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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
20
Data
04/08/2016
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)
Note
Bollettino n° 90 Supplemento pubblicato il 04-08-2016
Allegati

 



Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24)

1. All’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2, dopo le parole: “rilevanza economica.”, sono aggiunte le seguenti: “del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico locale.”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: “di Ambiti territoriali ottimali (ATO)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ambito territoriale ottimale”;

d) il comma 7 è abrogato.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della Lr. 24/2012)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della I.r. 24/2012 le parole: “gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011).” sono sostituite dalle seguenti: “l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale.”.

 

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della Lr. 24/2012)

1. Il comma 2, dell’articolo 3 della I.r. 24/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero dall’Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi.”.

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 8 della Lr. 24/2012)

1. All’articolo 8 della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24), le parole: “del Piano regionale che sarà adottato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento,(1) raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e l’individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l’efficienza del servizio.”;

d) al comma 5, le parole: “dell’ARO” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3”, e dopo la parola “trasporto” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in house providing.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell’ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l’ANCI e la Commissione consiliare regionale competente.

In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute.”.

(1) Lettera così modificata  a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 111 del 29/09/2016.

 

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 9 della Lr. 24/2012)

1. L’articolo 9 della I.r. 24/2012, come modificato dall’articolo 3 della I.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani  previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.

2. Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi.

3. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.

4. L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

5. Per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L’Agenzia provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

7. L’Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;

b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;

c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;

d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;

e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;

f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;

h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

8. L’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il contributo a carico di ciascun comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento demografico dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”.

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 9 bis della 1.r. 24/2012)

1. All’articolo 9 bis della I.r. 24/2012, come inserito dall’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l’Agenzia, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire l’autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno del territorio regionale, come disposto dall’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare l’autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l’utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto deciso dall’Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti.”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”, le parole: “negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito territoriale ottimale.” e le parole: “gli OGA interessati” sono sostituite dalla seguente: “l’Agenzia”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 10 della Lr. 24/2012)

1. L’articolo 10 della I.r. 24/2012, come sostituito dall’articolo 4 della I.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Organi e statuto dell’Agenzia

 

1.Sono organi dell’Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Direttore generale;

c) il Comitato dei delegati;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e sentita la Commissione consiliare regionale competente, adotta con regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.

3. Il Presidente dell’Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati e ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo statuto dell’Agenzia di cui al comma 2.”.

 

Art. 8

(Ulteriori modifiche alla 1.r. 24/2012)

1. Alla I.r. 24/2012 dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis

Direttore Generale

 

1. L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:

a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;

b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.”.

 

“Art. 10 ter

Comitato dei delegati

 

1. È costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio regionale.

2. L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati, nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, nel rispetto della rappresentatività demografica e territoriale.

3. Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell’Agenzia;

b) approva la ricognizione delle infrastrutture; .

c) verifica l’attuazione del piano regionale dei rifiuti;

d) approva il bilancio di previsione;

e) approva il bilancio consuntivo e il rendiconto di gestione;

f) approva i regolamenti;

g) espleta le funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 2.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato di cui al comma 3, con funzione consultiva, l’Assessore regionale all’ambiente, l’Assessore regionale al bilancio e il Direttore generale.

5. Al Presidente dell’Agenzia e ai componenti degli organi collegiali delle Aree omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte.

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 11 della Lr. 24/2012)

1. All’ articolo 11. della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l’Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale.”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) all’alinea del comma 3, le parole: “Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:” sono sostituite dalle seguenti: “L’Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:”;

d) alla lettera a) del comma 3, le parole: “l’Organo di governo riceva” sono sostituite dalle seguenti: “le Aree omogenee ricevano”;

e) la lettera j) del comma 3, è così sostituita:

“j) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo devono tendere a garantire:

1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la loro commercializzazione;

2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;

3) la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia.”.

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 13 della I.r. 24/2012)

1. All’articolo 13 della 1.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’Agenzia ai fini dell’affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11.”;

b) al comma 3 le parole: “dall’Organo di governo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, le linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.”.

 

Art. 11

(Modifiche all’articolo 14 della Lr. 24/2012)

1. L’articolo 14 della I.r. 24/2012 sostituito dal seguente:

“Art. 14

Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

 

1. Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11.

I Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3. Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell’articolo 8, comma 6, la Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il funzionamento e l’organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali:

a) individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;

b) approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 7, lettera e);

c) controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigono una relazione annuale;

d) gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

e) approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;

f) avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei servizi;

g) approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti costitutivi della forma associativa prevista;

h) formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.

4. I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti disposizioni.

5. La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.

6. La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma 2.

7. Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

8. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno dell’Area omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall’ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio.

9. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell’articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, l’ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l’ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l’Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

10. Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità ai sensi del comma 9. In questi casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

11. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l’utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall’articolo 2012 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli articoli 50 e 100 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acque, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

12. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

13. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

 

Art. 12

(Ulteriori modifiche alla Lr. 24/2012)

1. Alla I.r. 24/2012 sono apportate le ulteriori modifiche:

a) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato con la nomina di un commissario ad acta, deliberata dalla Giunta regionale, preceduta da:

a) notifica di apposita diffida all’adempimento al soggetto su cui grava l’obbligo, contenente l’invito ad adeguarsi ovvero a presentare deduzioni motivate;

b) notifica della diffida di cui alla lettera a) al comitato dei delegati di cui all’articolo 10 ter, che esprime il proprio parere consultivo entro e non oltre dieci giorni. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale all’assenso.

3. Il procedimento per l’attribuzione dei poteri sostitutivi deve concludersi nel termine massimo di sessanta giorni e la delibera di nomina del commissario ad acta deve riscontrare le deduzioni motivate di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all’organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione dell’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell’Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all’Agenzia.

 

Art. 13

(Modifiche all’articolo 16 della Lr. 24/2012)

1. L’articolo 16 della I.r. 24/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Attivazione dell’Agenzia

 

1. L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria, attribuendo i compiti previsti dall’articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all’attivazione dell’Agenzia.”.

 

Art. 14

(Modifiche all’articolo 24 della Lr. 24/2012)

1. All’articolo 24 della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche :

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario.”;

c) al comma 3 le parole: “all’Autorità regionale, agli Organi di governo”, sono sostituite dalle seguenti:

“all’Agenzia”;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. E’ istituita la gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi che si avvale dei commissari liquidatori nominati per l’espletamento delle attività di cui al comma 3.”;

"5. Il commissario ad acta di cui all’articolo 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d’intesa con l’ANCI, (2) effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure.”.

(2) Lettera così modificata  a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 111 del 29/09/2016.Lettera così modificata  a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 111 del 29/09/2016.

 

Art. 15

(Sostituzione allegato 2 alla Lr. 24/2012)

1. L’allegato 2 di cui all’articolo 25, comma 4, della I.r. 24/2012 è sostituito dall’Allegato alla presente legge.

 

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 15 della 1.r. 24/2012.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 agosto 2016

 

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