IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'
art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all’art. 64, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Visto
il R. R. 18 gennaio 2007 n. 4;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.
1472 del 01 agosto 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art.1
Modifiche all’art. 3 “Modalità e strumenti
per l’accesso unico al sistema integrato dei servizi”
1. All’art. 3
comma 7 la lett. a) è così sostituita:
“a) coordinatore sociosanitario o altro
dirigente nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi
dell’art. 14,
comma 14, della l.r.
n. 25/2006, o loro delegato per le singole sedute;”.
2. All’art. 3
comma 7 la lett. d) è così sostituita:
“d) medico specialista e altre figure
professionali specifiche, rispetto alle patologie prevalenti nel quadro delle
condizioni di salute psico-fisiche del paziente, individuate dalla ASL
competente” [eliminare la nota 1].
Art. 2
Modifiche all’art. 5 “Determinazione
dell’ISEE regionale”
1. All’art. 5
è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Il nuovo indicatore ISEE regionale, così
come determinato al comma precedente, sarà applicato dai Comuni e dagli altri
enti competenti per regolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al
presente regolamento, subordinatamente all’adeguamento del sistema informatico
dell’INPS, cui è affidata la gestione della banca dati relativa al calcolo
dell’indicatore e il rilascio della certificazione, così come disposto da
apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a cura
dell’Assessorato alla Solidarietà entro due anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento”.
Art. 3
Modifiche all’art. 6 “Criteri per la
compartecipazione alla spesa per il servizio”
1. All’art.6
comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
“3. […] e dall’art. 5 del presente
regolamento”.
2. All’art. 6
comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
“4. […] la situazione economica è riferita al
solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai
costi della prestazione, qualora più favorevole, cioè più elevata rispetto a
quella del nucleo familiare. A tal fine si considerano quali redditi del
destinatario della prestazione o dell’intervento i redditi a ogni titolo
percepito […]”
2. All’art. 6
comma 6 è aggiunta la seguente lett. d):
“d) con riferimento alla fascia di reddito
compresa tra le soglie di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente
articolo, il regolamento unico di ambito territoriale determina le quote di
compartecipazione al costo delle prestazioni in relazione alle diverse fasce di
reddito e alle tipologie di servizi”.
Art. 4
Modifiche all’art. 19 “Poteri
sostitutivi”
1. All’art. 19
è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Ai fini della corretta applicazione
dell’intervento della Regione, vengono individuate le seguenti categorie di casi
di inadempimento ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge regionale,
dal regolamento regionale e dai relativi atti di indirizzo:
a)
ritardi
o mancata approvazione dei documenti di programmazione locale attuativa della
programmazione regionale, espressa in forma di piani e di linee guida;
b)
ritardi
o mancata assunzione delle scelte connesse alla definizione dell’assetto
istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Ambito territoriale, rispetto ai
termini fissati dai documenti regionali di indirizzo e di
programmazione;
c)
omissione degli atti e delle procedure
necessarie a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti di cui all’art. 4
comma 2 lett. c) della legge regionale;
d)
ritardi
o mancata attivazione, in assenza di adeguate motivazioni, o attivazione con
modalità difformi da quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente
regolamento, delle procedure connesse alla attuazione delle linee di intervento
del rispettivo piano sociale di zona, con riferimento alla gestione diretta di
interventi e servizi ovvero alla gestione mediante affidamento a terzi,
concessione e altre forme, degli interventi e servizi previsti nel suddetto
piano sociale di zona;
e)
la
mancata revoca di provvedimenti per l’autorizzazione al funzionamento di
strutture e di servizi, che, a seguito delle attività di vigilanza e controllo
di cui agli artt. 41 e 42 del presente regolamento, siano risultati in
difformità con gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al
presente regolamento, ovvero inosservanza dei termini e degli obblighi in
materia previsti dallo stesso regolamento, tali da determinare discriminazione e
danno nei confronti dei soggetti titolari delle strutture per le quali si
richieda il provvedimento di autorizzazione;
f)
adozione
di atti per la gestione delle strutture e dei servizi in difformità con quanto
previsto dalle norme nazionali e regionali.”
2. All’art. 19
è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Il commissario ad acta di cui al
precedente comma 3 del presente articolo viene individuato dalla Giunta
Regionale, in relazione alle cause che hanno reso necessario il
commissariamento, tra le seguenti figure:
a)
funzionari regionali dell’Assessorato alla
Solidarietà;
b)
responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona
dell’ambito interessato;
c)
responsabile dei Servizi Sociali o altro
funzionario in servizio presso uno dei Comuni dell’ambito territoriale;
d)
responsabile dei Servizi Sociali o altro
funzionario in servizio presso Comuni afferenti ad altri Ambiti territoriali.
Qualora il commissario ad acta venga
individuato in una delle figure di cui alle lett. b), c) e d), si applicano le
disposizioni di cui all’art. 4
della l.r.
12 agosto 1981 n. 45 e successive modificazioni.
Art. 5
Modifiche all’art. 21 “Ruolo dei soggetti
terzi per la gestione dei servizi”
1. All’art.21
il comma 3 è così sostituito:
“3. I soggetti terzi che non presentano
organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla realizzazione del
sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi
che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e
nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di
complessità tecnica e organizzativa.”
Art. 6
Modifiche all’art. 22 “Requisiti generali per
la partecipazione alle procedure per l’affidamento”
1. All’art. 22
il comma 1, l’ultimo periodo, è sostituito con il seguente:
“1. […] Gli ambiti possono, con proprio
regolamento, integrare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla
natura di specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del
contesto di riferimento, garantendo in ogni caso la pluralità di offerta dei
servizi e delle prestazioni sociali e il rispetto dei principi di trasparenza,
pari opportunità e tutela della concorrenza”.
2. All’art. 22,
il comma 2 è integrato alla fine del primo periodo con la seguente espressione:
“2. […], ove pertinenti in relazione alla
natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli
componenti.[…]”
Art. 7
Modifiche all’art. 28 “Accreditamento delle
strutture e dei soggetti erogatori dei servizi
socio-assistenziali”
1. All’art. 28
il comma 4 è sostituito con il seguente:
“4. L’accreditamento non costituisce in capo
ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i
soggetti accreditati rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e
servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a
carico del servizio pubblico.”
Art. 8
Modifiche all’art. 30 “Procedure per
l’accreditamento”
1. All’art. 30,
il comma 1 è così sostituito:
“1. L’accreditamento è subordinato alla
sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità
previsti nel presente regolamento. in sede di prima applicazione la procedura è
avviata contemporaneamente su tutto il territorio regionale con deliberazione di
Giunta regionale da pubblicare sul B.U.R.P. con la quale sono fissati i termini
entro cui gli ambiti territoriali devono provvedere a pubblicare l’avviso per
invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di
intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende
procedere all’accreditamento. L’istanza è presentata dal legale rappresentante
degli enti di cui all’art. 28 comma 2, rispettivamente presso l’ambito
territoriale in cui ricade la struttura, ovvero presso l’ambito territoriale ove
ricade la sede operativa del servizio. L’accreditamento in ogni caso ha valore
sull’intero territorio regionale.”
2. All’art. 30
comma 5, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente:
“5.[….] Le predette strutture
provvisoriamente accreditate sono comunque assoggettate alle procedure di cui al
precedente comma 1”.
All’art. 30
è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Nelle more dell’avvio delle procedure di
accreditamento di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i rapporti
instaurati dalle strutture e dai servizi al fine di erogare prestazioni il cui
costo si pone a carico del servizio pubblico, e i nuovi contratti possono essere
stipulati sulle base degli specifici riferimenti normativi e delle
autorizzazioni in essere, ancorché provvisorie.”
Art. 9
Modifica all’art. 31 “Modalità di gestione
degli elenchi dei soggetti e delle strutture
accreditate”
All’art. 31
è aggiunto il seguente comma 7:
“7. Il provvedimento di revoca o di
sospensione dell’accreditamento adottato dall’Ambito comporta, previa notifica
al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, l’immediata revoca ovvero la
sospensione per i soggetti di cui all’art. 28 comma 2 dei contratti posti in
essere per le prestazioni di cui all’art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca
comporta, altresì, la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1 del presente
articolo”.
Art. 10
Modifica all’art. 33 “Autorizzazione al
funzionamento”
1. All’art. 33
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Ai sensi dell’art. 49
comma 1 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19, il provvedimento di autorizzazione
al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali deve essere
assunto dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di
cui alla stessa legge. Laddove la gestione associata delle funzioni
socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l’esercizio della funzione
autorizzatoria, l’Ambito territoriale individua le modalità per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione, con i connessi adempimenti di verifica e
controllo.”
Art. 11
Modifica all’art. 35 “Verifica di
compatibilità per l’autorizzazione di strutture
sociosanitarie”
1. All’art. 35
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, l’ultimo periodo del comma 2 è così
modificato:
“2. […] Tale autorizzazione è subordinata
alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all’art. 5
comma 1, lett. a, punti 1.2.1 e 1.2.2 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8, limitatamente alle strutture di cui
alla lett. b del precedente comma, che chiedano di erogare prestazioni sanitarie
riabilitative con carattere prevalente rispetto al complesso delle prestazioni
da erogare, secondo le procedure di cui alla stessa l.r.
n. 8/2004.”
2. All’art. 35
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, il comma 3 è eliminato.
Art. 12
Modifiche all’art. 36 “Requisiti comuni alle
strutture”
1. All’art. 36
comma 1, il primo punto elenco della lett. a) è così
modificato:
“- ubicazione in luoghi abitati facilmente
raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le
visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per
specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a
strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso
socio-assistenziale e l’accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative
connesse all’uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di
inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate
superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati
ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In
tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare
quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e
per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura.
Tale possibilità non è consentita per le strutture di cui agli artt. 58, 59, 66,
67 del presente regolamento”.
2. All’art. 36
comma 1, è aggiunto un terzo punto elenco:
“- in tutte le strutture in cui il presente
regolamento prevede la presenza di condizionatori d’aria, laddove esigenze
specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute
degli ospiti lo richiedono, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto
o in parte con adeguati sistemi di ventilazione a soffitto”.
Art. 13
Modifiche all’art. 38 “Procedure per
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture”
1. Il comma 2 dell’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è così modificato:
“Le strutture e i servizi in possesso di
autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della
legge
regionale 25 agosto 2005, n. 17, e sino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti
organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V, nel
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
L’autorizzazione provvisoria si intende prorogata fino a un massimo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa presentazione, entro un
anno dalla stessa data, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti
organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione
descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di
attuazione, le risorse finanziarie a copertura del programma di investimento
previsto, le principali specifiche tecniche dell’intervento. Sono fissate con
cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento del processo di
adeguamento.”
2. All’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le strutture in possesso di
autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l’adeguamento
agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla
normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, architettonici,
ambientali dandone apposita comunicazione corredata adeguata documentazione
all’Ambito territoriale, conservano l’autorizzazione provvisoria fino al termine
dei tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.”
3. Il comma 3 dell’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è sostituito come segue:
“3. Qualora, decorso il termine di un anno
per la presentazione del piano di adeguamento, i soggetti gestori delle
strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di
autorizzazione definitiva al funzionamento, il Comune che ha rilasciato il primo
provvedimento di autorizzazione provvisoria, diffida entro il 30.09.2008 il soggetto gestore a presentare il
piano di adeguamento di cui al precedente comma 2 entro un massimo di novanta
giorni dalla notifica della predetta diffida. Decorso inutilmente il termine dei
novanta giorni dalla notifica della diffida, l’autorizzazione provvisoria decade
automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura.”
4. Al comma 3 dell’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3bis:
“3bis. Per le strutture in possesso di
autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore
della legge
regionale n. 17/2003, sulla base della precedente normativa vigente,
il Comune titolare del primo provvedimento di autorizzazione richiede alle
stesse strutture di presentare il piano di adeguamento entro un massimo di
novanta giorni dalla notifica della predetta richiesta. Decorso il termine dei
novanta giorni dalla notifica, l’autorizzazione decade automaticamente e il
Comune titolare ne dispone la chiusura. Se la struttura precedentemente
autorizzata presenta già gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di
cui al presente regolamento, ovvero al momento del conseguimento in applicazione
del piano di adeguamento, presenta al Comune istanza di autorizzazione
definitiva ai sensi della legge regionale n. 19/2006, ai fini della successiva
iscrizione nel registro regionale delle strutture autorizzate.”
5. Al comma 3 dell’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3ter:
“3ter. Il Comune titolare del primo
provvedimento di autorizzazione provvisoria provvede ad inviare alla Regione,
entro e non oltre il 31 gennaio 2009, specifica comunicazione da cui si
evincano:
a)
i
soggetti gestori che hanno presentato un piano di adeguamento per le strutture
interessate;
b)
i
soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 2 bis;
c)
i
soggetti diffidati entro il termine di cui al precedente comma 3;
d)
gli
esiti delle verifiche di cui al precedente comma 2.”
6. Il comma 7 dell’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è sostituito come segue:
“7. Il provvedimento di autorizzazione decade
in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli
standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il
provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti
variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i
servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la
parte in ampliamento. L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale
rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di
modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare
ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti
nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi
l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il
provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della
documentazione di cui all’art. 39 del presente regolamento.”
Art. 14
Art. 38 bis del Regolamento Regionale 18
gennaio 2007, n. 4
1. Dopo l’art. 38
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 38
bis:
“Art. 38bis
Norme transitorie per l’attuazione di
programmi di investimento per l’adeguamento di
strutture sociosanitarie
convenzionate
1. Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove
strutture in sostituzione, ovvero per l’adeguamento, di strutture già
autorizzate al funzionamento, ancorché provvisoriamente, e convenzionate con i
Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario Regionale per
l’erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a carattere
socio-sanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento.
2. Al fine di realizzare il piano di
adeguamento ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal
successivo Titolo V del presente regolamento, il soggetto titolare e/o gestore
della struttura interessata mantiene il convenzionamento per il medesimo numero
di posti letto ovvero per il medesimo volume di prestazioni, anche nel caso in
cui si renda necessario lo spostamento degli utenti assistiti in altra
struttura, purché rispetti le seguenti condizioni:
a)
comunichi preventivamente la necessità del
trasferimento degli assistiti alla Azienda Sanitaria Locale e al Comune con la
quale ha sottoscritto la convenzione, dichiarando nel proprio piano di
adeguamento la durata del programma di investimento e il periodo durante il
quale gli obblighi del convenzionamento dovranno essere riferiti ad altra
struttura, di cui siano compiutamente descritte le caratteristiche strutturali e
organizzative;
b)
sia
stato dato adeguato preavviso agli utenti e ai loro familiari della necessità
del trasferimento;
c)
la
comunicazione preventiva dello spostamento degli utenti assistiti sia corredata
da una copia del piano di adeguamento, che espliciti durata e caratteristiche
dei lavori programmati, numero degli utenti per i quali si richieda il
trasferimento in altra struttura, nonché dall’impegno a spostare nuovamente
nella struttura di provenienza gli utenti trasferiti, entro sessanta giorni
dalla conclusione dei lavori programmati, ovvero l’impegno a trasferire
definitivamente nella nuova struttura gli utenti, dismettendo o riconvertendo i
vecchi posti letto;
d)
il
trasferimento degli utenti assistiti avvenga per il medesimo numero di posti
verso altra struttura già autorizzata al funzionamento, ancorché
provvisoriamente, della stessa tipologia assistenziale, ovvero presso una
struttura della stessa tipologia assistenziale che rispetti gli standard
strutturali minimi di cui al D.M. n. 308/2001, così come verificati
preventivamente dal Comune competente;
6. Con riferimento alla struttura che
accoglie temporaneamente gli utenti trasferiti dalla struttura interessata dal
piano di adeguamento, il soggetto titolare e/o gestore non acquisisce in alcun
caso diritti in merito al convenzionamento con il SSR e con il Comune.”
Art. 15
Modifiche all’art. 42 “Attività di vigilanza
e controllo della Regione”
1. All’art. 42
il comma 2 è così sostituito:
“2. In presenza di circostanze di particolare
rilievo, ivi inclusa la mancata attivazione del Comune e/o dell’Ambito
territoriale di riferimento per le attività di vigilanza di cui all’art. 41 del
presente regolamento, l’Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso
le proprie strutture, specifiche attività di controllo”.
Art. 16
Modifiche all’art. 46 “Contenuto
professionale dei servizi”
1. All’art. 46
comma 2 la lettera e) è così sostituita:
“e) laurea in Pedagogia e in Scienze
Pedagogiche”.
2. All’art. 46
comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) laurea specialistica in Progettista e
Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi;
h) laurea triennale in Scienze della
Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la
mediazione interculturale”.
Art. 17
Modifiche all’art. 58 “Residenza
sociosanitaria assistenziale per diversamente abili”
1. All’art. 58
comma 1, nella parte descrittiva denominata “Personale” il quinto capoverso è
così sostituito:
“Almeno uno degli operatori in presenza deve
essere in possesso del patentino BLS”.
Art. 18
Art. 60 bis del Regolamento Regionale 18
gennaio 2007, n. 4
1. Dopo l’art. 60
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 60 bis:
“Art. 60 bis
Casa famiglia con servizi
formativi alle autonomie per
l’inserimento socio lavorativo di
persone con
disabilità”
1. La Casa - Famiglia e il Servizio Formativo
alle autonomie per l’inserimento socio lavorativo di persone con disabilità,
presenta le seguenti caratteristiche strutturali e
organizzative.
Dimensioni Descrizione e
Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
La CASA-FAMIGLIA è struttura residenziale
socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o
psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale
unità di offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia
psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia primaria,
dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che intervengono
nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione
e presa in carico del caso mediante un progetto personalizzato per
l’inserimento. Non possono essere accolte persone affette da non autosufficienze
gravi derivanti da disabilità motorie che impediscano la deambulazione.
Utenti della casa-famiglia sono quei soggetti
privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
La struttura è finalizzata a garantire una
vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone con disabilità
per le quali sia possibile definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per
l’autonomia dell’individuo.
La casa-famiglia si configura come struttura
idonea a garantire il “dopo di noi”.
IL
SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON
DISABILITA’.
E’ una unità di offerta socio-assistenziale
che offre alle persone, che saranno in essa ammesse, percorsi orientati alla
didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie
acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento
lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico
alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del
servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del
collocamento Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con
inabilità -l. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità
intellettiva e psichica.
Ricettività - La Casa-Famiglia
è costituita da più nuclei o moduli, aventi
ciascuno la capacità ricettiva complessiva da un minimo di 3 utenti ad un
massimo di 21 utenti, più eventuali 2 posti per le emergenze. La casa ospita
utenti sia di sesso maschile che femminile. La casa opera per i 365 giorni
dell’anno e per le 24 ore.
La capienza massima della struttura è
determinata in 60 posti - utente.
Prestazioni e attività CASA-FAMIGLIA.
Le attività funzionali offerte nella
Casa-Famiglia, alle quali sono preposte le famiglie o persone che vivono nella
casa famiglia anche se non sposate, come soggetti responsabili della gestione, a
condizione che diano garanzia di permanenza non occasionale, sono:
-
assistenza diurna e notturna nelle 24 ore,
per 365 giorni anno ;
-
attività
educative indirizzate all’autonomia;
-
attività
mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali,
cognitive ed affettivo-relazionali;
-
attività
di socializzazione;
-
somministrazione pasti.
IL
SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON
DISABILITA’.
Il Servizio Formativo alle Autonomie ospiterà
le persone diversamente abili negli orari diurni, secondo il calendario
lavorativo, per un minimo di sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia
antimeridiana che nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la
formazione alle autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia
comuni che individuali.
Il Servizio offre alle persone accolte e
inserite, percorsi prevalentemente orientati al collocamento lavorativo ed al
mantenimento e rafforzamento delle autonomie acquisite.
Le attività si svolgeranno in apposite aule
didattiche, nonché in contesti operativi, anche esterni alla struttura ospitante
il Servizio, per favorire l’incontro degli utenti con i soggetti della
produzione, pubblici o privati.
A completamento dell’offerta di prestazioni
della Casa-Famiglia, sono previste attività ludico-ricreative, comprese gite e
vacanze. Il servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e
tutela, finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle
abilità residue. I progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di
sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire quelle
competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti, compresi quelli
affettivo-relazionali.
Le attività funzionali assicurate nell’ambito
del servizio sono:
-
assistenza ed educazione, secondo il
calendario lavorativo, dal lunedì al venerdì, per almeno sette ore giornaliere;
-
didattica primaria per il mantenimento delle
abilità di scrittura e lettura;
-
didattica per la conoscenza delle tecnologie,
cultura generale;
-
attività
occupazionali di orientamento al lavoro;
-
tutoraggio personalizzato al fine della
realizzazione di stage presso aziende pubbliche e private;
-
attività
ricreative e di socializzazione;
-
somministrazione del pasto-pranzo.
Per le persone ammesse che non dovessero
raggiungere l’obiettivo della collocazione lavorativa, l’unità di offerta del
servizio formativo alle autonomie può divenire la condizione stabile per il
mantenimento delle autonomie e del loro percorso di vita.
Personale CASA-FAMIGLIA
Per l’unità di offerta Casa-Famiglia il
personale preposto è una famiglia per ciascun nucleo e/o minimo due adulti che
assumono funzioni genitoriali, prevedendo preferibilmente la presenza di
entrambi i sessi.
Gli adulti nello svolgimento della propria
funzione sono affiancati da:
-
personale ausiliario per le attività di cura
materiale e per le attività di accadimento e pulizia degli ambienti;
-
da
consulenti dell’area socio-psico-pedagogica per la progettazione e il
coordinamento delle attività erogate nell’ambito del Servizio Formativo alle
Autonomie e alle attività ludico-ricreative e occupazionali connesse.
IL
SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON
DISABILITA’.
Il personale preposto lavora in equipe
composte da:
-
educatori ed educatori professionali, nella
misura di almeno 1 operatore ogni 7 utenti;
-
docenti,
maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti ogni modulo
educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo Individuale;
-
operatori sociosanitari, nella misura di
almeno 1 ogni 12 utenti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un
minimo di 12 ore giornaliere.
Il coordinatore del Servizio Formativo alle
Autonomie deve essere in possesso di laurea specifica o titolo equipollente.
La stessa figura di coordinatore può svolgere
la mansione di responsabile di entrambe le unità d’offerta.
Modulo abitativo La Casa Famiglia deve essere
organizzata in una struttura avente le caratteristiche delle civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
Ogni nucleo
abitativo deve comprendere:
- camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto o triple con uno
spazio complessivamente non inferiore a mq. 25.
La struttura deve prevedere un servizio
igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito.
Per le camere da letto doppie e triple, la
disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”.
La Casa-Famiglia comprende: sala pranzo e
cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle attività
ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e audiovisivi, ecc.), una
linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Gli spazi comuni hanno la dotazione di
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.
Lavanderia e guardaroba.
Ripostigli per la custodia del materiale
igienico sanitario.
Dispensa alimentare.
L’unità d’offerta applica la norma in materia
di abbattimento barriere architettoniche.
Modulo Servizio Formativo alle autonomie
Reception con annessi uffici di direzione.
Aule didattiche (moduli per contenere 8/15
persone).
Aula informatica con 15/20 postazioni.
Salone polivalente.
Servizi igienici doppi, distinti per uomini e
donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico
riservato per il personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti.
Ripostigli per materiale didattico e igienico sanitario.
Art. 19
Modifiche all’art. 66 “Residenza
sociosanitaria assistenziale per anziani”
1. All’art. 66
comma 1, nella parte descrittiva denominata “Personale” il settimo capoverso è
così sostituito:
“Almeno uno degli operatori in presenza deve
essere in possesso del patentino BLS”.
Art. 20
Modifiche all’art. 70 “(Casa famiglia o casa
per la vita per persone con problematiche
psicosociali”
1. All’art. 70
comma 1, il paragrafo “Ricettività” è così modificata:
“Fino a 4 ospiti per ciascun modulo
abitativo, e fino ad un massimo di quattro moduli abitativi per struttura”.
2. All’art. 70
comma 1 il paragrafo “Personale” è così modificato:
“Almeno un assistente sociale per 18 hh
settimanali e un educatore professionale ogni 4 ospiti per almeno 18 hh
settimanali. Personale ausiliario per la gestione dei bisogni domestici in
misura adeguata al numero degli ospiti”.
Art. 21
Art. 81 bis del Regolamento Regionale 18
gennaio 2007, n. 4
1. Dopo l’art. 81
del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 81 bis:
“Art. 81 bis
Albergo diffuso per
l’accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati
stagionali
1. L’albergo diffuso per l’accoglienza
abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali si configura quale una
struttura socio assistenziale a carattere residenziale per l’accoglienza di
lavoratori stranieri immigrati, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali e
organizzative.
Dimensioni Descrizione e
Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro di accoglienza per lavoratori
stranieri immigrati stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è
denominato “albergo diffuso” in quanto struttura di prossimità rispetto ai
luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche
in luoghi distanti dal centro abitato, purché dotati di adeguati servizi di
trasporto pubblici ovvero garantiti dal soggetto titolare del centro, per
favorire la piena integrazione sociale degli utenti e la raggiungibilità degli
stessi luoghi di lavoro.
Il centro è anche il luogo nel quale gli
utenti immigrati ricevono i servizi di prima accoglienza, mediazione
interculturale e consulenza e orientamento rispetto alla rete dei servizi.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate,
una per le persone di sesso maschile e una per le per-sone di sesso femminile;
il centro assicura l’ospitalità fino ad un massimo di 100 utenti, organizzati in
stanze da 2, 3 o 4 posti letto massimo, con adeguati spazi comuni per le
attività di tipo comunitario. La permanenza della struttura di ciascun utente
nel centro non potrà essere superiore a 90 gg, visto il carattere temporale
dell’accoglienza e in considerazione dell’obiettivo finale che è quello della
piena integrazione sociale dell’utente.
Prestazioni e attività
Il centro e caratterizzato con servizi di
mediazione linguistica e culturale, con servizi di orientamento sociale e
lavorativo, con attività di mediazione abitativa, con prestazioni sanitarie di
base.
La gestione quotidiana del centro si avvale
anche di modalità di autogestione degli aspetti di igiene e pulizia degli
ambienti individuali e comunitari del centro.
L’accoglienza alberghiera prevede il
pernottamento, la fornitura dei pasti principali durante al giornata, i servizi
per l’igiene personale.
Nella struttura possono essere previste anche
figure con competenze specialistiche per la erogazione di consulenze specifiche,
quali ad esempio quelle legali, psicologiche, economico-finanziarie,
pensionistiche.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella
funzione di coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il
seguente personale:
-
n. 1
assistente sociale o educatore o altra figura sociale, per minimo 9 hh
settimanali;
-
n. 1
mediatore culturale ogni 20 utenti, per minimo 18 hh settimanali;
-
n. 1
operatore OSS ogni 20 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione
dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente;
-
n. 1
cuoco e n. 1 aiuto-cuoco per la cucina eventualmente prevista all’interno del
modello organizzativo del servizio.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi
aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti, per la cucina e i
servizi di trasporto o altri servizi generali.
Fino al termine del triennio dalla entrata in
vigore del presente regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure
professionali con qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more
del completamento del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità
edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia
spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato..
La struttura deve prevedere:
-
stanza
singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza
quadrupla di mq. 21;
-
un
servizio igienico per ogni stanza;
-
un
servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
-
n. 1
doccia ogni 5 ospiti;
-
locale
accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione e dei pasti;
-
eventuale locale cucina;
-
eventuale locale lavanderia.
Art. 22
Art. 81 ter del Regolamento Regionale 18
gennaio 2007, n. 4
1. Dopo l’art. 81
bis del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente art. 81
ter:
“Art. 81 ter
“Centro notturno di
accoglienza per persone senza fissa dimora”
1. Il centro notturno di accoglienza per
persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio assistenziale per
il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora, ed ha le
seguenti caratteristiche strutturali ed organizzative.
Dimensioni
Descrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro notturno è un servizio a carattere
socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo in grado di
permettere l’erogazione di prestazioni minime legate al riposo e alla igiene
personale di soggetti senza fissa dimora, ma con carattere di stanzialità. Il
centro assicura l’apertura per 12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00
e per 7 giorni alla settimana. Ciascun utente può usufruire delle prestazioni
del centro per un periodo continuativo non superiore a 90 giornate. Nel centro
non possono essere presenti ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i
bambini accompagnati da almeno uno dei due genitori naturali.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate,
una per le persone di sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e
assicura l’ospitalità fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due
moduli attivati. Solo in situazioni di emergenza le stanze di uno dei moduli
possono essere messe a disposizione della utenza dell’altro modulo e per un
periodo non superiore a 30 giornate.
Prestazioni e attività
Il centro organizza la residenzialità
notturna, tenendo conto delle esigenze dell’utenza, nonché le esigenze di ordine
pubblico e di sicurezza. Assicura l’apertura nella fascia oraria serale (ore
20,00 – ore 8,00). Deve assicurare l’espletamento delle attività e delle
funzioni quotidiane connesse al riposo e alla igiene personale degli individui,
anche mediante prestazioni a carattere assistenziale, correlate alle eventuali
terapie mediche già prescritte dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal
Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di eventuali prestazioni
aggiuntive a carattere sanitario.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella
funzione di coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il
seguente personale:
-
n. 1
assistente sociale, per minimo 9 hh settimanali;
-
n. 1
operatore OSS ogni 24 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione
dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi
aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti.
Fino al termine del triennio dalla entrata in
vigore del presente regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure
professionali con qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more
del completamento del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità
edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia
spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato,
fermi restando i requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono
essere dotati di sistemi di climatizzazione o di ventilazione.
La struttura deve prevedere:
-
stanza
singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza
quadrupla di mq. 21;
-
un
servizio igienico ogni 4 ospiti (di cui almeno 1 ogni 12 ospiti attrezzato per
la non autosufficienza);
-
un
servizio igienico riservato agli operatori, con annesso
spogliatoio;
-
n. 1
doccia ogni 5 ospiti;
-
locale
accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione: mq 30;
-
eventuale locale
cucina;
-
eventuale locale lavanderia.
Art. 23
Modifiche all’art. 94 “Mediazione
familiare”
1. All’art.94
comma 1, il paragrafo “Personale” è così sostituito:
“Il servizio di mediazione familiare deve
essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia,
sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della formazione,
pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di
laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione
professionale conseguita presso istituzioni universitarie, enti di formazione
accreditati dalla Regione Puglia o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo,
e con esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio, svolto
presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con l’autorità
giudiziaria, ovvero in strutture private. Il mediatore familiare è un operatore
adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e
di conflitto della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo
interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I
mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti
coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati,
assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto
professionale”.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 7 agosto 2008