Art. 1
Finalità e oggetto
1. La
Regione Puglia, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni
per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti
che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), e della
legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali per la dignità e ii benessere delle donne e
degli uomini di Puglia), riconosce la funzione educativa, formativa,
aggregatrice e sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,
dall’ente parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
2. Le
attività di oratorio si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le
persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle
comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al
sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani,
delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono
spontaneamente.
Art. 2
Partecipazione ad organismi regionali e territoriali
1. Nel
rispetto di quanto già previsto all’articolo
21 della l.r. 19/2006, la Regione, in fase di elaborazione del Piano
regionale delle politiche sociali triennale, invita la Regione ecclesiastica
Puglia, le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti
dallo Stato, a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata,
mediante rappresentanti da loro designati.
2.
Analogamente i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo
5 della I.r. 19/2006, coinvolgono gli enti di cui all’articolo 1, comma 1,
effettivamente operativi nel territorio dell’ambito, che intervengono tramite le
diocesi, le province degli istituti religiosi e le organizzazioni di altri enti
di culto riconosciuti dallo Stato, nella attività di progettazione partecipata
degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione del rispettivo
Piano sociale di zona triennale.
Art. 3
Progetti e sostegno alla realizzazione
1. La
Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della I. 328/2000, e
dell’articolo
21 della l.r. 19/2006, la titolarità delle parrocchie, degli istituti
religiosi e degli altri enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato a
presentare programmi, azioni e interventi per la promozione della famiglia, per
l’accompagnamento e il supporto della crescita armonica dei minori e dei
giovani, per prevenire e contrastare la discriminazione, la devianza minorile,
il disagio sociale di adulti in difficoltà e dei nuclei familiari, per sostenere
le responsabilità genitoriali, per promuovere le relazioni d’aiuto nella
comunità locale, per favorire l’interculturalità e l’interreligiosità, per
offrire opportunità di accesso ad attività motorie, sportive e ludico-ricreative
per l’aggregazione giovanile e la promozione dei corretti stili di vita.
2. Gli enti
locali possono individuare i soggetti di cui all’articolo 1 quali soggetti cui
affidare in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di proprietà o
confiscati per la rifunzionalizzazione e la finalizzazione per attività sociali
e socioeducative, anche attraverso l’accesso a finanziamenti regionali vincolati
e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza,
efficienza ed economicità.
Art. 4
Protocollo d’intesa
1. Per le
finalità di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei progetti di cui
all’articolo 3 e per definire specifici ambiti di intervento e criteri di
selezione degli enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato, la Regione
si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Regione
ecclesiastica Puglia.
2. II
Protocollo di intesa definisce tra l’altro le modalità per:
a)
favorire il funzionamento delle strutture in cui si svolgono le attività di
oratorio;
b)
sostenere la formazione degli operatori;
c)
incentivare la ricerca e la sperimentazione di attività e metodologie di
intervento, soprattutto a carattere innovativo.
Art. 5
Convenzioni
1. I
soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Puglia, di cui
alla presente legge, accedono al finanziamenti resi disponibili sulla base di
presentazione di specifici progetti in ossequio alle procedure, alle modalità e
agli adempimenti definiti nei rispettivi avvisi pubblici per la selezione degli
interventi nell’ambito di linee di attività a regia regionale.
2.
Nell’ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali
e nei Piani sociali di zona, di cui alla l.r.
19/2006, i comuni associati possono stipulare convenzioni con le diocesi e
le province degli istituti religiosi, quali soggetti di coordinamento degli enti
ecclesiastici presenti nei comuni interessati e con gli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato, che risultino operativi nei settori di cui
all’articolo 1, comma 2, da almeno un anno, per concorrere al potenziamento
della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento
di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione alla
amministrazione condivisa di beni comuni.
3. I
rapporti fra istituzioni pubbliche e oratori sono disciplinati secondo le
disposizioni di cui all’articolo 5 della I. 328/2000 nonché dall’articolo
21 della l.r. 19/2006 e dall’articolo
21 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, come modificato dall’articolo
5 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n 19.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per far
fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, compresi
quelli previsti dal protocollo di intesa e dalle convenzioni, si fa riferimento
alle linee ordinarie di finanziamento per la promozione delle attività sportive,
per l’infrastrutturazione sociale e per la promozione di iniziative di
animazione territoriale, di innovazione sociale, di inclusione sociale attiva a
valere su altre risorse nazionali e comunitarie di competenza regionale e di
competenza dei comuni associati in ambiti territoriali sociali.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 5 luglio 2016