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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2013
Numero
7
Data
03/05/2013
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Ulteriori modifiche al Titolo V del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall’art. 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009 e del Titolo IX del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011 e s.m.i.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 7 maggio 2013, n. 62
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 23/04/2013 di adozione del Regolamento;




EMANA


Il seguente Regolamento:

 


                                                                                                 Articolo 1

Modifiche al Titolo V (Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione) art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 come modificato dall’art. 4 del Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009

1. Il 5° comma dell’art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
«Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro o, alternativamente, deve aver registrato un numero di U.L.A. non inferiore a 50».


Articolo 2

Modifiche al Titolo IX (Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione) art. 73 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009  come modificato dal Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011 e s.m.i.

1. Il 4° comma dell’art. 73 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009   come introdotto dal Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2011  e modificato dall’art.2 del Regolamento Regionale n.5 del 20 febbraio 2012 è sostituito dal seguente:

«I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro».

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 maggio 2013