Art. 1
Istituzione di una Commissione regionale di studio e di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia
1. Ai sensi
dell’articolo
31 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modificazioni
(Statuto della Regione Puglia) e dell’articolo 15 del regolamento interno del
Consiglio regionale, è istituita una Commissione di studio e di inchiesta,
denominata Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata in Puglia, con compiti di promozione della cultura della
legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità
organizzata di tipo mafioso nel territorio regionale, dei suoi diversi profili
di interesse, tra i quali quello dell’ambiente, delle possibili infiltrazioni
negli enti locali e dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti
pubblici.
Art. 2
Composizione e funzionamento della Commissione
1. Per la
costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale
della Commissione, si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio
regionale previste per le commissioni.
2. La
Commissione delibera con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri
presenti.
3. Il
Presidente, il vice Presidente e il :Segretario sono eletti dalla Commissione
nella prima riunione a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta per la
prima votazione e con la maggioranza semplice per la successiva, e durano in
carica per un periodo non superiore a un anno. All’esito dell’approvazione della
relazione prevista dall’articolo 4, comma 3, si provvede al rinnovo dell’Ufficio
di presidenza con le stesse modalità previste per la seduta di insediamento.
4.
L’Ufficio di presidenza può disporre che la seduta non sia pubblica e la
segretazione del verbale.
5. La
Commissione ha la durata della legislatura in corso e di quella successiva.
(1)
6. Ai fini
dell’applicazione del comma 5, il Presidente della Commissione può individuare
personale non dirigenziale secondo le modalità previste dall’articolo 9 della
legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli Uffici e stato giuridico
e trattamento economico del personale della Regione Puglia).
7. Con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza si provvede alla istituzione della
struttura dirigenziale distaff, a supporto delle attività della Commissione, da
ricoprire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8. La
Commissione può nominare in qualità di consulenti della stessa e a titolo
gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di competenza.
(1) Parole aggiunte dalla l.r.
35/2020 art. 19,
comma 1.
Art. 3
Compiti e finalità
1. La
Commissione è organo consultivo della Regione Puglia e in conformità alla legge
regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità,
della memoria e dell’impegno) e alla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e
incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità
organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione), ha come finalità
quelle dell’approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e di quello
corruttivo e dell’adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione
sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità con il rifiuto di ogni
attività corruttiva.
2. A tali
fini la Commissione, in ambito regionale e in collegamento con la Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, e con la Sezione sicurezza del cittadino, politiche
per le migrazioni ed antimafia sociale, istituita presso la Presidenza della
Regione Puglia, ha compiti anche di monitoraggio delle azioni della criminalità
organizzata di tipo mafioso, specie quelle connesse alla gestione dei rifiuti,
al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.
3. Eguali
compiti ha la Commissione con riferimento al fenomeno corruttivo, specie quello
connesso agli appalti e finanziamenti pubblici, in stretta collaborazione con il
Responsabile anticorruzione della Regione Puglia e in collegamento con
l’Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 4
Attività di verifica e vigilanza
1. Nelle
stesse materie e per le stesse finalità, la Commissione verifica in ambito
regionale la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e
reprimere comportamenti illeciti e formula proposte di carattere legislativo e
amministrativo, mirate anche a realizzare un effettivo coordinamento delle
iniziative della Regione e degli enti locali.
2. La
Commissione, inoltre, vigila sulle attività dell’Amministrazione regionale e
degli enti sottoposti al suo controllo e interviene con proposte sulle procedure
degli appalti al fine di prevenire infiltrazioni mafiose.
3. Con
cadenza annuale la Commissione, con apposta relazione del Presidente, riferisce
al Consiglio regionale sulla propria attività e comunque in tutti i casi in cui
lo ritenga necessario. La relazione deve essere contestualmente inviata alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere e all’Autorità nazionale
anticorruzione.
4. Al
termine della legislatura la Commissione dà atto dell’attività svolta in un
rapporto conclusivo contenente raccomandazioni e proposte da consegnare al
Consiglio e alla Giunta regionali nonché alla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 5
Poteri: facoltà di sollecitare attività ispettiva
1. Per
l’espletamento dei suoi compiti la Commissione può sollecitare l’azione
ispettiva degli organi competenti, mirata all’accertamento di specifiche
irregolarità nei confronti delle attività dell’Amministrazione regionale e degli
enti locali sottoposti alla vigilanza della Regione.
2. La
segnalazione di cui al comma 1 è diretta al Presidente del Consiglio regionale e
indica i motivi per i quali si ritenga necessario l’intervento.
Art. 6
Poteri: facoltà di richiedere audizioni e acquisire
documenti
1. Previa
intesa, la Commissione può richiedere l’audizione di amministratori pubblici, di
rappresentanti degli enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e di
associazioni, di esponenti della magistratura, delle forze di polizia e di altri
appartenenti all’apparato statale e può chiedere loro informazioni e copia di
documenti ritenuti utili.
2. Le
informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere
richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all’autorità
giudiziaria che li fornirà solo qualora non vi osti il segreto di indagine o
comunque esigenze di segretezza.
3. Le
iniziative e le proposte tese alla valorizzazione della cultura della legalità
nel territorio regionale sono adottate anche in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e con l’università.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.