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Legge Vigente

Anno
2015
Numero
13
Data
23/03/2015
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo
Note
Bollettino n° 43 pubblicato il 27-03-2015
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostiene e promuove, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), favorendo la multifunzionalità e la pluriattività;
b) tutelare l’ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;
c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare;
e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie;
f) diversificare la pratica di pesca tradizionale anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità;
g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
h) favorire l’occupazione giovanile e femminile.



Art. 2

Definizione delle attività
di pescaturismo e ittiturismo


1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia, disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. Il pescaturismo è definito, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell’articolo 1, comma 2, del regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell’articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emanato con decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e successive modificazioni, come attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su unità da pesca per finalità turistico ricreative.

3. Nell’attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l’osservazione dello svolgimento delle diverse attività di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza;
b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi di cui al regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con i limiti previsti dalla specifica normativa in materia;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere di pescatore, dell’ambiente marino e costiero, delle lagune, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;
d) lo svolgimento di attività finalizzate a promuovere la cultura del territorio, del mare e della pesca, nonché la tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la vendita di manufatti artigianali;
e) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo le modalità e disposizioni della presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;
f) l’ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata da unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza in materia.


4. Le attività indicate al comma 3 possono essere svolte da tutte le unità abilitate e autorizzate nei modi di legge dal Capo del Compartimento marittimo.

5. L’esercizio del pescaturismo è consentito per tutto l’arco dell’anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne e nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio (c.d. fermo biologico). Qualora l’escursione superi le ventiquattro ore, l’unità deve essere dotata delle sistemazioni previste dall’articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata, emanato con decreto ministeriale 22 giugno 1982.

6. L’ittiturismo è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, come l’attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi.

7. Possono essere addetti alle attività di pescaturismo e ittiturismo l’imprenditore ittico e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti dell’impresa ittica e i soci lavoratori delle cooperative ittiche. Gli addetti sono considerati operatori della pesca ai fini della vigente disciplina del lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale. Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado dell’imprenditore, che non risultano imbarcati, non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sempre che si tratti di prestazioni occasionali e di breve durata, a titolo di aiuto, di obbligazione morale e in ogni caso senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento ed esecuzione delle stesse prestazioni.

8. Le attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i divieti e le prescrizioni ivi insistenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.

9. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall’articolo 3 del d.lgs. 4/2012. Le cooperative e le imprese di pesca che esercitano in regime di concessione di specchi acquei possono, altresì, utilizzare le imbarcazioni asservite agli impianti di maricoltura purché dichiarate idonee dall’autorità marittima e munite di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione a cui sono abilitate.

10. Nell’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché in ossequio alla normativa igenico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali con specifiche campagne promozionali;
c) qualunque intervento legato all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente marino e costiero;
d) le attività di formazione e informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell’attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola, da esercitarsi anche con le modalità di cui all’articolo 8.


Art. 3

Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo (1)

  1. È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, l’elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L’elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l’ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

  2. L’imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina delle attività di pesca-turismo , in attuazione dell’articolo 27-bis della I. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale competente, affinché questa provveda a inserirlo nell’apposita sezione dell’elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione all’esercizio del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione dell’elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3.

  3. L’imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.

  4. L’imprenditore ittico che cessa l’attività di pescaturismo e/o ittiturismo deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data di cessazione alla Sezione regionale competente.

  5. La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

  6. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a tali corsi non è vincolante ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1

   7. Le modalità di azione e attuazione delle attività descritte ai commi 5 e 6 sono disciplinate da apposito regolamento regionale di attuazione.

   8. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati a ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.

(1) Articolo sostituito dalla l.r. 30/2018, art. 1, comma 1.


Art. 4

Autorizzazione all’esercizio delle attività
di pescaturismo e ittiturismo


1. L’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio del pescaturismo è disciplinata dal decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, che prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. L’imbarco di turisti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, è attualmente previsto nel numero massimo di 12 persone imbarcabili, oltre l’equipaggio. Il numero delle persone imbarcate può adeguarsi, in relazione alle caratteristiche tecnico strutturali e le dotazioni di sicurezza della nave, a quanto previsto dall’autorizzazione in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, previa autorizzazione dell’Autorità marittima, qualora l’unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna attività di navigazione; ciò non solo ai fini di accoglienza e ristorazione, ma anche didattici e divulgativi della cultura del mare di cui alla presente legge.

2. Per l’esercizio dell’ittiturismo, l’operatore ittico deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi), e successive modificazioni, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l’attività. Detta SCIA consente all’operatore ittituristico di somministrare alimenti e bevande nel rispetto della normativa statale e regionale. La SCIA contiene:

a) generalità complete del richiedente;
b) denominazione e ubicazione dell’ittiturismo;
c) indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile e relativa documentazione;
d) planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
e) periodo di apertura e chiusura;
f) possesso, da parte dell’immobile, dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all’articolo 7;
g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, mediante autocertificazione di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammnistrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al comune e alla Regione.

5. Nell’ambito dell’attività integrata turistico-costiera, l’imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all’attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.


Art. 5

Obblighi dell’esercente l’attività di pescaturismo


1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di pescaturismo deve:

a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;
b) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento. Nel corso dell’attività di pescaturismo è possibile sbarcare i turisti per brevi periodi al fine di consentire la balneazione, l’osservazione degli impianti di acquacoltura e di effettuare visite in luoghi di particolare pregio storico-paesaggistico;
c) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;
d) presentare annualmente all’ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente;
e) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione;
f) esporre l’autorizzazione in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all’elenco regionale (2) di cui all’articolo 3;
g) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza;
h) dotarsi di materiale di pronto soccorso indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 (Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi);
i) dotarsi di apparecchio VHF, anche mobile, segnali di soccorso ed estintori sulla base della navigazione effettivamente svolta;
j) dotarsi dei mezzi di salvataggio indicati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 per il tipo di navigazione esercitata. Gli stessi devono essere sufficienti per tutte le persone a bordo e, per l’imbarco di minori di anni quattordici, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini;
k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

(2) Parole sostituite dalla l.r. 30/2018, art. 2, comma 1, lett. a).



Art. 6

Obblighi dell’esercente l’attività di ittiturismo


1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve:

a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;
b) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;
c) comunicare al comune l’eventuale cessazione o ripresa dell’attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;
d) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 3;
e) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;
f) presentare annualmente all’ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente;
g) effettuare l’attività di ittiturismo in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;
h) esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza;
i) osservare gli obblighi di legge derivanti dalle norme in tema di concessioni edilizie, igienico-sanitarie, pubblica sicurezza e antincendio;
j) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità;
k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.



Art. 7

Disciplina della ristorazione
e di ospitalità a bordo e a terra.
Normativa edilizia e igienico sanitaria.


1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo, le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

2. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Al fine di favorire lo sviluppo dell’attività di ittiturismo nel rispetto dell’identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il numero di turisti ospiti è inferiore a sedici, così come da SCIA depositata, nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo):

a) è consentito l’utilizzo della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l’osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall’autorità sanitaria; gli impianti di refrigerazione degli alimenti devono comunque essere conformi alla prescrizioni di legge;
b) è consentito l’uso di locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;
c) è consentito l’utilizzo del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque garantito l’utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisionali disposte dall’autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti;
d) i servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l’ittiturismo preveda l’alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
e) può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell’immobile;
f) è sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell’abitabilità dei locali; l’esercizio dell’attività non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile;
g) per le attività di ospitalità che prevedono la somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui all’allegato 1 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast).


4. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. Per l’attività di pescaturismo, in caso di somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi abilitati (3) e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l’unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;
b) la somministrazione a bordo, senza ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 7, o mediante servizio di catering a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. In tale ultima ipotesi deve essere indicata e comunicata la provenienza degli alimenti consumati, i quali devono essere adeguatamente conservati anche con impianti di refrigerazione di cui alla lettera a);
c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell’attività o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione;
d) la preparazione e somministrazione a bordo di piatti elaborati contenenti prodotti della pesca freschi catturati durante l’attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.


6. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 5 sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca dotate di cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell’autorità preposta può essere autorizzato l’utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto l’autorizzazione per la cottura alla griglia svolgono le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 5 nei modi previsti al comma 7.

7. L’autorità preposta autorizza l’uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle relative attrezzature con l’osservanza delle eventuali prescrizioni da essa indicate.

8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e al regolamento (CE) di esecuzione 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. In particolare sono tenuti:

a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati o prodotti della pesca e/o acquacoltura per i quali si possa ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;
b) a informare i consumatori, mediante indicazione sul menù, che i prodotti della pesca sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dal reg. (CE) n. 853/2004.
9. Nelle attività di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. I prodotti venduti devono essere confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al reg. (CE) n. 852/2004. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.


10. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli). (4)

(3) Parola aggiunta  dalla l.r. 30/2018, art. 3, comma 1, lett. a).

(4) Comma sostituito dalla l.r. 30/2018, art. 3, comma 1, lett. b).


Art. 8

Attività didattiche
nel pesca-turismo e ittiturismo (5)


 

  1. Al fine di sviluppare le attività di cui all’articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell’ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato all’articolo 1, comma 7. L’imprenditore ittico, definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), viene equiparato all’imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore nell’attività didattica.

2. L’operatore deve svolgere, nell’ambito dell’azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.

3. L’operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

4. È istituito l’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il dirigente della Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all’iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, formulata dal titolare dell’azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

                    a) ragione sociale; b)legale rappresentante;

                    b) legale rappresentante

                    c) codice fiscale e partita IVA;

                   d)recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L’istanza di iscrizione all’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, dal titolare dell’azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell’azienda, se ritenuti necessari.

(5) Articolo sostituito dalla l.r. 30/2018, art. 4, comma 1.


 


Art. 9

Norme transitorie e finali


1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. Le imprese ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 marzo 2015