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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
30
Data
16/07/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo).
Note
Bollettino n. 96 Supp. , pubblicato il 19/07/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 13

1. L’articolo 3  della legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo

  1. È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, l’elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L’elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l’ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

  2. L’imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina delle attività di pesca-turismo , in attuazione dell’articolo 27-bis della I. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale competente, affinché questa provveda a inserirlo nell’apposita sezione dell’elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione all’esercizio del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione dell’elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3.

  3. L’imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.

  4. L’imprenditore ittico che cessa l’attività di pescaturismo e/o ittiturismo deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data di cessazione alla Sezione regionale competente.

  5. La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

  6. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a tali corsi non è vincolante ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1

   7. Le modalità di azione e attuazione delle attività descritte ai commi 5 e 6 sono disciplinate da apposito regolamento regionale di attuazione.

   8. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati a ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti..

 

Art. 2

Modifica all’articolo 5 della 1.r. 13/2015

1. All’articolo 5  della 1.r. 13/2015 è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera f) del comma 1, le parole: "all’Albo regionale", sono sostituite dalle seguenti: "all’elenco regionale".

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 7 della 1.r. 13/2015

1. All’articolo 7 della 1.r. 13/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5, dopo le parole: "preincartati anche da soggetti terzi", è aggiunta la seguente: "abilitati";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)."

 

Art. 4

Modifica all’articolo 8 della 1.r. 13/2015

1. L’articolo della 1.r. 13/2015 è sostituito dal seguente:

                                               "Art. 8

Attività didattiche nel pesca-turismo e ittiturismo

  1. Al fine di sviluppare le attività di cui all’articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell’ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato all’articolo 1, comma 7. L’imprenditore ittico, definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), viene equiparato all’imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore nell’attività didattica.

2. L’operatore deve svolgere, nell’ambito dell’azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.

3. L’operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

4. È istituito l’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il dirigente della Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all’iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, formulata dal titolare dell’azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

                    a) ragione sociale; b)legale rappresentante;

                    b) legale rappresentante

                    c) codice fiscale e partita IVA;

                   d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L’istanza di iscrizione all’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, dal titolare dell’azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell’azienda, se ritenuti necessari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.