Art. 1
(Modifiche all’articolo
1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24)
1. All’articolo
1 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche
funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2, dopo le parole: “rilevanza economica.”, sono aggiunte le
seguenti: “del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di
trasporto pubblico locale.”;
b)
il comma 3 è abrogato;
c)
al comma 4, le parole: “di Ambiti territoriali ottimali (ATO)” sono sostituite
dalle seguenti: “dell’ambito territoriale ottimale”;
d)
il comma 7 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche all’articolo
2 della Lr. 24/2012)
1. Al comma
1, dell’articolo 2 della I.r. 24/2012 le parole: “gli ATO sono quelli
individuati dall’articolo
31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011,
n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011).” sono sostituite dalle seguenti: “l’ambito
territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo
3 della Lr. 24/2012)
1. Il comma
2, dell’articolo 3 della I.r. 24/2012 è sostituito dal seguente:
“2.
Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero
dall’Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei
servizi.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo
8 della Lr. 24/2012)
1. All’articolo
8 della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
1, come modificato dall’articolo
2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42 (Modifiche e integrazioni
alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24), le parole: “del Piano regionale che sarà
adottato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data
di entrata vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”;
b) il comma
3 è sostituito dal seguente:
“3.
La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei
servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri
territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per
l’erogazione dei servizi di spazzamento,(1) raccolta e
trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati
dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed
efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.”;
c) il comma
4 è sostituito dal seguente:
“4.
Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e
l’individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto
solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di
favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità,
fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione
per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata
idonea a massimizzare l’efficienza del servizio.”;
d) al comma
5, le parole: “dell’ARO” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree omogenee di
raccolta di cui al comma 3”, e dopo la parola “trasporto” sono aggiunte le
seguenti: “ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società
pubblica con affidamento in house providing.”;
e) il comma
6 è sostituito dal seguente:
“6.
La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell’ATO, è
disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l’ANCI e la
Commissione consiliare regionale competente.
In
sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione
di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli
ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute.”.
(1) Lettera così modificata a seguito di rettifica , pubblicato
nel B.U.R. n. 111 del 29/09/2016.
Art. 5
(Modifiche all’articolo
9 della Lr. 24/2012)
1. L’articolo
9 della I.r. 24/2012, come modificato dall’articolo 3 della I.r. 42/2012, è
sostituito dal seguente:
“Art. 9
Agenzia territoriale
della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
1.
Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate
dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli
enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata
“Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni
e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero
ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.
2.
Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi.
3.
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico
giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della
istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che
regolamentari della Regione Puglia.
4.
L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità. Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi
della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte
degli organi degli enti locali.
5.
Per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di
un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni
territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli
enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
6.
L’Agenzia provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in
conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della
realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7.
L’Agenzia svolge i seguenti compiti:
a)
determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità
alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli
eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione
settoriale;
b)
determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di
servizio;
c)
disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei
rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle
indicazioni del Piano regionale;
d)
predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese
e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici;
assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali,
sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi
statali di settore;
e)
predispone le linee guida della Carta dei servizi;
f)
può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del
servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi
urbani;
g)
può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di
committenza ausiliarie;
h)
subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza
ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli
impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
urbani.
8.
L’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte
dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il
contributo a carico di ciascun comune è determinato in rapporto alla popolazione
residente secondo l’ultimo censimento demografico dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo
9 bis della 1.r. 24/2012)
1. All’articolo
9 bis della I.r. 24/2012, come inserito dall’articolo
6 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche
sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste
dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l’Agenzia, effettuata la ricognizione
della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire
l’autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno del
territorio regionale, come disposto dall’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale
gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare
l’autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli
impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l’utilizzo
di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti
autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare
attuazione a quanto deciso dall’Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili
e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani
stabiliti.”;
b)
il comma 2 è abrogato;
c)
al comma 3, le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma
1”, le parole: “negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.” sono
sostituite dalle seguenti: “nell’ambito territoriale ottimale.” e le parole:
“gli OGA interessati” sono sostituite dalla seguente: “l’Agenzia”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo
10 della Lr. 24/2012)
1. L’articolo
10 della I.r. 24/2012, come sostituito dall’articolo
4 della I.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
“Art.
10
Organi
e statuto dell’Agenzia
1.Sono organi
dell’Agenzia:
a)
il Presidente;
b)
il Direttore generale;
c)
il Comitato dei delegati;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
2.
La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e sentita la Commissione consiliare
regionale competente, adotta con regolamento entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Agenzia recante le
norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze
attribuite.
3.
Il Presidente dell’Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati e ha la
rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta
le funzioni attribuite dallo statuto dell’Agenzia di cui al comma 2.”.
Art. 8
(Ulteriori modifiche alla 1.r.
24/2012)
1. Alla I.r.
24/2012 dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10
bis
Direttore
Generale
1.
L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso
procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione
Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni,
rinnovabile una sola volta.
2. Il
direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e
contabile, e in particolare:
a)
attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le
linee guida della Carta dei servizi e formula proposte ed esprime pareri
alle Aree omogenee;
b)
attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a
evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire
e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c)
esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo
quelli assegnati ai dirigenti;
d)
adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e)
dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne
controlla l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f)
applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g)
risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h)
effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio
del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative
tempistiche.”.
“Art. 10
ter
Comitato
dei delegati
1. È
costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per
ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo
collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio
regionale.
2.
L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati, nonché la
modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal regolamento di cui
all’articolo 10, comma 2, nel rispetto della rappresentatività demografica e
territoriale.
3. Il
Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:
a)
elegge il Presidente ed il vice Presidente dell’Agenzia;
b)
approva la ricognizione delle infrastrutture; .
c)
verifica l’attuazione del piano regionale dei rifiuti;
d)
approva il bilancio di previsione;
e)
approva il bilancio consuntivo e il rendiconto di gestione;
f)
approva i regolamenti;
g)
espleta le funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 10, comma
2.
4.
Partecipano alle riunioni del Comitato di cui al comma 3, con funzione
consultiva, l’Assessore regionale all’ambiente, l’Assessore regionale al
bilancio e il Direttore generale.
5. Al
Presidente dell’Agenzia e ai componenti degli organi collegiali delle Aree
omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o
indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte.
Art. 9
(Modifiche all’articolo
11 della Lr. 24/2012)
1.
All’ articolo
11. della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto,
e l’Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da
FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati,
individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di
Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di
Giunta regionale.”;
b)
il comma 2 è abrogato;
c)
all’alinea del comma 3, le parole: “Lo schema di Carta dei servizi deve essere
redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:” sono sostituite
dalle seguenti: “L’Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici
individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la
Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:”;
d)
alla lettera a) del comma 3, le parole: “l’Organo di governo riceva” sono
sostituite dalle seguenti: “le Aree omogenee ricevano”;
e)
la lettera j) del comma 3, è così sostituita:
“j)
gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo devono tendere a
garantire:
1)
la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la
loro commercializzazione;
2)
la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;
3)
la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso
prioritariamente a metodiche di recupero della materia.”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo
13 della I.r. 24/2012)
1. All’articolo
13 della 1.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
L’Agenzia ai fini dell’affidamento del servizio, promuove le procedure previste
dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli
standard tecnici di cui all’articolo 11.”;
b)
al comma 3 le parole: “dall’Organo di governo” sono sostituite dalle seguenti:
“dall’Agenzia”;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4.
Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio
regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti
urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e
smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento
alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti
sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle
Province e alla Città metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente comma, le linee guida riportanti i
contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di
verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le
disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni
normative regionali con esse incompatibili.”.
Art. 11
(Modifiche all’articolo
14 della Lr. 24/2012)
1. L’articolo
14 della I.r. 24/2012 sostituito dal seguente:
“Art.
14
Affidamento
dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
1.
Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
2.
La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme
previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e
nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11.
I
Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica
appaltante, per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio
unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La
Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area
omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del
dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3.
Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell’articolo 8, comma 6, la
Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il
funzionamento e l’organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni
partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano
le seguenti funzioni negli organi collegiali:
a)
individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto
relativi alle aree omogenee di raccolta;
b)
approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all’articolo
9, comma 7, lettera e);
c)
controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e
redigono una relazione annuale;
d)
gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste
dalla normativa vigente;
e)
approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio
unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;
f)
avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali
rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali
proposte attinenti alla Carta dei servizi;
g)
approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti
costitutivi della forma associativa prevista;
h)
formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei
servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.
4. I
Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta
regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti
disposizioni.
5.
La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta
regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla
normativa vigente.
6.
La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione
delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma
2.
7.
Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di
affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni.
8.
Nel caso in cui siano vigenti, all’interno dell’Area omogenea, affidamenti di
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso
gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall’ente
competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata
delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nell’erogazione del servizio.
9.
Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti
solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi
dell’articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione
delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente
sovraordinato, l’ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di
risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il
gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal
contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta
risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l’ente sotto il profilo
della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché
con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l’Area è tenuta a dare
comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in
quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni
e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo
gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive
convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.
10.
Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del
servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova
gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti
in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione
anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per
insussistenza di vantaggiosità ai sensi del comma 9. In questi casi, il
capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve essere
aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore
esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli
standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche
e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio
derivante dalle gestioni cessate.
11.
Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti
inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione
dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare
l’utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi,
nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale
dall’articolo 2012 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e
dagli articoli 50 e 100 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acque, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
12.
Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle
Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
13.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione
associata dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.
Art. 12
(Ulteriori modifiche alla Lr.
24/2012)
1. Alla I.r.
24/2012 sono apportate le ulteriori modifiche:
a)
dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis. Poteri
sostitutivi
1.
La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell’articolo 200, comma
4, del d.lgs. 152/2006.
2.
Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato con la nomina di un
commissario ad acta, deliberata dalla Giunta regionale, preceduta da:
a)
notifica di apposita diffida all’adempimento al soggetto su cui grava l’obbligo,
contenente l’invito ad adeguarsi ovvero a presentare deduzioni motivate;
b)
notifica della diffida di cui alla lettera a) al comitato dei delegati di cui
all’articolo 10 ter, che esprime il proprio parere consultivo entro e non oltre
dieci giorni. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale
all’assenso.
3.
Il procedimento per l’attribuzione dei poteri sostitutivi deve concludersi nel
termine massimo di sessanta giorni e la delibera di nomina del commissario ad
acta deve riscontrare le deduzioni motivate di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4.
Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le
leggi attribuiscono all’organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli
atti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione dell’affidamento del
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a
livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della
struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell’Area omogenea,
esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all’Agenzia.
Art. 13
(Modifiche all’articolo
16 della Lr. 24/2012)
1. L’articolo
16 della I.r. 24/2012 è sostituito dal seguente:
“Art.
16
Attivazione
dell’Agenzia
1.
L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge.
2.
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
di legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU nella fase
transitoria, attribuendo i compiti previsti dall’articolo 9, commi 6 e 7, nonché
i compiti attinenti all’attivazione dell’Agenzia.”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo
24 della Lr. 24/2012)
1. All’articolo
24 della I.r. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche :
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può
essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla
presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le
attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento
delle procedure di gara per l’affidamento del servizio unitario di raccolta,
spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti
costitutivi vigenti.”;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more
dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare
singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante
contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di
avvio del servizio unitario.”;
c)
al comma 3 le parole: “all’Autorità regionale, agli Organi di governo”, sono
sostituite dalle seguenti:
“all’Agenzia”;
d)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"4.
E’ istituita la gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei
Consorzi che si avvale dei commissari liquidatori nominati per l’espletamento
delle attività di cui al comma 3.”;
"5.
Il commissario ad acta di cui all’articolo 16, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d’intesa con l’ANCI,
(2) effettua una ricognizione delle procedure attinenti
alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA
soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime
procedure.”.
(2) Lettera così modificata a seguito
di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 111 del 29/09/2016.Lettera così
modificata a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n. 111 del
29/09/2016.
Art. 15
(Sostituzione allegato 2 alla Lr.
24/2012)
1.
L’allegato 2 di cui all’articolo
25, comma 4, della I.r. 24/2012 è sostituito dall’Allegato alla presente
legge.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogati gli articoli 4,
5,
6,
7,
12
e 15 della
1.r.
24/2012.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 4 agosto 2016
Allegato (vedi
allegato)