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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
52
Data
01/12/2017
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)”
Note
Bollettino n° 136 pubblicato il 04-12-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine) il comma 5 quater, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 10, è sostituito dal seguente:

“5 quater. La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.”.

 

Art. 2

Modifica all’articolo 5 della I.r. 18/2005

1. L’articolo 5 della I.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Gestione

1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli enti di cui al comma

2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1366.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio.”

 

Art. 3

Modifica all’articolo 11 della I.r. 18/2005

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della I.r. 18/2015 è aggiunto il seguente periodo:

“Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”

 

Art. 4

Modifica all’articolo 18 della I.r.18/2005

 

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della I.r. 18/2005 le parole: “dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto” sono sostitute dalle seguenti: “del consorzio di cui all’articolo 5.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



 
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