Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla
normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura,
sostiene e promuove, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della
costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96),
favorendo la multifunzionalità e la pluriattività;
b) tutelare l’ambiente
marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività
socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di
sostenibilità;
c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di
qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
d) conservare e
promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una
corretta educazione alimentare;
e) preservare il patrimonio ambientale ed
edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i
centri storici e le loro marinerie;
f) diversificare la pratica di pesca
tradizionale anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità;
g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa
per l’accesso e l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
h) favorire l’occupazione giovanile e femminile.
Art. 2
Definizione delle attività
di pescaturismo e ittiturismo
1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative
vigenti in materia, disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. Il pescaturismo è definito, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera
a), del d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell’articolo 1,
comma 2, del regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di
pescaturismo, in attuazione dell’articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982,
n. 41, emanato con decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e successive
modificazioni, come attività di pesca professionale esercitata dagli
imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente
nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su unità da pesca per
finalità turistico ricreative.
3. Nell’attività di pescaturismo sono
ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento delle diverse attività di
bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli
attrezzi autorizzati dalla licenza;
b) lo svolgimento della pratica di
pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi di cui al regolamento per
l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con i limiti previsti dalla
specifica normativa in materia;
c) lo svolgimento di attività finalizzate
alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere di pescatore, dell’ambiente
marino e costiero, delle lagune, delle aree marine protette e dei centri
storici, attraverso escursioni e visite guidate;
d) lo svolgimento di
attività finalizzate a promuovere la cultura del territorio, del mare e della
pesca, nonché la tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la
vendita di manufatti artigianali;
e) l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo le
modalità e disposizioni della presente legge, finalizzata alla conoscenza dei
prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la
riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;
f)
l’ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita,
effettuata da unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e
sicurezza in materia.
4. Le attività indicate al comma 3 possono essere svolte da
tutte le unità abilitate e autorizzate nei modi di legge dal Capo del
Compartimento marittimo.
5. L’esercizio del pescaturismo è consentito
per tutto l’arco dell’anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne e
nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio (c.d. fermo biologico). Qualora
l’escursione superi le ventiquattro ore, l’unità deve essere dotata delle
sistemazioni previste dall’articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento
di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e
ravvicinata, emanato con decreto ministeriale 22 giugno 1982.
6.
L’ittiturismo è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del
d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del d.l. 83/2012,
convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, come l’attività di pesca
professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria
o cooperativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività
didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, attraverso
l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a
qualunque titolo, degli imprenditori stessi.
7. Possono essere addetti
alle attività di pescaturismo e ittiturismo l’imprenditore ittico e i suoi
familiari, nonché i lavoratori dipendenti dell’impresa ittica e i soci
lavoratori delle cooperative ittiche. Gli addetti sono considerati operatori
della pesca ai fini della vigente disciplina del lavoro, previdenziale,
assicurativa e fiscale. Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto
grado dell’imprenditore, che non risultano imbarcati, non integrano un rapporto
di lavoro autonomo o subordinato, sempre che si tratti di prestazioni
occasionali e di breve durata, a titolo di aiuto, di obbligazione morale e in
ogni caso senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento ed
esecuzione delle stesse prestazioni.
8. Le attività di pescaturismo e
ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché
la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i
divieti e le prescrizioni ivi insistenti e previa autorizzazione dei competenti
enti di gestione.
9. La disciplina prevista dalla presente legge per le
attività di pescaturismo e ittiturismo si applica anche alle imprese di
acquacoltura, come definite dall’articolo 3 del d.lgs. 4/2012. Le cooperative e
le imprese di pesca che esercitano in regime di concessione di specchi acquei
possono, altresì, utilizzare le imbarcazioni asservite agli impianti di
maricoltura purché dichiarate idonee dall’autorità marittima e munite di tutte
le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione a cui sono
abilitate.
10. Nell’esercizio delle attività di pescaturismo e
ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui all’articolo
2, comma 2-bis, del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:
a) la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca, purché in ossequio alla
normativa igenico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli
quantitativi previste dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del regolamento
(CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari;
b) le azioni di valorizzazione dei
prodotti ittici locali con specifiche campagne promozionali;
c) qualunque
intervento legato all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela
dell’ambiente marino e costiero;
d) le attività di formazione e
informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei
mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione
ambientale, conoscenza dell’attività ittica e dei cicli produttivi, sana e
corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni
ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola, da
esercitarsi anche con le modalità di cui all’articolo 8.
Art. 3
Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono
attività di pescaturismo e ittiturismo (1)
- È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento
agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, l’elenco degli operatori
di pescaturismo e ittiturismo. L’elenco è composto da tre sezioni: una per il
pescaturismo, una per l’ittiturismo e una per le cooperative di pesca che
detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di
supporto logistico.
- L’imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta
l’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole
13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina
delle attività di pesca-turismo , in attuazione dell’articolo 27-bis della I.
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione
scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale
competente, affinché questa provveda a inserirlo nell’apposita sezione
dell’elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione
all’esercizio del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione
dell’elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità
specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma
3.
- L’imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini
dell’iscrizione nell’elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione
regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di
avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.
- L’imprenditore ittico che cessa l’attività di pescaturismo e/o ittiturismo
deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data
di cessazione alla Sezione regionale competente.
- La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle
attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti,
circuiti, protocolli e percorsi di qualità.
- La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di
formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le
attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a
tali corsi non è vincolante ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma
1
7. Le modalità di azione e attuazione
delle attività descritte ai commi 5 e 6 sono disciplinate da apposito
regolamento regionale di attuazione.
8. La Regione Puglia, in conformità a
quanto specificatamente previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio
2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai
successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di
finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite
lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e
adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati
a ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi
marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle
attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di
monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo
smaltimento dei rifiuti.
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
30/2018, art. 1,
comma 1.
Art. 4
Autorizzazione all’esercizio delle attività
di pescaturismo
e ittiturismo
1. L’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio del
pescaturismo è disciplinata dal decreto del Ministero per le politiche agricole
293/99, che prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del
Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. L’imbarco di
turisti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero per le
politiche agricole 293/99, è attualmente previsto nel numero massimo di 12
persone imbarcabili, oltre l’equipaggio. Il numero delle persone imbarcate può
adeguarsi, in relazione alle caratteristiche tecnico strutturali e le dotazioni
di sicurezza della nave, a quanto previsto dall’autorizzazione in base alla
disciplina nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12
persone può essere superato, previa autorizzazione dell’Autorità marittima,
qualora l’unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non
preveda alcuna attività di navigazione; ciò non solo ai fini di accoglienza e
ristorazione, ma anche didattici e divulgativi della cultura del mare di cui
alla presente legge.
2. Per l’esercizio dell’ittiturismo, l’operatore
ittico deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
ammnistrativi), e successive modificazioni, allo Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l’attività. Detta SCIA
consente all’operatore ittituristico di somministrare alimenti e bevande nel
rispetto della normativa statale e regionale. La SCIA contiene:
a) generalità complete del richiedente;
b) denominazione
e ubicazione dell’ittiturismo;
c) indicazione del titolo di disponibilità
dell’immobile e relativa documentazione;
d) planimetria in scala
dell’immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
e)
periodo di apertura e chiusura;
f) possesso, da parte dell’immobile, dei
requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa
vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all’articolo 7;
g)
sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, mediante autocertificazione di cui al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
ammnistrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma
2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di
apertura richiesti dal titolare.
4. Le variazioni delle attività devono
essere preventivamente comunicate al comune e alla Regione.
5.
Nell’ambito dell’attività integrata turistico-costiera, l’imprenditore ittico
può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di
erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all’attività di
pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.
Art. 5
Obblighi dell’esercente l’attività di pescaturismo
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività
di pescaturismo deve:
a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla
Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti
dalla normativa statale;
b) ricondurre nel porto di partenza le persone
imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento. Nel
corso dell’attività di pescaturismo è possibile sbarcare i turisti per brevi
periodi al fine di consentire la balneazione, l’osservazione degli impianti di
acquacoltura e di effettuare visite in luoghi di particolare pregio
storico-paesaggistico;
c) dichiarare le tariffe che si intendono applicare
attraverso la loro esposizione al pubblico;
d) presentare annualmente
all’ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore
intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si
intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali
dell’anno precedente;
e) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell’autorizzazione;
f) esporre l’autorizzazione in luogo visibile al
pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all’elenco regionale
(2) di cui all’articolo 3;
g) esporre al
pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l’elenco dei principali prodotti
alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza;
h) dotarsi di
materiale di pronto soccorso indicato nelle istruzioni annesse al decreto del
Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 (Modificazioni alle precedenti
disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli
utensili di cui devono essere provviste le navi);
i) dotarsi di
apparecchio VHF, anche mobile, segnali di soccorso ed estintori sulla base
della navigazione effettivamente svolta;
j) dotarsi dei mezzi di
salvataggio indicati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22
giugno 1982 per il tipo di navigazione esercitata. Gli stessi devono essere
sufficienti per tutte le persone a bordo e, per l’imbarco di minori di anni
quattordici, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali
per bambini;
k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite
norme di legge;
l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.
(2) Parole sostituite dalla l.r.
30/2018, art. 2, comma 1, lett. a).
Art. 6
Obblighi dell’esercente l’attività di ittiturismo
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività
di ittiturismo deve:
a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla
Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti
dalla normativa statale;
b) dare inizio all’attività entro il termine di
un anno dalla data di presentazione della SCIA;
c) comunicare al comune
l’eventuale cessazione o ripresa dell’attività di ittiturismo entro trenta
giorni dalla stessa;
d) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico
nonché conservare la comunicazione di iscrizione all’Albo regionale di cui
all’articolo 3;
e) dichiarare le tariffe che si intendono applicare
attraverso la loro esposizione al pubblico;
f) presentare annualmente
all’ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore
intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si
intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali
dell’anno precedente;
g) effettuare l’attività di ittiturismo in locali di
sua proprietà o nella sua disponibilità;
h) esporre al pubblico l’elenco
dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della
provenienza;
i) osservare gli obblighi di legge derivanti dalle norme in
tema di concessioni edilizie, igienico-sanitarie, pubblica sicurezza e
antincendio;
j) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle
competenti autorità;
k) consentire i controlli e le ispezioni previste da
apposite norme di legge;
l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità
civile.
Art. 7
Disciplina della ristorazione
e di ospitalità a bordo e a
terra.
Normativa edilizia e igienico sanitaria.
1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo
e a terra si applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, e 10 del presente articolo, le disposizioni igienico-sanitarie di cui al
regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano,
al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002
che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al
consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.
2. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività
ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle
prescrizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Al
fine di favorire lo sviluppo dell’attività di ittiturismo nel rispetto
dell’identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il
numero di turisti ospiti è inferiore a sedici, così come da SCIA depositata,
nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo):
a) è consentito l’utilizzo della cucina domestica e delle
relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l’osservanza delle
eventuali prescrizioni indicate dall’autorità sanitaria; gli impianti di
refrigerazione degli alimenti devono comunque essere conformi alla
prescrizioni di legge;
b) è consentito l’uso di locali polifunzionali per
il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli
alimenti;
c) è consentito l’utilizzo del bagno domestico sia per gli
ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque
garantito l’utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche
attraverso adeguate opere provvisionali disposte dall’autorità preposta
tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti;
d) i servizi
igienico-sanitari, nei casi in cui l’ittiturismo preveda l’alloggio degli
ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del
pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno
ogni due camere;
e) può essere adibita a uso spogliatoio, anche
provvisorio, una qualunque stanza dell’immobile;
f) è sufficiente, ai fini
delle attività di alloggio, il requisito dell’abitabilità dei locali;
l’esercizio dell’attività non comporta cambio di destinazione d’uso
dell’immobile;
g) per le attività di ospitalità che prevedono la
somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui all’allegato
1 della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed
and Breakfast).
4. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio
dell’attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con
opere provvisionali nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive
di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
5. Per l’attività di pescaturismo, in caso di
somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:
a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo
preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi abilitati (3) e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e
della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere
mantenuti in refrigerazione l’unità deve dotarsi di idoneo apparato di
refrigerazione fisso o mobile;
b) la somministrazione a bordo, senza
ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo,
secondo le prescrizioni di cui all’articolo 7, o mediante servizio di catering
a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con comprovata esperienza nella
gastronomia ittica tipica regionale. In tale ultima ipotesi deve essere
indicata e comunicata la provenienza degli alimenti consumati, i quali devono
essere adeguatamente conservati anche con impianti di refrigerazione di cui
alla lettera a);
c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo
svolgimento dell’attività o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche
in refrigerazione;
d) la preparazione e somministrazione a bordo di piatti
elaborati contenenti prodotti della pesca freschi catturati durante l’attività
di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in
refrigerazione.
6. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle
lettere c) e d) del comma 5 sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca
dotate di cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell’autorità preposta può
essere autorizzato l’utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità
di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto
l’autorizzazione per la cottura alla griglia svolgono le attività di cui alle
lettere c) e d) del comma 5 nei modi previsti al comma 7.
7. L’autorità
preposta autorizza l’uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle
relative attrezzature con l’osservanza delle eventuali prescrizioni da essa
indicate.
8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o
semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo devono rispettare le
prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 della
Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma
dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)
n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti
(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e al regolamento (CE) di esecuzione 8 aprile
2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca. In particolare sono tenuti:
a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati o
prodotti della pesca e/o acquacoltura per i quali si possa ragionevolmente
presumere che siano contaminati da parassiti;
b) a informare i
consumatori, mediante indicazione sul menù, che i prodotti della pesca sono
stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dal reg. (CE) n. 853/2004.
9. Nelle attività di pescaturismo e ittiturismo è consentita la
lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. I
prodotti venduti devono essere confezionati e etichettati come previsto dalla
normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al reg. (CE) n.
852/2004. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti
alimentari utilizzati.
10. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle
attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per
cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e
prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i
condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente
appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti
dall’articolo 2
della legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita
diretta dei prodotti agricoli). (4)
(3) Parola aggiunta dalla l.r.
30/2018, art. 3, comma 1, lett. a).
(4) Comma sostituito dalla l.r.
30/2018, art. 3, comma 1, lett. b).
Art. 8
Attività didattiche
nel pesca-turismo e ittiturismo (5)
-
Al fine di sviluppare le attività di cui all’articolo 2,
comma 10, lettera d), è istituito, nell’ambito delle attività di pescaturismo
e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza
didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate
nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato all’articolo 1, comma
7. L’imprenditore ittico, definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96), viene equiparato all’imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di
operatore nell’attività didattica.
2. L’operatore deve svolgere, nell’ambito dell’azienda
ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità
inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.
3. L’operatore può conseguire una formazione
didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati
dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
4. È istituito l’elenco regionale degli ittiturismo e
pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali dell’Assessorato regionale alle
risorse agroalimentari.
5. Il dirigente della Sezione regionale gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all’iscrizione
degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa
ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato
risorse agroalimentari - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e
biodiversità, formulata dal titolare dell’azienda ittica o dal legale
rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale; b)legale rappresentante;
b) legale rappresentante
c) codice fiscale e partita IVA;
d)recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.
6. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari
provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e
pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di
divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico
(URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività
didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
7. L’istanza di iscrizione all’elenco regionale degli
ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia -
Assessorato risorse agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversità, dal titolare dell’azienda ittica o dal legale
rappresentante.
8. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in
fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede
dell’azienda, se ritenuti necessari.
(5) Articolo sostituito dalla
l.r.
30/2018, art. 4, comma 1.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento
del loro avvio.
2. Le imprese ittiche già autorizzate, alla data di cui
al comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015