Art. 1
Proroga
termini
1. I termini
previsti dall’articolo
32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1
(Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale
2005‐2007
della Regione Puglia), come
modificato dall’articolo
28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni
regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), già prorogati
al 31 dicembre 2009 dalla legge
regionale 28 maggio 2007, n. 12 e al 31 dicembre 2014 dalla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2017, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso
potabile.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.