato dalla Giunta regionale. Decorsi inutilmente tali
termini, il parere si intende reso favorevolmente.
7. La Regione
favorisce l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo
costante e tempestivo, tramite casella di posta istituzionale in formato PEC,
l’informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il collegio
deve esprimersi.
8. Il Consiglio Regionale, con proprio atto di natura
regolamentare, prevede la sottoposizione al parere del Collegio dei Revisori dei
Conti del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Consiglio Regionale,
delle sue variazioni, dell’assestamento generale dello stesso nonché del
rendiconto della gestione ovvero di ogni altro atto, disciplinando altresì i
termini e modalità di rilascio dei pareri.]
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Art. 10
(Pareri non obbligatori)
[1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni,
al Collegio dei Revisori dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione
sui portali istituzionali:
a. elenco delle delibere di Giunta regionale
adottate;
b. elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di
Presidenza) adottate;
c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate
dai singoli servizi.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta
della Giunta regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie:
a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b. variazioni di
bilancio assunte in via amministrativa;
c. modalità di gestione dei servizi
e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
d.
proposte di ricorso all’indebitamento;
e. proposte di utilizzo di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
f.
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
g.
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio;
h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno
l’acquisizione del parere.
3. I pareri di cui al presente articolo sono
resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni
caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento
della documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende
reso favorevolmente. ]
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Art. 11
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
[1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di
insediamento, individua il Presidente del Collegio sulla base dei criteri
stabiliti all’articolo 54,
comma 4, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di mancato accordo
provvede il Presidente del Consiglio regionale su istruttoria del Segretario
generale del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima
seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da comunicarsi al
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. Le funzioni del
Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio,
al quale compete la convocazione delle sedute.
4. Il Collegio si
riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Collegio si riunisce
validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera
validamente a maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Collegio approva il
verbale delle sedute e delle decisioni adottate. ]
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Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 14 novembre 2013