Art.
1
Modifica
all’articolo 4
della legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale
“Terra delle gravine) il comma 5 quater, come inserito dall’articolo 1
della legge
regionale 18 maggio 2017, n. 10, è sostituito dal
seguente:
“5
quater. La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini
certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e
opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1
che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal
parco.”.
Art.
2
Modifica
all’articolo 5
della I.r.
18/2005
1.
L’articolo 5
della I.r.
18/2005 è sostituito dal seguente:
“Art.
5
Gestione
1.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394
(Legge
quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.
265).
2.
Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.
3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, gli enti di cui al comma
2
approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato
dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n.
1366.
4.
I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla
gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di
ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel
patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello
stesso.
5.
In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su
proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un
commissario che sostituisce il consorzio.”
Art.
3
Modifica
all’articolo 11
della I.r.
18/2005
1.
Al comma 1 dell’articolo 11
della I.r.
18/2015 è aggiunto il seguente periodo:
“Diversamente,
la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b)
e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata
unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e
dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare
a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”
Art.
4
Modifica
all’articolo 18
della I.r.18/2005
1.
Al comma 1 dell’articolo 18
della I.r.
18/2005 le parole: “dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Taranto” sono sostitute dalle seguenti: “del consorzio di cui
all’articolo 5.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.