Art. 1
Finalità e oggetto
1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le
condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne, la Regione Puglia
promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell’endometriosi, nonché il
miglioramento della qualità delle cure, e promuove altresì la conoscenza della
patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e lavorativo;
riconosce l’associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito
regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi.
Art. 2
Osservatorio regionale sull’endometriosi
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sull’endometriosi.
2. L’Osservatorio ha il compito di raccogliere dati e statistiche sulla
fenomenologia dell’endometriosi nell’ambito del territorio regionale, di
proporre al competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della
salute l’attuazione di campagne di informazione per la popolazione.
L’Osservatorio ha il compito di promuovere azioni mirate alla diagnosi precoce,
di raccogliere dati e statistiche sulle azioni di diagnosi, cura e formazione
promosse dal competente Servizio dell’Area politiche per la promozione della
salute.
3. L’Osservatorio, inoltre, coordina le azioni regionali
relativamente a quelle promosse in sede nazionale nella prospettiva
dell’istituzione del Registro nazionale dell’endometriosi, trasmette con cadenza
annuale alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una
relazione sull’attività svolta e i dati raccolti e monitorati.
4.
L’Osservatorio regionale è composto da
a) un componente della Direzione regionale competente in
materia;
b) un rappresentante di ogni associazione regionale che si occupi
della patologia dell’endometriosi;
c) un rappresentante della Commissione
regionale per le pari opportunità;
d) un rappresentante per ogni
professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e
assistenziale territoriale e ospedaliero;
e) un rappresentante della
Facoltà di medicina dell’Università degli studi della regione;
f) un
rappresentante dell’INAIL regionale;
g) un rappresentante dell’INPS
regionale.
5. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non
comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.
6. L’Osservatorio è costituito con deliberazione di Giunta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le
funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dal personale del
competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della salute.
Art. 3
Registro regionale dell’endometriosi
1. E’ istituito il Registro regionale dell’endometriosi per la
raccolta e l’analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia al fine
di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l’andamento e la
ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali
complicanze.
2. Il Registro riporta il numero dei casi di endometriosi
diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati
annualmente, così da rappresentare statisticamente l’incidenza della malattia
sul territorio regionale.
3. Il Registro rileva in particolare le
modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e
gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le
conseguenze della malattia in termini funzionali.
4. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’Osservatorio di
cui all’articolo 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definiti i
criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche
con strumenti informatici e telematici.
5. L’aggiornamento del Registro
sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio è curato dalla Direzione
dell’Area regionale Politiche per la promozione della salute.
6. I dati
raccolti sono utilizzati per la predisposizione di atti di pianificazione e
programmazione regionale al fine da individuare le migliori azioni per la
diagnosi precoce e il trattamento medico-sanitario più efficace.
Art. 4
Associazioni e attività di volontariato
1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle
associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi sul territorio
regionale.
2. Le associazioni sono coinvolte nelle campagne di
informazione e sensibilizzazione promosse dalla Regione Puglia in merito al tema
dell’endometriosi, delle sue cause e delle sue conseguenze oltre che
nell’informazione mirata alla diagnosi precoce.
3. Il rapporto tra le
associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi e la Regione Puglia
è regolato dalla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6, e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro).
Art 5
Campagne di informazione,
sensibilizzazione e
formazione (1)
1. L’Assessorato regionale alla salute promuove campagne
informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative
all’endometriosi.
2. Le campagne sono dirette a diffondere una più
diffusa conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, così da
favorire il ricorso a una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire
l’infertilità a essa correlata nonché la consapevolezza che la stessa sia una
malattia cronica e invalidante tanto da dover essere riconosciuta come malattia
sociale.
3. Le campagne sono realizzate con la collaborazione delle
associazioni regionali, con il coinvolgimento dei ginecologi e dei consultori
familiari.
4. L’Assessorato regionale alla salute prevede la
pianificazione di attività formative e di aggiornamento sull’endometriosi
destinate al personale medico, paramedico e operante presso le strutture
ospedaliere e i consultori familiari.
(1) Vedi la l.r.
n. 40/2016, art. 48.
Art. 6
Giornata regionale
per la lotta all’endometriosi
1. E’ istituita la “Giornata regionale per la lotta
all’endometriosi” da celebrare il 9 marzo di ogni anno.
2. In occasione
della Giornata regionale sono programmate iniziative mirate a promuovere una
maggiore conoscenza della patologia.
3. Le iniziative possono essere
realizzate con il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Per l’esercizio finanziario 2014, gli oneri derivanti
dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 trovano copertura mediante l’istituzione,
nell’ambito della U.P.B. 05.07.01, del capitolo n. 711058, denominato “Spese per
campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi”, con una
dotazione finanziaria di euro 50 mila da prelevare dal capitolo 1110070
denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente in corso di adozione”.
2. Per gli esercizi finanziari
successivi la spesa è stabilita e contenuta entro i limiti fissati con le leggi
di bilancio.
La presente Legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 8 ottobre 2014