IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 30 Marzo 2015;
EMANA
IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Art. 1
Disposizione generale
1. Le disposizioni del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art. 2
Modifica all’ Art.
3
1. All’articolo
3, comma 8, del reg.reg. 4/2007, il secondo periodo è sostituito con il
seguente:“Le linee guida regionali per il funzionamento della Unità di
Valutazione Multidimensionale, approvate dalla Giunta Regionale, disciplinano le
modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico,
nel rispetto delle urgenze”.
Art. 3
Modifica all’Art.
4
1. L’articolo
4, del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
(Composizione del nucleo familiare)
1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell’art.22
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è
composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai
fini IRPEF, anche se non conviventi.
2. Per i soggetti collocati in
strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano
inseriti prima dell’istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il
nucleo è integrato dal genitore che l’abbia riconosciuto ove non residente con
il minore; è fatto salvo l’accertamento dell’estraneità dei rapporti affettivi
ed economici da parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica
competente in materia di servizi sociali.”
Art. 4
Modifica all’Art.
5
1. L’articolo
5 (Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale)
del reg.reg. 4/2007, è abrogato.
Art. 5
Modifica all’Art.
6
1. L’articolo
6 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Requisiti di accesso ai servizi e criteri
per la compartecipazione degli utenti)
1. Ai fini del calcolo
dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.
2. I
Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di
Ambito, definiscono i requisiti per l’accesso ai servizi sociali, socio
assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo
delle prestazioni.
3. L’ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013,
è:
- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per
l’acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo delle
prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.
4. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono
ad integrare la rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a
far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La compartecipazione (dell’ente) al costo dei servizi residenziali
(a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto
delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria,
al pagamento della retta di ricovero.
6. Per i servizi a ciclo diurno
e per i servizi domiciliari l’ISEE è criterio di compartecipazione al costo
dei servizi.
7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo
continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4
e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione
è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore
minimo ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può
variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la
prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di €
15.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie
di servizi, che l’Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere
ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti
per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto
dall’art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.”
Art. 6
Modifica all’Art.
17
1. Il comma 1 dell’articolo
17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.
2. Il comma 2 dell’articolo
17 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi e i servizi individuati come servizi di
livello sovra-ambito sono progettati, organizzati e gestiti mediante accordi
di programma tra gli ambiti territoriali, allo scopo di favorire la
realizzazione di attività e servizi che per la natura tecnica specialistica o
per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolti con maggiore
efficacia ed efficienza a livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni
raggiunte a livello locale.”
3. Il comma 3 dell’articolo
17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.
Art. 7
Modifica all’Art.
20
1. L’articolo
20 (Interventi indifferibili) del reg.reg. 4/2007, è abrogato.
Art. 8
Modifica all’Art.
24
1. Il comma 1 dell’articolo
24 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:
“1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il
sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio,
adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono
indire, ai sensi dell’art.
56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica
sotto la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, istruttorie
pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione
di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e
alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed
interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e
dal presente regolamento.”
Art. 9
Modifica all’Art.
28
1. L’articolo
28 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
(Accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori di servizi socioassistenziali)
1. Al fine di promuovere
la qualità del sistema integrato di interventi e garantire l’appropriatezza
delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati
mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono
rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i
soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge
regionale e dal presente regolamento.
2. Oggetto del provvedimento di
accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano
interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla
legge regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere
accreditati:
a) strutture e servizi pubblici;
b) enti e organismi a
carattere non lucrativo;
c) strutture private e professionisti che ne
facciano richiesta.
Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza
delle condizioni di cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento.
3. L’accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo possano:
- erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di
titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto;
- entrare
nell’elenco regionale dei soggetti accreditati di cui all’art. 31 del
presente regolamento.
L’accreditamento può costituire elemento di valutazione
ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei
servizi a soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti nei rispettivi
regolamenti unici per l’affidamento.
4. L’accreditamento non
costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun
obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per
l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di
prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.”
Art. 10
Modifica all’Art.
29
1. L’articolo
29 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 29
(Requisiti e modalità per l’accreditamento)
1. L’accreditamento, ai sensi dell’ articolo
54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all’art. 28,
comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione al funzionamento e
iscrizione nel relativo registro regionale, previsto dall’articolo
53 della legge regionale;
b) esperienza almeno annuale del soggetto
gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta
dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le
strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento;
c)
coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale
regionale e attuativa locale;
d) rispondenza a requisiti ulteriori di
qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal
successivo comma 4 del presente articolo;
e) verifica positiva
dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di
accesso ai servizi.
2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto
a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, attengono a
condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il
miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso,
vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:
a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione
di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;
b) adozione della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che
rendano effettiva l’esigibilità delle prestazioni offerte;
c) presenza
operativa all’interno dell’impresa delle figure professionali minime richieste
per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle
idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative
nazionali e regionali vigenti;
d) posizione regolare con gli obblighi
relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto
dei contratti collettivi;
e) posizione regolare con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999,
ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
f) turnover ridotto dei
dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
(sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il
20%, per ciascun anno dell’ultimo triennio da attestare;
g) definizione
precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e
procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio,
comprese le procedure di supervisione;
h) definizione della modalità di
accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di
interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei
servizi, anche mediante l’adozione della cartella-utente.
3. Possono
considerarsi, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione
della struttura o del servizio richiedente l’accreditamento anche la
certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa
all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali
requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.”
Art. 11
Modifica all’Art.
30
1. L’articolo
30 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
(Procedure per l’accreditamento)
1.
L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In
sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta
regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini
entro cui pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare
istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e
servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza ai
fini della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui
all’articolo
54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento è
presentata ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli
enti di cui all’art. 28 comma 2. L’accreditamento ha valore sull’intero
territorio regionale.
2. In caso di esito negativo, una nuova
richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano stati
rimossi tutti gli elementi ostativi che hanno impedito l’accesso
all’accreditamento stesso.
3. Il mantenimento dei requisiti di
accreditamento è oggetto di verifica e controllo da parte dei competenti
uffici della Regione Puglia con una cadenza almeno triennale.
4. Le
residenze protette o strutture sociosanitarie assistenziali, come previste
agli articoli
42 e 43
della legge regionale, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali
e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via provvisoria, a
condizione che risultino autorizzate in via definitiva e iscritte
nell’apposito registro di cui all’art.
53 della medesima legge. Le predette strutture provvisoriamente
accreditate sono comunque assoggettate alle procedure previste al comma 1.”
Art. 12
Modifica all’Art.
31
1. L’articolo
31 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 31
(Modalità di gestione degli elenchi
dei
soggetti e delle strutture accreditate)
1. E’ istituito presso i
competenti uffici regionali l’elenco dei soggetti accreditati, il cui
aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita piattaforma web.
L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna
struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna
tipologia di servizio gestito.
2. L’accreditamento può essere sospeso
o revocato a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti
di cui all’art. 29.
3. Qualora si manifestino eventi indicanti il
venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto
accreditato, saranno tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.
4. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di
accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate
e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento.
5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1 dell’art.
60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione
dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l’attivazione
delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il
provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento comporta
l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art. 28
comma 2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28
comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione
dall’elenco previsto al comma 1 del presente articolo.”
Art. 13
Modifica all’Art.
32
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo
32 del reg.reg. 4/2007, è aggiunta la seguente:
“e) applicazione dei
fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi
indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al
crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.”
Art. 14
Modifica all’Art.
36
1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo
36 del reg.reg. 4/2007, dopo le parole: “presenza di un coordinatore della
struttura” sono inserite le seguenti “in possesso di titolo di laurea come
previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.
Art. 15
Modifica all’ Art.
37
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo
37 del reg.reg. 4/2007 è sostituita dalla seguente:
“b) presenza di un coordinatore del servizio in possesso di
titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.
Art. 16
Modifica all’Art.
38
1. La rubrica dell’articolo
38 del reg. reg. n4/2007 è sostituita dalla seguente: “Procedura per
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi”.
2. Al
comma 1 dell’articolo
38 del reg.reg. 4/2007, le parole “entro il termine massimo di novanta
giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l’autorizzazione si intende
concessa” sono soppresse.
3. Dopo il comma 4 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è inserito il seguente:
“4 bis. I requisiti organizzativi e funzionali dichiarati
nella domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi di cui ai successivi
articoli 39 e 40, devono rispettare le disposizioni di cui al presente
regolamento e devono essere verificati mediante apposito sopralluogo da
effettuarsi successivamente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento,
e comunque entro e non oltre 90 giorni dal predetto rilascio”.
4. Il comma 5 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“5. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
a)
la denominazione della struttura e del servizio;
b) l’ubicazione della
struttura;
c) la denominazione, la sede legale e amministrativa del
soggetto titolare e/o gestore;
c bis) la partita IVA o il Codice Fiscale
del soggetto titolare e/o gestore;
d) il legale rappresentante del
soggetto titolare e/o gestore;
e) la tipologia di struttura e di servizio
tra quelle di cui al Titolo V;
f) la ricettività;
g) la natura
pubblica o privata della struttura e del servizio.”
5. Il comma 7 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di
modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard
relativi alla tipologia di struttura e di servizio per il quale si è ottenuto
il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti
variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i
servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la
parte in ampliamento.
Il provvedimento di autorizzazione decade con
l’estinzione del soggetto titolare.
Nei casi di decadenza sopra indicati
la revoca dell’autorizzazione al funzionamento è disposta con apposito
provvedimento da inviarsi ai competenti uffici regionali per la cancellazione
della struttura e del servizio dai registri di cui all’art. 53 della legge.
Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del
servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione
già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa
verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e
aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente
regolamento.
L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale
rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di
modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare
ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia
anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle
caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In
questi casi l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell’ente che ha
rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e
aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente
regolamento.”
Art. 17
Modifica all’ Art.
39
1. Il comma 1 dell’articolo
39 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto titolare e/o gestore, deve essere indirizzata al Comune nel cui
territorio è ubicata la struttura, il quale accerta il possesso dei requisiti
prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge
regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della
domanda.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del
soggetto gestore;
b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato
per i titolari, amministratori o gestori;
c. indicazione dell’ubicazione
della struttura e titolo di godimento della stessa;
d. planimetria quotata
dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;
e. indicazione
della destinazione d’uso dei locali e degli spazi;
f. certificazione di
abitabilità e di idonea conformità urbanistica;
g. attestazione di
possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle
strutture;
h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa
vigente in materia;
i. relazione di un tecnico abilito sullo stato della
rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue
pertinenze
j. dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto
gestore indicante la dotazione organica del personale e delle relative
qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di
apposita verifica da effettuarsi successivamente all’inizio dell’attività con
le modalità di cui al precedente art. 38;
k. polizza assicurativa di
copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
l. copia
della carta dei servizi adottata dalla struttura e del regolamento interno;
m. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;
n.
indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi
della normativa vigente in materia;”
Art. 18
Modifica all’Art.
40
1. L’articolo
40 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 40
(Domanda di autorizzazione dei servizi)
1. Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale,
ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al
Comune nel cui territorio è operativo il servizio.
2. Il Comune,
provvede con le modalità e nei termini di cui all’art.
51, comma 2, della legge regionale n. 19/06.
3. La domanda per il
rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto titolare, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del
soggetto gestore;
b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
con sentenze passate ingiudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato
per i titolari, amministratori o gestori;
c. dichiarazione a firma del
legale rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del
personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto
dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente
all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38;
d.
polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i
volontari;
e. copia della carta dei servizi e del regolamento interno;
f. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;
g.
l’indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione
secondo la normativa vigente in materia.
4. Per i servizi previsti
agli articoli 89, 90, 95, 101 lett. b), 104, 105, 106, del Capo VI del
presente Regolamento, deve essere altresì allegata alla domanda la seguente
documentazione:
a. indicazione della sede operativa del servizio e titolo
di godimento della stessa;
b. planimetria quotata dei locali, nonché degli
eventuali spazi verdi annessi;
c. indicazione della destinazione d’uso dei
locali e degli spazi;
d. certificazione di abitabilità e di idonea
conformità urbanistica;
e. attestazione di possesso dei requisiti di
sicurezza inerenti gli impianti
f. certificato di prevenzione incendi ai
sensi della normativa vigente in materia;
g. relazione di un tecnico
abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche.”
Art. 19
Modifica all’Art.
41
1. Il comma 4 dell’articolo
41 del reg. reg. 4/07 è soppresso.
Art. 20
Modifica all’Art.
42
1. Il comma 3 dell’articolo
42 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“3. Gli esiti dell’attività regionale di controllo sono
comunicati all’ente competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio,
unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di
reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere
sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento.”
Art. 21
Modifica all’Art.
43
1. Il comma 2 dell articolo
43 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“2. L’iscrizione nei suddetti registri è condizione
necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici nonché per accedere
all’accreditamento di cui all’art.
54 della legge regionale n. 19/06.”
Art. 22
Modifica all’Art.
46
1. Il comma 6 dell’articolo
46 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del
Titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di
coordinatore della struttura o coordinatore del servizio. Salvo quanto
espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore
deve essere in possesso di titolo di laurea previsto al precedente comma 2.
Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e
nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti.”
Art. 23
Modifica all’Art.
48
1. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
48 del reg. reg. 4/07, le parole “per un minimo di 12 ore giornaliere” sono
soppresse.
2. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
48 del reg. reg. 4/07 dopo le parole “personale educativo” sono inserite le
seguenti: “presenza programmata dello psicologo”.
Art. 24
Modifica all’Art.
51
1. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari”è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il Gruppo appartamento è
un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale rivolto a minori, di
età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso
educativo per il raggiungimento della loro autonomia.
La permanenza degli
ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età
limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del
percorso educativo e di recupero.
E’ possibile inserire minori di età
inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a
seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
Qualora all’interno del gruppo appartamento siano presenti contestualmente
sia minorenni che maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore diversificare
opportunamente i moduli abitativi e l’organizzazione delle attività sociali e
psico-pedagogiche al fine di garantire prestazioni consone alle differenti
tipologie di accolti.
Se all’interno del gruppo appartamento sono presenti
contestualmente sia minorenni che maggiorenni, i moduli abitativi e
l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche devono essere
diversificati per garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di
ospiti.”
2. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Per modulo abitativo: massimo 6 minori,
omogenei per sesso.”
3. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nel Gruppo appartamento deve esser
garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la
presenza di almeno 1 educatore.
Personale ausiliario nel numero di almeno
1 per modulo abitativo che garantisca la presenza almeno nelle ore notturne.”
Art. 25
Modifica all’Art.
53
1. Al paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo
53 del reg. reg. 4/07, la parola “finanziamento” è sostituita dalla parola
“funzionamento”.
Art. 26
Modifica all’ Art.
58
1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
58 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e
di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
58 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)”
sono soppresse.
Art. 27
Modifica all’Art.
60
1. Il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il centro diurno
socio-educativo, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui
ai commi 3 e 4 dell’art. 42 della legge, e? struttura socio-assistenziale a
ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
Il centro è
destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche
psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che
necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli
utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le
attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di
frequenza dei percorsi di studio previsti”.
2. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Il centro pianifica le attivita?
diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per
almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attivita?
sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunita?
locale. Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
• attivita? educative indirizzate all’autonomia;
•
attivita? di socializzazione ed animazione;
• attivita? espressive,
psico-motorie e ludiche;
• attivita? culturali e di formazione;
•
prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per
utenti con disabilita? psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche
stabilizzate.
Deve, altresi?, assicurare l’assistenza nell’espletamento
delle attivita? e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a
carattere assistenziale (igiene personale), nonche? la somministrazione dei
pasti, in relazioni agli orari di apertura.
Il centro diurno
socio-educativo assicura l’erogabilita? delle prestazioni riabilitative, nel
rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Il
centro puo? assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo
specifico con l’Ambito e con la ASL.
In presenza di ospiti accolti in
condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può
disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie
previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui al
presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle
quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.”
3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Personale. Educatori professionali ed educatori con almeno
tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno
1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente
sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti. Presenza programmata di
psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della
rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotristi, musicoterapisti,
fisioterapisti).
Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in
misura di 1 ogni 15 utenti.
Il coordinatore della struttura deve essere in
possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero,
solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con
esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.”
Art. 28
Modifica all’Art.
62
1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
62 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio è
struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un
nucleo di convivenza a carattere comunitario per anziani autosufficienti che
necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.”
Art. 29
Modifica all’Art.
63
1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
63 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. “Il gruppo appartamento
è struttura residenziale per il co-housing sociale a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare
per anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e
comunitaria e di reciproca solidarietà.”
Art. 30
Modifica all’Art.
65
1. Il Paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
65 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale.
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;
•
lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare
al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda
delle esigenze della casa di riposo.
Prestazioni sociali:
- 1 Operatore Socio-Sanitario per 36 ore settimanali ogni
10 ospiti;
- presenza programmata dell’assistente sociale e
dell’animatore socio-culturale;
- personale ausiliario nel numero di
almeno 1 ogni 10 ospiti.
Prestazioni sanitarie:
Assicurate mediante le strutture
delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico convenzionato con il
SSR limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo.
L’assistenza medica in favore degli ospiti e? assicurata dai medici di
medicina generale. Deve essere garantita nell’arco dell’intera giornata la
somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale
infermieristica.”
Art. 31
Modifica all’Art.
66
1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e
di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)”
sono soppresse.
3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07è sostituito dal seguente:
“Personale.
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la
ricettività massima di una struttura di 120 posti letto) ;
• lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno;
1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
Educatori professionali o terapisti
occupazionali o altri profili professionali dell’area socio riabilitativa in
rapporto al piano individualizzato di assistenza, e comunque in misura
funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla
U.V.M, garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 operatore per 36 ore
settimanali ogni 4 ospiti;
Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore
settimanali ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;
Tecnici della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30
ospiti;
Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30
ospiti.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di
cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione
dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura
di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già
operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS
entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del
patentino BLS.
La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella
figura di un medico laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via
esclusiva, specialista in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o
specializzazione equipollente impegnato con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonchè di
coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della
applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi.
Il coordinatore è,inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di
Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che
provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il
coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in
favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica
- assistenza medica
specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi
sanitari.
Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono
attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica,entro il termine di
1 settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico
vengono presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per
iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le
strutture interessate,previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei
farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale,
prevedendola rendicontazione periodica per le successive forniture, purchè in
stretto raccordo con l’assistenza del medico di medicina generale e degli
specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi.
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica
specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la
struttura.”
Art. 32
Modifica all’ Art.
67
1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
67 del reg. reg. 4/07, le parole “Le Residenze sociali sono classificate di
fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera”
sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
67 del reg. reg. 4/07, le parole “Residenza sociale assistenziale di fascia
alta (prima categoria)” sono soppresse.
3. Il paragrafo “Personale” del
comma 1 dell’ articolo
67 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale.
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività
massima di 120 ospiti);
lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali
di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni
sociosanitarie:
• Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4
ospiti per 36 ore settimanali;
• Infermieri: in organico 12 ore
giornaliere ogni 60 posti residenza;
Tecnici della riabilitazione: in rapporto di 9 ore
settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto
al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per il quale
la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR;
• Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni.
Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione
del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della
realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le
strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere
riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore sociale,
nella figura di un assistente sociale laureato, di un educatore o educatore
professionale, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di
attività socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento
dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di
protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore
è impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli
ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica
- assistenza medica
specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi
sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui
territorio insiste la struttura.”
Art. 33
Modifica all’Art.
72
1. L’articolo
72 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 72
(Gruppo appartamento per giovani adulti)
1. Il gruppo appartamento
per giovani adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
_____________________________________________________________________
Dimensioni
Descrizione e standard
_____________________________________________________________________
Tipologia e carattere;
destinatari
Il gruppo appartamento e? struttura residenziale a bassa intensita?
assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18
ai 21 anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di
sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
A titolo esemplificativo sono destinatari prioritari: ex tossicodipendenti,
ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già
sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale.
_____________________________________________________________________
Ricettività
Fino ad un massimo di 6 ospiti.
_____________________________________________________________________
Prestazioni
Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale.
_____________________________________________________________________
Personale
Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al
numero degli ospiti e operatori sociali in maniera non continuativa.
Presenza programmata dell’assistente sociale e dello psicologo.
_____________________________________________________________________
Modulo
abitativo
Piccoli appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi
edilizi. L’alloggio offre un contesto di vita il piu? possibile simile
all’ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati
per giorno e notte.”
_____________________________________________________________________
Art. 34
Modifica all’Art.
74
1. Al comma 1 dell’ articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio per
gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a media intensità
assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, per gestanti e madri con
figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di supporto
per il miglioramento delle capacità genitoriali e di sostegno nel percorso
d’inserimento o reinserimento sociale.”
2. Al comma 1 dell’articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Fino ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2
posti per l’ospitalità d’urgenza.”
3. Al comma 1 dell’articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per
almeno 36 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti
delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.
E’ assicurata,
inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire
assistenza materiale alle ospiti.”
Art. 35
Modifica all’Art.
75
1. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il gruppo appartamento è
struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un
nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare destinata a gestanti e
madri con figli a carico per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal
nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o
reinserimento sociale.”
2. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Fino ad un massimo di 6 ospiti adulte”
3. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per
almeno 18 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti
delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.
E’ assicurata,
inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire
assistenza materiale alle ospiti.”
Art. 36
Modifica all’Art.
80
1. L’articolo
80 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 80
(Casa rifugio per donne vittime di violenza)
La Casa Rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti
caratteristiche:
___________________________________________________________________
Dimensioni
Descrizione e standard
___________________________________________________________________
Tipologia e carattere;
destinatari
La casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a
carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di
violenza fisica e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda
necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento
in comunità.
La casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne un
luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti
che la praticano. E’ un luogo in cui intraprendere con tranquillità un
percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e
ricostruire con serenità la propria autonomia.
L’indirizzo della struttura
deve essere protetto e segreto.
La metodologia di accoglienza è basata
sulla relazione tra donne.
___________________________________________________________________
Ricettività
Fino ad un massimo di 10 ospiti adulte, con figli minori se
presenti.
___________________________________________________________________
Prestazioni
Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di
allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione
della propria autonomia.
Viene inoltre erogata consulenza legale e
attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle
ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno,
anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica.
L’accesso alla casa rifugio può avvenire tramite i Centri Antiviolenza, i
Servizi Sociali o le Forze dell’Ordine territorialmente competenti. L’accesso
alla struttura avviene e si realizza nell’ambito di un programma
personalizzato di sostegno, recupero e di inclusione sociale, costruito di
concerto con i Centri antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a
ripristinare la piena autonomia individuale, nel rispetto della riservatezza e
dell’anonimato.
Laddove per le ospiti siano necessarie prestazioni a
rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all’interno della
casa rifugio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e
riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della ASL competente.
___________________________________________________________________
Personale
Nella casa rifugio opera un’equipe di figure professionali
composta da una o più assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate -
con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione.
La struttura può avvalersi di altre figure professionali ai fini
dell’erogazione delle prestazioni previste, quali operatrici per l’animazione
in favore dei minori, per la mediazione linguistica-culturale, per
l’orientamento socio-lavorativo, ecc. Il coordinamento della struttura è
affidato all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in
possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del
coordinamento di servizi.
E’ prevista la presenza programmata di personale
ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano
alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera
giornata.
E’prevista la presenza programmata di un’operatrice durante
tutto l’arco delle ore notturne.
___________________________________________________________________
Modulo
abitativo
Appartamenti anche in civile abitazione.
Ogni appartamento deve comprendere:
• camere da letto singole o doppie;
• numero
minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10
ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la disabilità;
• un
locale soggiorno-pranzo;
• cucina.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
ovvero altro sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte delle ospiti. Inoltre l’appartamento deve
essere dotato di un sistema di video-sorveglianza esterno.”
___________________________________________________________________
Art. 37
Modifica all’Art.
81
1. Al comma 1 dell’articolo
81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella casa rifugio opera un’equipe di figure
professionali composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, avvocati
-con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione.
La struttura si avvale anche di altre figure professionali quali mediatori
linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per
seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. Il
personale deve avere esperienza pluriennale nel settore e adeguata e specifica
formazione. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale
ovvero ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed
esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di
servizi.
E’ prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i
servizi di pulizia, a supporto degli ospiti che partecipano alla gestione
della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. E’
prevista la presenza programmata di un operatore durante tutto l’arco delle
ore notturne.”
2. Al comma 1 dell’articolo
81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Modulo abitativo” è sostituito dal
seguente:
“Modulo abitativo. Appartamenti anche in civile abitazione.
Ogni appartamento deve comprendere:
• camere da letto singole o
doppie;
• numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno
3 per 10 ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la disabilità;
• un
locale soggiorno-pranzo;
• cucina;
• postazione telefonica accessibile
per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro sistema di
aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione
da parte degli ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema
di video-sorveglianza esterno.”
Art. 38
Modifica all’Art.
86
1. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
86 del reg. reg. 4/07, dopo le parole “Professionisti assistenti sociali”
sono aggiunte le seguenti: “anche mediante società tra professionisti ai sensi
dell’art. 10 della l.n. 183/2011.”
Art. 39
Modifica all’Art.
87
1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
87 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Il servizio di assistenza domiciliare comprende
prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno
in assistenza domiciliare per minori e famiglie,assistenza domiciliare per
diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di
assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle
normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa
genitoriale,quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le
attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non
autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano
ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con
evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della
qualità della vita. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare
anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza
e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre
persone in difficoltà, di anziani.
Sono considerate prestazioni aggiuntive
i servizi per la teleassistenza e il telemonitoraggio erogati h24 da una
centrale di assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di
tecnologia per la domotica sociale.”
2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
87 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Personale. Figure professionali di assistenza alla persona,
con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno nella
misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per
l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie
per l’igiene della casa.
Per le attività di teleassistenza e
telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio
degli utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia,
aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale)
sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate
dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di
promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4
dell’art. 21 del presente regolamento.”
Art. 40
Inserimento dell’ Art. 87 bis
1. Dopo l’articolo
87 del reg. reg. 4/2007 è aggiunto il seguente:
“Art. 87 bis.
(Assistenza educativa domiciliare)
Tipologia/carattere
Il servizio viene erogato a
domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono
presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di
devianza sociale e/o di emarginazione.
Persegue obiettivi sia di
prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di tutelare,
accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per
supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.
E’ un servizio a forte
valenza preventivae si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare
il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari,
riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali,
promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura
e educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del
rapporto genitori-figli,prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o
facilitare il rientro dei minori in famiglia.
Prestazioni
Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE:
gli interventi
educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi,
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri
del nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di riferimento (cura di
sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale
scolastico e l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni
con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso
esperienze pratiche in vari settori);
gli interventi di sostegno
alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di
cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del
minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole
educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari,il sostegno ai
genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni,la
funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e
dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei
componenti il nucleo;
le attività di coordinamento e di mediazione con le
agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri
diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;
gli
interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a
prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento
con l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di
supporto alla famiglia.
Il servizio deve comprendere gli interventi come
definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su
valutazione e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del
servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti
istituzionali che si occupano dei minori.
Non rientrano tra le prestazioni
del servizio ADE le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti
scolastici.
Personale. Il servizio dovrà essere
realizzato da educatori laureati in possesso dei requisiti specifici previsti
dall’art. 46 del presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono
conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono essere in grado
di leggere i bisogni specifici del minori e di relazionarsi con essi, di
intervenire nell’ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di
conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi agli operatori
degli altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore
esperto in grado di programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il
gruppo degli educatori domiciliari, di collaborare attivamente con le equipe
multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale, con i referenti dei
centri per le famiglie e degli altri servizi territoriali che si occupano dei
minori. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea dell’area
socio-psico-pedagogica. Se il servizio si rivolge a minori con problematiche
psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori
professionali, ex Decreto n. 520/1998 ovvero altre figure professionali
adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Tutti gli
operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”
Art. 41
Modifica all’Art.
88
1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Le prestazioni ADI si
rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando criticita? specifiche o
sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di continuita? assistenziale
ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) o 6
giorni ( II^ livello). Si rinvia alle Linee guida per le Cure domiciliari
integrate, che saranno adottate con deliberazione di Giunta Regionale, per la
definizione dei criteri di eleggibilità, degli standard di qualità
dell’erogazione dei servizi, degli indicatori di verifica delle cure
domiciliari.
Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare
integrata anche le prestazioni di aiuto materiale per l’igiene della persona e
della casa, per l’utente preso in carico e il suo nucleo familiare.
Sono
considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la teleassistenza e il
telemonitoraggio dei parametri vitali in relazione alle patologie presenti,
erogati h24 da una centrale di assistenza con personale dedicato con
l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica sociale”
2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale”
L’equipe per le cure
domiciliari integrate deputata ad erogare le prestazioni sociali e
sociosanitarie che compongono il servizio di assistenza domiciliare integrata,
nel rispetto dei singoli PAI elaborati dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e
dell’utente ovvero del Comune, in relazione alla normativa vigente, è composta
dalle seguenti figure:
- almeno 1 operatore OSS per 36 ore settimanali
ogni 5 utenti per l’alimentazione e la cura della persona
- almeno 1
assistente sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti;
- presenza
programmata di educatore professionale e psicologo in relazione al progetto
personalizzato.
- eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa, non
in misura prevalente nel singolo PAI e in ogni caso ad integrazione delle
figure obbligatorie.
L’equipe è coordinata dalle figure infermieristiche
assicurate dalla ASL e dal distretto sociosanitario di riferimento,
Per le
attività di teleassistenza e telemonitoraggio dei parametri vitali, al fianco
di personale per l’assistenza infermieristica e per l’attivazione dei previsti
presidi sanitari, è assicurato personale di contatto e di assistenza a
distanza, con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona non
autosufficiente a h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di
specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli utenti
assistiti.”
Art. 42
Modifica all’Art.
89
1. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
89 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale. Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori,prevedendo anche,
sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti
nell’uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori
linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri
immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1 operatore
ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di 1 operatore ogni 12
bambini dai 6 ai 12 anni di età.”
Art. 43
Modifica all’Art.
90
1. Il paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo
90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Ricettività. La ricettività massima del
centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti bambino.
La
presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle
misure massime del:
- 30% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia
di età 3-12 mesi;
- 25% in più rispetto alla ricettività per minori in
fascia di età 13-23 mesi;
- 20% in più rispetto alla ricettività per
minori in fascia di età 24-36 mesi.
Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione
dello scarto giornaliero tra minori iscritti e reali frequentanti, fermi
restando gli standard previsti nella sezione “modulo abitativo” con
riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va
parametrata in relazione alla ricettività o capienza.
Nel caso di centro
ludico che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza
programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati
su una sola fascia di età dei minori utenti, bensì esclusivamente distribuiti
tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra indicati.”
2. Il paragrafo “Modulo
abitativo” del comma 1 dell’articolo
90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
Modulo
abitativo. Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi
generali sono i seguenti:
a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio
filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il
passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a
servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico;
b) unità
funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e
il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto
educativo;
c) locali per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio
di più sezioni ma continui a ciascuna delle sezioni servite,attrezzati con un
fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a
un vaso ogni dieci bambini;
d) spazi comuni, destinati alle attività
ludiche e ricreative,utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività
individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e) servizi generali e spazi a
disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali
separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio perla
preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);
f)
spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di1 posto letto ogni
10 bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la
necessità durante la permanenza all’interna della struttura;
g) spazi
esterni.
Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere
adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in
ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi
funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano.
Ad eccezione
degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle attività per i
bambini non possono essere situate in seminterrati o piani interrati.
Le
unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in
base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle
attività.
La superficie esterna alla struttura centro ludico per la prima
infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la
presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a
8 mq per bambino iscritto; per i centri ludici per la prima infanzia collocati
nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è
pari almeno a 5 mq. Per posto bambino e può essere sostituito, previo parere
del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture
fisse,in misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi
comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della
struttura.
La superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi
dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può
essere inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il totale della
superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i
servizi igienici per bambini.
Non possono, in ogni caso, essere utilizzate
superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la
permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane.”
Art. 44
Modifica all’ Art.
101
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituita dal seguente:
“b) Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia.
2. Il comma 2 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente:
“2. Il servizio di educazione familiare per l’infanzia o
servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio flessibile,erogato per fasce
orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima
infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare
con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o
il centro ludico per l’infanzia. In particolare tale servizio può essere
erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all’uscita
dall’asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei
tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza
del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici
e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato
dal’operatore/operatrice per l’attività di assistenza domiciliare all’infanzia
di cui al Repertorio regionale delle Figure professionali o da educatori come
individuati all’art. 46 del presente Regolamento che abbiano conseguito lo
standard per la qualifica professionale. Il progetto educativo è sviluppato
quale estensione del progetto educativo del nido d’infanzia.”
3. Il comma 3 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente
“3. Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in
famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e
di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido
d’infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo
gruppo educativo o nido in famiglia si colloca nella civile abitazione in cui
risiede il soggetto titolare del servizio ed è composto da massimo 4 bambini,
compresi i propri. Il servizio è assicurato da una figura dell’area Tecnica di
cui Repertorio regionale delle Figure professionali o da educatori come
individuati all’art. 46 del presente Regolamento che abbiano conseguito lo
standard per la qualifica professionale.
Gli spazi essenziali
destinati al servizio sono:
- Locale destinato in via esclusiva ai
bambini, quando presenti, per attività di gioco e socializzazione;
-
Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
- Servizio
igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo, riduttore;
- Locale cucina
attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- Spazio
dedicato alla custodia degli effetti personali dei bambini.
Gli spazi, le
sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali
didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela
della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone.”
Art. 45
Modifica all’Art.
103
1. L’articolo
103 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 103
(Servizi educativi e per il tempo libero)
1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi
educativi per il tempo libero sono destinati a minori di età compresa tra 3 e
14 anni. Sono organizzati per fasce di età compatibili, sulla base di
specifiche progettualità e sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere.
Si caratterizzano, ancorché ripetendosi ogni anno nell’arco di determinati
periodi, per la provvisorietà e la periodicità delle esigenze di conciliazione
cui fanno fronte le famiglie nonché per la temporaneità degli interventi
programmati. In ogni caso, deve essere garantita una funzione educativa
specifica attraverso l’elaborazione di un progetto educativo.
Prestazioni
Sono prestazioni dei servizi educativi
per il tempo libero: animazione estiva; attività ludico-ricreative, come
laboratori, o socio-educative, come visite guidate, collegate a specifiche
progettualità di carattere temporaneo.
Personale.
I
servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori
socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti
concordati, la collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari
tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati.
Nella
fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di un operatore ogni
8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 ogni 12 bambini. Il
coordinamento è assicurato da una figura laureata con esperienza almeno
triennale nell’attuazione di progetti educativi analoghi.
Art. 46
Modifica all’Art.
107
1. L’articolo
107 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 107
(Centro antiviolenza)
1. Il
centro antiviolenza deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il
Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e
accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne vittime di
violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La
metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne
Prestazioni
Sono prestazioni del centro antiviolenza
gli interventi di ascolto (anche telefonico), il sostegno psico-sociale
individuale e di gruppo, il supporto nell’ascolto protetto e di evaluation
(nelle attività di indagine e processuali), la consulenza legale, le attività
di orientamento verso i servizi sociosanitari e assistenziali territoriali e
per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di
maltrattamenti e violenze.
Il centro antiviolenza dispone pertanto di una
linea telefonica abilitata all’ascolto, all’informazione ed al contatto
preliminare alla presa in carico e di spazi attrezzati per lo svolgimento
delle attività.
Il centro antiviolenza svolge anche attività di
prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione,
formazione, iniziative culturali, in favore della comunità sociale.
Il
centro antiviolenza concorre allo svolgimento delle attività di formazione e
aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di
competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della
violenza e al sostegno delle vittime.
Il centro opera in stretta
connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro,
con le strutture educative e scolastiche, con l’associazionismo e le
organizzazioni di volontariato attive nel territorio. Il centro mantiene
costanti e funzionali rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui
compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la repressione
dei reati, e definisce eventuali specifici accordi con gli Ambiti territoriali
per gli interventi di pronto intervento sociale.
Il percorso
personalizzato di sostegno è sempre costruito insieme alla donna e formulato
nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
Il centro opera in
raccordo funzionale con l’equipe multidisciplinare integrata dell’Ambito
territoriale per le situazioni di violenza contro le donne che coinvolgono
anche minori. Il centro deve garantire fruibilità nell’accesso e condizioni di
riservatezza.
Non è consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori
della violenza e dei maltrattamenti.
Personale
Il
centro antiviolenza deve prevedere la presenza di una o più psicologhe,
educatrici, assistenti sociali, avvocate civiliste e penaliste, tutte con
esperienza nel settore e formazione specifica sul tema della violenza di
genere.
Il centro garantisce la formazione iniziale e continua per le
figure professionali ivi operanti.
E’ fatto esplicito divieto di applicare
le tecniche di mediazione familiare come strumento di contrasto alla violenza
contro le donne.”
Art. 47
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatto salvo quanto espressamente stabilito da specifiche
disposizioni, le strutture e i servizi autorizzati in via definitiva provvedono
ad adeguare i rispettivi standard entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Ai fini della rilevazione omogenea a
livello regionale e confrontabile a livello nazionale dei flussi informativi
connessi ai Livelli Essenziali di Assistenza sanitari, le prestazioni
sociosanitarie erogate dalle strutture residenziali e semiresidenziali
disciplinate dal reg.
reg. 4/2007 sono classificate con i codici attività riportati nella seguente
tabella di conversione
Art. 55 Comunità alloggio RD4
______________________________________________________________________________
Art.57 Comunità
socio-riabilitativa
RD3
______________________________________________________________________________
Art.58 Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente
abili
RD3
______________________________________________________________________________
Art. 60 Centro diurno socio-educativo e
riabilitativo
Non applicabile
______________________________________________________________________________
Art. 60 ter Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale
ai soggetti affetti da
demenza
SRD
______________________________________________________________________________
Art.66 Residenza sociosanitaria assistenziale per
anziani
R3
______________________________________________________________________________
Legenda: estratta dal documento “Prestazioni
residenziali e Semiresidenziali” approvato dalla Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita
presso il Ministero della Salute
RD3 prestazioni
terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative di mantenimento, in regime
residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili gravi
RD4 prestazioni terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a
prestazioni tutelari per disabili privi di sostegno familiare
R3 Prestazioni di lungoassistenza e di
mantenimento, anche di tipo riabilitativo, erogate a pazienti non
autosufficienti con bassa necessità di tutela Sanitaria (Unità di Cure
Residenziali di Mantenimento)
SRD Prestazioni
Semiresidenziali Demenze - Prestazioni di cure estensive erogate in centri
diurni a pazienti con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere
riabilitativo, riorientamento e tutela personale.
______________________________________________________
La
suddetta tabella di conversione sarà oggetto di revisione a seguito di
aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 7 aprile 2015