Titolo I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE
CONTABILE
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure
indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2
Ristrutturazione del debito regionale
1. Per le finalità di cui all’articolo
4 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014), con
deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter
dell’articolo 42 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le
conseguenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della
Regione Puglia, ivi comprese quelle relative all’ammortamento del mutuo erogato
dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
Art. 3
Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle
Comunità
montane ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 36
1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni
dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna comunità montana, è
autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare al
Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter dell’articolo
42 della l.r. 28/2001.
2. I titolari delle Unità Previsionali di
Base (U.P.B.) in cui sono allocati i capitoli di entrata e di spesa, come
istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all’assunzione degli atti di gestione
a valere sulle suddette risorse.
3. Resta fermo quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo
6 della l.r. 37/2014.
4. All’articolo
5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali),
come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 e,
successivamente, dall’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36,
il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a
qualsiasi titolo alle comunità montane sono acquisiti al patrimonio della
Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2
dell’articolo 5-bis. La Regione Puglia può concedere, previa richiesta
motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla
promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio
montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di
lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni mobili e immobili. E’
cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili e
immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a carico degli
enti stessi assumere l’onere relativo alla dichiarazione amministrativa di
fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari dalla competente
commissione regionale.”
Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 4
Aliquota dell’addizionale regionale
all’IRPEF per l’anno
2015
1. Per il periodo di imposta 2015 sono confermate le
maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), disposte dall’articolo
3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Puglia), come modificato dall’articolo
4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).
Pertanto, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di
reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni
all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
b)
per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
c)
per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d)
per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e)
per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti
dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo
scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo
scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto
scaglione di reddito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Art. 5
Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF
per carichi
di famiglia per l’anno 2015
1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste
dal comma 1 dell’articolo 12 del dpr 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico,
per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai
sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni
figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle
detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 e
dal comma 2 dell’articolo 12 del dpr 917/1986.
3. Qualora il livello di
reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la
fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di
misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A
tal fine, per l’esercizio finanziario 2015, è stanziato l’importo, in termini di
competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa
n. 783034 – U.P.B. 05.01.01.
4. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle
misure di cui al comma 3.
Art. 6
Maggiorazione aliquota IRAP
per l’anno 2015
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per il periodo d’imposta
2015 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione
della aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 16 del d.lgs.
446/1997.
2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale “ONLUS”, come previsto dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché per
le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l’esenzione
prevista dall’articolo
48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e dall’articolo
4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012
della Regione Puglia).
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 7
Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati -
Commissario straordinario regionale
1. Al fine di consentire l’attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica) e della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai
consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di
17 milioni di euro per l’anno 2015, le somme occorrenti per far fronte
alle seguenti spese di funzionamento: (1)
a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso
civile che per uso agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai
dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2015.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa,
al capitolo n. 112091, U.P.B. 01.04.04, del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di
pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una
struttura di supporto. Dall’attuazione del presente comma non derivare oneri per
la finanza regionale.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell’articolo
1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità
indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del
commissario straordinario regionale, nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dello
stesso articolo 1, per un ulteriore termine massimo di dodici mesi.
5.
Nell’espletamento della propria attività di gestione, il commissario
straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo
36 della l.r. 45/2012.
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 27/2015, art. 2, c. 1.
Art.8
Cofinanziamento regionale
della programmazione 2014-2020
(1)
1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento
alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di cofinanziamento dei
programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare specifico
mutuo presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 11.
Capo III
Disposizioni diverse
Art. 9
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale
25 settembre
2012, n. 27
1. Al comma 2 dell’articolo
2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della
ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda
variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dall’articolo
50, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, dall’articolo
38, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 e, in ultimo,
dall’articolo
37, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2014, n.
37, le parole: “dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014”, sono
sostituite dalle seguenti: “dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2015”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale
6 agosto
2014, n. 34
1. Al comma 2 dell’ articolo
4 della legge regionale 6 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio
associato delle funzioni comunali), le parole: “10 mila” sono sostituite dalle
seguenti: “5 mila”.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11
Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è
rinviata alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2014
TABELLA “A”
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
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Settori di
intervento 2015 2016 2017
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Ragioneria
(mutui) 271 269 163
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Ragioneria (ruoli
S.F.) 3 3 3
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Edilizia Residenziale 1 1 1
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