IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 20/01/ 2015 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento, in applicazione del Regolamento
(UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, modifica
il Regolamento
Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in
materia di spettacolo (legge
Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.
Art. 2
(Modifica art. 4)
1. Al comma 1 dell’ art.
4 “Ambito di applicazione” la parola “ammessi” è sostituita con la parola
“iscritti”, le parole “con sede legale ed operativa nel territorio regionale”
sono soppresse.
2. Al comma 2 sostituire le parole “tenuti
all’iscrizione” con la parola “iscritti”.
Art. 3
(Modifica art. 5)
1. Al comma 1 dell’art.
5 “Requisiti per l’ammissione all’Albo” è soppressa la lettera a).
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna
funzione e per ciascun ambito /settore devono essere posseduti tutti
contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di
conferma dell’iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell’
attività finanziata.
Art. 4
(Modifica art. 7 bis)
1. La lettera A. del comma 3 dell’ art.
7 bis“Iscrizione all’Albo nel settore Musica e danza popolare” è soppressa.
Art. 5
(Modifica art. 8 bis)
1. Al comma 3 dell’art.
8 bis “Residenze” le parole “avere sede legale ed operativa in Puglia” sono
soppresse.
2. Al comma 4, alinea 4, le parole “essere finanziato con”
sono sostituite con le parole“disporre di” e le parole “fondi regionali” con le
parole “fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali”.
Art. 6
(Modifica art. 9)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ art.
9 “Ripartizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed
erogazione degli interventi” le parole “a totale copertura delle spese o” sono
soppresse.
2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente
Regolamento non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o con altri
finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi
relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l’ l’80 per
cento dei costi ammissibili consuntivi.
Art. 7
(Modifica art. 10)
1. Al comma 3 dell’art.
10 “Modalità di liquidazione degli interventi finanziari” le parole “a
totale copertura delle spese o” sono soppresse.
2. Il comma 4 è
sostituito con il seguente:
4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono
essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il
disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi”.
3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
5. La liquidazione dell’intervento assegnato è subordinata a:
a) avere sede o unità operativa nella regione Puglia;
b) non essere
destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e
incompatibile con il mercato interno.
Art. 8
(Modifica art. 11)
1. All’art.
11 “Procedure per richiedere l’intervento finanziario”, comma 5, punto 5..2
(Per gli Enti Locali) n. 2 le parole “o beneficiario” sono soppresse; dopo le
parole “dell’intervento” sono aggiunte le parole “individuato nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato.
Art. 9
(Modifica art. 12)
1. Il comma 5 dell’art.
12 “Criteri per la valutazione delle istanze” è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o
liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il
disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi.
2. Al comma 6 le parole “riformulare il programma
di attività oggetto dell’istanza” sono sostituite con le parole “ridurre
proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l’attività proposta, fermo
restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all’Albo previsti dal
precedente art. 5”.
Art. 10
(Modifica art. 13)
1. All’art.
13 “Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa” sono
aggiunti i seguenti commi:
2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta
o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario
dell’intervento regionale, riferite all’annualità per la quale è concesso il
finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti
(contratti, lettere d’incarico, conferme d’ordine) da cui risulti chiaramente
l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta
all’attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge136/2010 e
s.m.i.
3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica,
queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano
tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono considerate
ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica.
4. L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e
definitivamente sostenuta dal soggetto. L’IVA che è recuperabile (nel regime
normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche
se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto.
Art. 11
(Modifica art. 15)
1. All’art.
15 “Istanza e documentazione per la liquidazione dell’intervento
finanziario” è aggiunto il seguente comma:
4. Qualora nello svolgimento dell’attività istruttoria si
ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del
Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni,
affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato,
il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del
finanziamento con l’eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione
presentata ed approvata, o l’avvio del procedimento di revoca.
Art. 12
(Modifica art. 19)
1. Al comma 2, lettera b), dell’art.
19 “Requisiti per accedere alle convenzioni” le parole “il 25 per cento”
sono sostituite con le parole “il 20 per cento”, dopo le parole “risorse
finanziarie proprie” sono aggiunte le parole “al netto dei finanziamenti
pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali.
Art. 13
(Modifica art. 22)
1. Al comma 1 dell’art.
22 “Accordi di programma e protocolli d’intesa” dopo le parole “le Province”
sono aggiunte le parole “la Città Metropolitana”.
Art. 14
(Modifica art. 26)
1. All’art.
26 “Controlli e verifiche” è aggiunto il seguente comma:
4. Il soggetto assegnatario ha l’obbligo di rendersi
disponibile, fino a 5 anni dalla data dell’ultimo documento di spesa
presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore
dello stesso soggetto assegnatario.
Art. 15
(Modifica art. 27)
1. L art.
27 “Sanzioni (Cancellazioni dall’Albo - Revoche - Riduzioni dell’intervento
- Sospensioni - Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali)” è sostituito dal
seguente:
1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto,
provvede alla cancellazione dei soggetti dall’Albo nei seguenti casi:
a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e
specifici di settore di cui all’art. 5;
b) se l’autocertificazione di
cui all’art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei
termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15,17 e 21;
2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto,
revoca l’intervento finanziario nei seguenti casi:
a) se l’attività finanziata non è stara realizzata;
b)
se l’attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al
progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli
obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di
spettacolo;
c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e
specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e 19;
d) se l’Ente
Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta concessione del
finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all’originale
dell’atto amministrativo di assunzione dell’impegno di spesa secondo quanto
previsto dall’art. 11, comma 5.2, lettera b);
e) se le variazioni al
programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto
previsto dall’art. 11, commi 6 e 7;
f) se la documentazione richiesta a
consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite
dagli artt. 15, 17 e 21.
3. Se il soggetto cui è revocato l’intervento finanziario
ha già percepito l’acconto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera b), punto
1), la Regione escute la fideiussione per l’importo anticipato, dopo aver dato
preventiva comunicazione all’interessato sull’avvio del procedimento di
revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui il rendiconto
finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo
dell’attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 per cento
rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio
regionale competente liquida l’intervento finanziario ridotto della
percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20
per cento e comunque entro il limite del disavanzo e del 60 per cento del
totale dei costi ammissibili consuntivi.
5. Sono sospesi per un
triennio dall’intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base
delle verifiche di cui all’art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci
o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal
contenuto del bilancio consuntivo presentato.
6. Se a seguito delle
verifiche di cui all’art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e
la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale
competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.
7. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i
finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del
tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell’assegnazione del
finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di liquidazione e quella di restituzione. Nel caso
in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto
assegnatario, non si applica l’incremento di 5 punti percentuali.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 26 gennaio 2015