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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2015
Numero
2
Data
26/01/2015
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. ‘Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)’
Note
Bollettino n° 16 pubblicato il 30-01-2015
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 20/01/ 2015 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:


Art. 1

(Finalità)


1. Il presente Regolamento, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.


Art. 2

(Modifica art. 4)


1. Al comma 1 dell’ art. 4 “Ambito di applicazione” la parola “ammessi” è sostituita con la parola “iscritti”, le parole “con sede legale ed operativa nel territorio regionale” sono soppresse.

2. Al comma 2 sostituire le parole “tenuti all’iscrizione” con la parola “iscritti”.


Art. 3

(Modifica art. 5)


1. Al comma 1 dell’art. 5 “Requisiti per l’ammissione all’Albo” è soppressa la lettera a).

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e per ciascun ambito /settore devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell’iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell’ attività finanziata.


Art. 4

(Modifica art. 7 bis)


1. La lettera A. del comma 3 dell’ art. 7 bis“Iscrizione all’Albo nel settore Musica e danza popolare” è soppressa.


Art. 5

(Modifica art. 8 bis)


1. Al comma 3 dell’art. 8 bis “Residenze” le parole “avere sede legale ed operativa in Puglia” sono soppresse.

2. Al comma 4, alinea 4, le parole “essere finanziato con” sono sostituite con le parole“disporre di” e le parole “fondi regionali” con le parole “fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali”.



Art. 6

(Modifica art. 9)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ art. 9 “Ripartizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli interventi” le parole “a totale copertura delle spese o” sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o con altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l’ l’80 per cento dei costi ammissibili consuntivi.


Art. 7

(Modifica art. 10)


1. Al comma 3 dell’art. 10 “Modalità di liquidazione degli interventi finanziari” le parole “a totale copertura delle spese o” sono soppresse.

2. Il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi”.

3. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

5. La liquidazione dell’intervento assegnato è subordinata a:
a) avere sede o unità operativa nella regione Puglia;
b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno.



Art. 8

(Modifica art. 11)


1. All’art. 11 “Procedure per richiedere l’intervento finanziario”, comma 5, punto 5..2 (Per gli Enti Locali) n. 2 le parole “o beneficiario” sono soppresse; dopo le parole “dell’intervento” sono aggiunte le parole “individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato.


Art. 9

(Modifica art. 12)


1. Il comma 5 dell’art. 12 “Criteri per la valutazione delle istanze” è sostituito dal seguente:

5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi.


2. Al comma 6 le parole “riformulare il programma di attività oggetto dell’istanza” sono sostituite con le parole “ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l’attività proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all’Albo previsti dal precedente art. 5”.


Art. 10

(Modifica art. 13)


1. All’art. 13 “Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa” sono aggiunti i seguenti commi:

2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario dell’intervento regionale, riferite all’annualità per la quale è concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferme d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta all’attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge136/2010 e s.m.i.

3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica.

4. L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L’IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto.


Art. 11

(Modifica art. 15)


1. All’art. 15 “Istanza e documentazione per la liquidazione dell’intervento finanziario” è aggiunto il seguente comma:

4. Qualora nello svolgimento dell’attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del finanziamento con l’eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l’avvio del procedimento di revoca.


Art. 12

(Modifica art. 19)


1. Al comma 2, lettera b), dell’art. 19 “Requisiti per accedere alle convenzioni” le parole “il 25 per cento” sono sostituite con le parole “il 20 per cento”, dopo le parole “risorse finanziarie proprie” sono aggiunte le parole “al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali.


Art. 13

(Modifica art. 22)


1. Al comma 1 dell’art. 22 “Accordi di programma e protocolli d’intesa” dopo le parole “le Province” sono aggiunte le parole “la Città Metropolitana”.


Art. 14

(Modifica art. 26)


1. All’art. 26 “Controlli e verifiche” è aggiunto il seguente comma:

4. Il soggetto assegnatario ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell’ultimo documento di spesa presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso soggetto assegnatario.



Art. 15

(Modifica art. 27)


1. L art. 27 “Sanzioni (Cancellazioni dall’Albo - Revoche - Riduzioni dell’intervento - Sospensioni - Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali)” è sostituito dal seguente:

1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall’Albo nei seguenti casi:

a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all’art. 5;
b) se l’autocertificazione di cui all’art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15,17 e 21;

2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l’intervento finanziario nei seguenti casi:

a) se l’attività finanziata non è stara realizzata;
b) se l’attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;
c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e 19;
d) se l’Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all’originale dell’atto amministrativo di assunzione dell’impegno di spesa secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5.2, lettera b);
e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall’art. 11, commi 6 e 7;
f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.


3. Se il soggetto cui è revocato l’intervento finanziario ha già percepito l’acconto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l’importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all’interessato sull’avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell’attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l’intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20 per cento e comunque entro il limite del disavanzo e del 60 per cento del totale dei costi ammissibili consuntivi.

5. Sono sospesi per un triennio dall’intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all’art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.

6. Se a seguito delle verifiche di cui all’art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.

7. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell’assegnazione del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica l’incremento di 5 punti percentuali.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 gennaio 2015