Art. 1
Disposizioni in materia
di armonizzazione contabile
1. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42) nell’anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti
dal comma 1 dell’articolo 11 del medesimo d.lgs. 118/2011, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo
schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima
voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali,
è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal comma 4
dell’articolo 3 del d.lgs. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è
incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Il
principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1
al d.lgs. 118/2011 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie di esercizio che nel 2015 sono
rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui al comma 12 dell’articolo 11
del predetto d.lgs. 118/2011. Per l’anno 2015 continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 3, del d.lgs. 118/2011,
l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, il
conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del d.lgs.
118/2011, unitamente alla adozione del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è rinviata all’anno 2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 11-bis, del d.lgs. 118/2011, il
bilancio consolidato è rinviato con riferimento all’esercizio 2016.
Art. 2
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12
dell’articolo 11 del d.lgs. 118/2011, è approvato in euro 21.463.417.830,10 in
termini di competenza e in euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.
Art. 3
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo
45 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs.
118/2011 è approvato in euro 21.463.417.830,10 in termini di competenza e in
euro 31.136.416.808,01 in termini di cassa.
Art. 4
Impegni e pagamenti delle spese
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3, fatto salvo
l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli
76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle
spese della Regione per l’esercizio finanziario 2015 entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3.
3. In relazione alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario per gli anni in cui si articola il bilancio
pluriennale ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario) per complessivi euro 1.050 milioni, stimati in euro
84,64 milioni per la Regione Puglia sulla base della chiave di riparto
applicata nell’anno 2014;
b) articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) per
complessivi euro 750 milioni cui si aggiungono ulteriori
3.452 milioni, come previsto dal comma 1 dell’articolo 35, del
disegno di legge intitolato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - AC 2769-bis, stimati in
euro 275,79 milioni per la Regione Puglia sulla base dei criteri di riparto
(prodotto interno lordo e popolazione residente) come risultanti dal combinato
disposto dei precedenti riferimenti; si provvede secondo quanto rispettivamente
disposto dai successivi commi 4 e 5.
4. La riduzione delle risorse
trasferite di cui alla lettera a) del comma 3 viene imputata a valere sulle
risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con il decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Alla
copertura della riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera b) del
comma 3, in attesa dell’emanazione del provvedimento formale di individuazione,
in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione
dei relativi importi da sottoporre a riduzione, si provvede mediante apposizione
di un vincolo di inimpegnabilità sulle somme stanziate nelle Unità Previsionali
di Base (U.P.B.) in cui si articola lo stato di previsione della spesa di cui
all’articolo 3, sulla base della percentuale indicata nella tabella allegata
alla legge stessa. In relazione ai termini previsti dalla normativa statale per
la determinazione degli ambiti di spesa e degli importi da ridurre per ciascuna
regione, gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa di cui
all’articolo 3, sono impegnabili mensilmente, per ciascuna U.P.B., per importi
non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti previsti computati al netto
degli importi su cui grava il vincolo di inimpegnabilità, ai sensi del primo
periodo del presente comma, con l’esclusione delle seguenti spese:
a) spese relative alle U.P.B. da 06.02.01 a 06.02.09 e 08.01.01;
b) spese obbligatorie e d’ordine di cui all’apposito allegato al bilancio
di previsione;
c) spese individuate con deliberazione della Giunta
regionale.
All’atto della emanazione del provvedimento formale di
individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e
della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, la Giunta
regionale, in attesa della approvazione da parte del Consiglio regionale della
conseguente variazione al bilancio di previsione, con propria deliberazione, da
comunicare al Consiglio entro dieci giorni, procede alla definitiva
determinazione dei vincoli di inimpegnabilità a valere sugli stanziamenti di
spesa dello stato di previsione di cui all’articolo 3.
6. A seguito di
eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, in
attesa della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale
e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura
autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti
non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
7. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione
da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e
limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di
previsione di cui all’articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 2015, di cui all’allegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli
45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 6
Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui
all’elenco, allegato 4, contenente le U.P.B. che possono essere integrate a
norma del comma 2 dell’articolo
49 della l.r. 28/2001.
Art. 7
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine
capitolo n. 1110010 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio
finanziario 2015 in euro 1.106.027,81 ed è gestito a termini dell’articolo
49 della l.r. 28/2001.
Art. 8
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo n.
1110030 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in
euro 9.893.588,33 ed è gestito a termini dell’articolo
50 della l.r. 28/2001.
Art. 9
Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari
1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
54 della l.r. 28/20018- capitolo n. 1110050 - U.P.B. 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 30 milioni ed è gestito a
termini dell'articolo
54 della l.r. 28/20018.
Art. 10
Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse
1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite
pregresse - capitolo n. 1110090 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio finanziario 2015 in euro 4.686.027,82 ed è gestito a termini dell’articolo
54 della l.r. 28/20018.
Art. 11
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali
di spesa
corrente in corso di adozione
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione - capitolo n. 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1 milione ed è gestito a
termini dell’articolo
52 della l.r. 28/2001.
Art. 12
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa - capitolo n. 1110020 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato
per l’esercizio finanziario 2015 in euro 876.014.830,27 ed è gestito a termini
dell’articolo
51 della l.r. 28/2001.
Art. 13
Utilizzo del saldo finanziario presunto
alla chiusura
dell’esercizio 2014
1. Al bilancio di previsione 2015 il saldo finanziario
presunto, pari a euro 5.162.715.818,04, è applicato nei limiti dell’ammontare
vincolato per complessivi euro 5.120.668.595,69 derivante da somme finanziate da
fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’articolo
48 della l.r. 28/2001 è utilizzato come segue:
a) per euro 266.068.261,70 al capitolo n. 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo
95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 4.761.292.000,63 al capitolo n.
1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a
termini dell’articolo
93 della l.r. 28/ 2001;
c) per euro 12 milioni al capitolo n. 1110065
- U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo
51-bis della l.r. 28/2001;
d) per euro 1 milione e 500 mila al
capitolo n. 1110066 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti relativo
alle anticipazioni connesse ai Consorzi di bonifica per effetto dell’articolo
6 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009
della Regione Puglia), del comma 9 dell’articolo
3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della
Regione Puglia), dell’articolo
11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008),
dell’articolo
6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011
della Regione Puglia), dell’articolo
7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012
della Regione Puglia), dell’articolo
21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013
della Regione Puglia) e dell’articolo
41 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
della Regione Puglia)”, gestito a termini dell’articolo
51-bis della l.r. 28/2001;
e) per euro 28.402.688,00 al capitolo n.
1181010 - U.P.B. 06.02.08 - “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a
favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di 150 milioni di
euro”, gestito a termini dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre
2012, n. 38 (Garanzia regionale a favore della Banca europea degli
investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto pugliese
S.p.A. destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico
integrato - articolo
32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28);
f) per euro 40 milioni al
capitolo n. 1110068 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la copertura rischi su
anticipazione temporanea concessa a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. per
200 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo
49 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014);
g)
per euro 10 milioni al capitolo n. 1110069 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la
copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di
Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo
49 della l.r. 37/2014;
h) per euro 1.405.645,36 al capitolo n. 1110040
- U.P.B. 06.02.01- “Fondo crediti dubbia esigibilità, parte corrente”, gestito
a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011.
Art. 14
Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dall’articolo
42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, a
disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove
unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione
Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta
regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al
Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare
variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore
degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a
iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla
differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio
sanitario regionale, per l’anno 2015, sancite con “Intesa” espressa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di approvazione del
presente bilancio.
Art. 15
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati sul capitolo n. 1050, nella U.P.B.
00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo
102 della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale,
su richiesta del suo Presidente.
Art. 16
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. In relazione al disposto dell’articolo
74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la
cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.
Art. 17
Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il Bilancio pluriennale della Regione Puglia
per il triennio 2015-2017, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge
e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo
26 della l.r. 28/2001 e ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del d.lgs.
118/2011.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2014