Art. 1
Modifiche all’articolo
27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
1. All’articolo
27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia
di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: “Ad ogni fascia viene attribuito un
consigliere.” sono sostituite dalle seguenti: “Il numero dei consiglieri
eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza
della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con
arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.”; b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. L’elezione dei consiglieri si svolge su presentazione
di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al
numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e
sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall’1
per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia,
con un minimo di cento sottoscrittori qualora l’1 per cento risulti
inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il
voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei
nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di
lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all’interno della
lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste
diverse.”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. L’assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio
proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente
elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno
ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti. Nell’ambito della lista sono eletti i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di
parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per
maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il
candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i
candidati sono eletti secondo l’ordine di lista.”.
Art. 2
Modifiche all’ articolo
20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18
1. All’articolo
20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi), così come introdotto dall’articolo 2
della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, le parole: “Gli interventi di trasformazione
del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate” sono
sostituite dalle seguenti: “Sono consentiti gli interventi di trasformazione
del bosco solo se autorizzati”; b) il comma 4 è abrogato.
Art. 3
Modifica all’articolo
20 bis della l.r. n. 18/2000
1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo
20 bis della l.r. 18/2000, così come introdotto dall’articolo
2 della l.r. 12 /2012, è abrogata.
Art. 4
Modifiche alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (1)
1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e
vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di
enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo
2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già
autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli
eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del
bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo
4, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il
consolidato possesso del fondo.”;
b) all’ articolo
4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è
determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte
dalla commissione provinciale espropri competente per territorio. Nel caso
in cui le tabelle VAM di riferimento risultino non aggiornate da più di due
anni, sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.”;
c) all’articolo
12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a
titolo gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di una
proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al
conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all’esercizio
di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del
Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.”.
d) all’articolo
13, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata
l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali
possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita
secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base
della sommatoria dei seguenti importi: 1) il valore di stima
determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie
effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa; 2) la
somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle
spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure
catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la
definizione dell’atto di vendita. b) pubblicazione da parte del
competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all’albo
pretorio del comune ove è situato il bene, all’albo pretorio del Servizio
demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non
inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo
posto a base d’asta e che chiunque può presentare, entro il termine
all’uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza
l’ufficio può pubblicare l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il
costo a carico dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio
competente comunica al possessore che il prezzo di vendita potrebbe
risultare quello determinato ai sensi della lettera a) del presente comma,
ovvero in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.”;
e) all’ articolo
13, il comma 7 bis è sostituito dal seguente:
“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al
presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso
entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei
competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei,
limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso
tale termine, l’immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha
presentato la miglior offerta in sede di avviso pubblico o, in assenza di
offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere
alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del
possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come
quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli
interessi legali.”;
f) all’articolo
13, dopo il comma 7 quater è aggiunto il seguente:
“7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora
definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015
sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di
cui al comma 3.
(1) Articolo
abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì duodecies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
Art. 5
Modifiche all’articolo
7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
1. All’articolo
7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
a) “3 bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione
delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in
vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di
rinnovo agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni
provinciali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r 18/1999, sono
rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente
postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di
canone unico omnicomprensivo. b) “3 ter. Copia della ricevuta del
versamento effettuato unitamente alla copia dell’istanza e alla comunicazione
di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all’ufficio destinatario
della domanda di rinnovo. c) “3 quater. L’Ufficio rilascia attestazione di
ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del
protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 aprile 2015
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