Legge abrogata dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì terdecies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
Art. 1
Modifiche all’articolo
13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
[1.
All’articolo
13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione
procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) al
comma 3, come sostituito dall’articolo
4, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole), alla fine
della lettera b), dopo le parole: “quello più alto proposto.” è aggiunto il
seguente periodo: “Sono altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le
aree edificate contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire
in favore dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a),
punti 1) e 2).”;
b) al
comma 7-quinquies, come aggiunto dall’articolo
4, comma 1, lettera f) della I.r. 15/2015, dopo le parole: “di cui
al comma 3”, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle procedure di
alienazione già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di
vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in
vigore della presente legge.]
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto
della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 27 MAG. 2016