Art. 1
Integrazioni all’articolo
4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18
1. All’articolo
4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco
naturale regionale Terra delle gravine), come modificato dall’articolo
37 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e modificato e integrato
dall’ articolo
1 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 6, dopo il comma 5, sono inseriti
i seguenti:
a) “5 bis -
Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoriale,
anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla
approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove
più restrittive:
a) la
limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente
superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
immobili, trova applicazione nella sola zona 1;
b) nella
zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche
superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o
igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti
edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai
relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di
ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere
animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di
bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi
di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri
tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se
non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non
costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.”;
b) “5 ter -
Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”;
c) “5
quater - Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco
utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne
tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando
al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi
gravinali, boschi e relative aree di rispetto.”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.