Art. 1
Finalità
e oggetto
1. La Regione,
nel rispetto della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice
dei beni culturali e del paesaggio,
ai
sensi dell’articolo 10 della legge 65 luglio 2002, n. 137), degli
articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e della legge
regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni
in materia di beni culturali), favorisce la
valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale
presente sul proprio territorio, riconoscendone l’importanza per la cultura e
per lo sviluppo economico regionale.
2. Ai fini della
presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il
complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo
produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura
industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali,
le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e
le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le
raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni,
fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti
l’industria, nonché i siti estrattivi dismessi.
3. Gli
interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e
mobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), e comma 4, lettera h), del
d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al
medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica
dell’industria.
Art. 2
Attività
di valorizzazione del patrimonio di archeologia
industriale
1. Le attività
di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle
seguenti iniziative:
a)
studio,
ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di
archeologia industriale;
b)
salvaguardia,
conservazione e fruizione del patrimonio di archeologia industriale, anche
avvalendosi, per gli esempi significativi di architettura moderna e
contemporanea che non ricadono nelle competenze statali, degli strumenti di
tutela e valorizzazione di cui all’articolo
12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure
a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio);
c)
divulgazione e
didattica, anche attraverso l’organizzazione di laboratori, nelle materie
oggetto della presente legge;
d)
riqualificazione
e riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela, anche
avvalendosi degli strumenti di cui alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme
per la rigenerazione urbana);
e)
realizzazione di
itinerari culturali e di percorsi tematici;
f)
comunicazione e
promozione turistico culturale;
g)
altri interventi
compatibili con le finalità della presente legge.
2. La Regione
favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all’archeologia
industriale attraverso la Carta dei beni culturali di cui all’articolo
3, comma1, lett.j), della l.r.17/2013.
Art. 3
Accordi,
intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione
del
patrimonio di archeologia industriale
1. La Regione
promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni
statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della
ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di
archeologia industriale.
2. La Regione
promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio,
la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia
industriale.
Art. 4
Programmazione
regionale
1. Per le
finalità di cui all’articolo 1, la Regione include la valorizzazione del
patrimonio di archeologia industriale fra gli obiettivi e i piani di
valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione
regionale di cui al Titolo II della l.r.
17/2013.
2. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta linee d’indirizzo ai fini della ricognizione del patrimonio di
archeologia industriale di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Alle sedute
della Commissione regionale per i beni culturali di cui all’articolo
6 della l.r. 17/2013, nelle materie di cui alla presente legge, possono
partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni che si
occupano di archeologia industriale nella regione e altri soggetti portatori di
specifici interessi, nonché esperti nella materia.
Art. 5
Clausola
valutativa
1. La Giunta
regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza triennale, relaziona al Consiglio
regionale:
a)
sulle iniziative
attuate ai sensi dell’articolo 2;
b)
sugli obiettivi
e i contenuti degli strumenti di programmazione regionale;
c)
sugli accordi
attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della
ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di
archeologia industriale;
d)
sui risultati
ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il
patrimonio di archeologia industriale presente nella
regione.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.