Art. 1
Modifiche all’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53
1. All’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale), la
lettera c) del comma 1, è abrogata.
Art. 2
Modifiche all’articolo 3
della l.r.
53/2017
1. All’articolo 3
della l.r.
53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
"a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non
autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e
sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità
assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti,
erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo
medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente
protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica,
fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di
cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La
durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è
fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica
valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla
Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a
carico integrale del servizio sanitario regionale;";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente:
a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le
cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di
ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici,
assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio
2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di
continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I
trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del
servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera.";
c)
il comma 4 è abrogato;
d)
al comma 5 le parole alfanumeriche: "commi 1, 2, 3, e 4", sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2, e 3";
e)
al comma 6 le parole alfanumeriche: "commi 1, 2, 3, 4 e 5", sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 5".
Art. 3
Modifiche all’articolo 4
della l.r.
53/2017
1. L’articolo 4
della l.r.
53/2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 Gestione diretta
1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai
sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà
tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione
diretta della quota dell’assistito, al fine di garantire al massimo il principio
della libera scelta.
2. Per gestione
diretta s’intende l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità
valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del
paziente e sua valutazione multidimensionale.
3. Tale tagliando
(voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA
accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR,
secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente
legge.
4. Per le
procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si
rinvia alla disciplina prevista dalla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).".
Art. 4
Modifiche all’articolo 6
della l.r.
53/2017
1. All’articolo 6
della l.r.
53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "due";
b) al comma 1,
le parole: "e alla bassa", sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7
della l.r.
53/2017
1. All’articolo 7
della l.r.
53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1, le parole: "e Residenza sociale di assistenza e
accoglienza (RSAA)", sono soppresse, e dopo le parole: "ad alta", la virgola è
sostituita dalla congiunzione: "e"; alla medesima lettera a), dopo le parole: "a
media", sono soppresse le seguenti: "e a bassa";
b) alla
lettera c) del comma 1, le parole: "e bassa", sono soppresse, e tra le parole:
"ad alta" e "a media", la virgola è sostituita dalla congiunzione "e".
Art. 6
Integrazioni alla l.r.
53/2017
1. Alla l.r.
53/2017 dopo l’articolo 7,
è inserito il seguente:
"Art. 7 bis.
Norma transitoria finale
1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 -
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all’assistenza di
persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit
psicofisici, entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento attuativo
possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità
assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo
l’autorizzazione amministrativa in atto.".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.