Art.
1
Principi
1.
Al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non
autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di
prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, è
istituita, ai sensi della presente legge, un’unica tipologia di struttura non
ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti
non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero
delle funzioni residue e di aggravamento del danno.
Art.
2
Classificazione
1.
La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo
seguente:
a) RSA estensiva;
b) RSA di
mantenimento
(1)
2.
I moduli o nuclei che compongono la RSA possono avere diversa intensità
assistenziale, nel rispetto dei diversi standard di personale e di prestazioni
da rendere all’utente.
3.
Nell’ambito della RSA possono coesistere nuclei dedicati per anziani non
autosufficienti e nuclei dedicati a soggetti affetti da demenza.
(1) Comma gia modificato dalla l.r.
18/2018, art.1,
comma 1. che abrogava lettera c. è stato successivamente
sostituito dalla l.r.
53/2018, art.1
comma 1, lett. a)
Art.
3
Tipologia
di utenza
1.
La RSA estensiva, (2) salvo quanto già previsto da
altre specifiche norme:
a)
eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non
autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e
sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità
assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti,
erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo
medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente
protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica,
fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di
cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La
durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è
fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica
valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla
Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a
carico integrale del servizio sanitario regionale; (3)
b)
è finalizzata a fornire all’utente ospitalità, prestazioni sanitarie,
assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di
prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei
confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui
limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e
le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o
nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale).
2.
Nelle RSA estensiva (4) sono
ospitate:
a)
persone non più in età evolutiva o ultra sessantaquattrenni portatrici di
alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase
acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento
terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di
trattamenti terapeutici protratti nel tempo e per i quali non possano prevedersi
ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine del trattamento delle
relative patologie, o al recupero funzionale, o al mantenimento delle capacità
acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero ospedaliero o presso centri di
riabilitazione ex articolo 26, I. 833/1978, o qualsivoglia altra struttura
specializzata nel trattamento anche di una fra le più patologie da cui
affetto;
b)
persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non
necessitano di assistenza
ospedaliera,
ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza
senile).
3.
La RSA di mantenimento (5) eroga,
prevalentemente:
a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le
cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di
ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici,
assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e
dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio
2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di
continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I
trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del
servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa
giornaliera. (6)
[4.
La RSA a bassa intensità assistenziale eroga, prevalentemente, servizi
socioassistenziali a persone anziane, con età superiore ai sessantaquattro anni,
con lievi deficit psicofisici, che richiedono prevalentemente interventi di tipo
assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la situazione
ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio. Si tratta,
comunque, di anziani con lievi non autosufficienze anche causate da deficit
cognitivi lievi o moderati o moderati disturbi del comportamento o dell’umore.]
(7)
5.
La Giunta regionale, tramite apposito regolamento, fermi restando i posti letto
già contrattualizzati con il Servizio sanitario regionale (SSR), stabilisce il
fabbisogno regionale anche per i posti letto dell’RSA da contrattualizzare di
cui ai commi 1, 2, e 3, (8) e definisce,
tramite le procedure di concertazione indicate all’articolo 6, il modello
organizzativo previsto all’articolo 2.
6.
Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, e 5, (9) si applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta
regionale, le tariffe e le quote di compartecipazione del SSR vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7.
I direttori delle aziende sanitarie locali (ASL) definiscono i contenziosi
pendenti sulle quote di compartecipazione del SSR, previa acquisizione del
parere legale sulla convenienza della transazione e a condizione che risulti
accantonata nel fondo rischi del bilancio la relativa copertura
finanziaria.
(2) Alinea sostituita dalla l.r.
53/2018, art.2,
comma 1, lett. a)
(3) Lettera sostituita dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. a).
(4) Alinea sostituita dalla l.r.
53/2018, art.2,
comma 1, lett. b)
(5) Alinea sostituita dalla l.r.
53/2018, art.2,
comma 1, lett.
c).
(6) Comma sostituito dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett. b).
(7) Comma abrogato dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett.
c).
(8) Parole sostituite dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett.
d).
(9) Parole sostituite dalla l.r.
18/2018, art.2,
comma 1, lett.
e).
Art.
4
Gestione
diretta (10)
[1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA
ai sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà
tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione
diretta della quota dell’assistito, al fine di garantire al massimo il principio
della libera scelta.
2. Per gestione diretta s’intende
l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative
distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e
sua valutazione multidimensionale.
3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato,
esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della
spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di
compartecipazione disciplinate dalla presente legge.
4. Per le procedure di realizzazione,
autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista
dalla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private).]
(10) Articolo sostituito dalla l.r.
18/2018, art.3,
comma
1.
(11) Articolo abrogato dalla l.r.
53/2018, art 4,
comma
1.
Art.
5
Cure
domiciliari per soggetti non autosufficienti
1.
Il
domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a
soddisfare, per il tramite del personale proprio o in convenzione, il fabbisogno
di cure domiciliari in favore di soggetti non autosufficienti, può stipulare
accordi contrattuali anche con le RSA attraverso procedure di evidenza
pubbliche, che devono essere autorizzate e accreditate per l’erogazione di
prestazioni di cure domiciliari, nel rispetto del fabbisogno stabilito da
regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina le modalità di
autorizzazione delle cure domiciliari e le procedure di erogazione.
Art.
6
Tariffe
1.
La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è stabilita con
provvedimento amministrativo della Giunta regionale e anch’essa articolata
in due (12) diverse fasce, corrispondenti alla
RSA estensiva e di mantenimento.
(13) intensità assistenziale. Per particolari patologie (es. morbo
d’Alzheimer) è prevista una specifica tariffa, anche di tipo articolato, così da
avere in debito conto le diverse fasi della malattia.
2.
Al fine di evitare la dimissione di un utente le cui condizioni di salute siano
mutate rispetto al momento dell’ingresso in struttura è consentita la sua
permanenza nella stessa, a condizione che la struttura adegui le proprie
prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d’intensità
assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa
corrispondente.
(12) Parola sostituita dalla l.r.
18/2018, art.4,
comma 1, lett.
a).
(13) Parole gia modificate dalla l.r.
18/2018, art.4,
comma 1, lett. b). sono state nuovamente modificate dalla l.r.
53/2018, art. 4,
comma 1, lett.
a)
Art.
7
Regolamento
regionale
1.
Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta specifico regolamento, che
prevede:
a)
il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché
requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione
opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge e
alla formazione continua del personale addetto, in coordinamento con la
normativa vigente, previsti dalle precedenti normative in materia di RSA,
Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA) [e Residenza sociale di
assistenza e accoglienza (RSAA)] (14) e la
rispondenza tra gli stessi e, rispettivamente: RSA estensiva e di mantenimento.
(15)
b)
la presa d’atto della presente legge nonché le modalità per ogni soggetto
interessato dalle precedenti disposizioni nel più breve tempo possibile, utili a
ridenominare e/o riclassificare ogni struttura, ferma l’efficacia di ogni
precedente atto o provvedimento, comunque collegato e/o connesso ad
autorizzazioni al funzionamento o di presentazione di richiesta di titolo
abilitativo alla realizzazione;
c)
la rideterminazione di tariffe differenziate per le RSARSA estensiva e di
mantenimento,”. (16) ,
nonché di differenti tariffe per patologia;
d)
la possibilità che l’utente, al mutare delle proprie condizioni di salute, non
sia obbligato alla dimissione per il trasferimento in altra RSA più rispondente
ma possa permanere nella struttura ospitante a condizione che la stessa adegui
le sue prestazioni alla diversa fascia d’intensità assistenziale e ne riceva la
diversa tariffa;
e)
la rideterminazione del fabbisogno regionale di posti letto di RSA, per le
tipologie previste dall’articolo 3, da rivedere ogni
quinquennio;
f)
le modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4;
g)
la preclusione, in detto quinquennio, di stipulare accordi contrattuali tra ASL
e RSA al di fuori del fabbisogno regionale stabilito.
(14) Parole soppresse dalla l.r.
18/2018, art.5,
comma 1, lett.
a).
(15) Parole già modificate dalla l.r.
18/2018, art. 5,
comma 1, lett. a). sono state nuovamente sostituite dalla l.r.
53/2018, art. 5,
comma 1, lett.
a)
(16) Parole già modificate dalla l.r.
18/2018, art. 5,
comma 1, lett. a). sono state nuovamente sostituite dalla l.r.
53/2018, art. 5,
comma 1, lett.
b)
Art. 7 bis.
Norma transitoria finale (17)
1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 -Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma, ai fini del
fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento
regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza
sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per
soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali
strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l’attività
mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a
modificare l’articolo 67
del r.r.
4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di
struttura esclusivamente socio-assistenziale.
3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r.
4/2019 e del regolamento
regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria
assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo
per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i
requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il
possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti
dai regolamenti attuativi.
4. Le strutture autorizzate ex articolo 67
del r.r.
4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età
superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni
sanitarie continue e complesse.
5. La Regione Puglia provvede al momento della data
di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per
la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture
autorizzate in base all’articolo 67
del r.r.
4/2007 . Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro
sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.
(17) Articolo già integrato dalla l.r.
18/2018, art.6,
comma 1. è stato sostituito dalla l.r.18\2020,art.
2,
comma
1.
Art.
8
Consultazione
1.
Il dialogo, il confronto, la consultazione e ogni altra manifestazione di
interesse, in quanto produttiva di collaborazione, tra Regione Puglia e
associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le
associazioni che rappresentano interessi collettivi, diffusi, o sociali anche di
singola materia, sono previsti e tutelati dalla presente legge, e quindi aperti
a tutti coloro che dimostrino attraverso idonea documentazione, di tutelare gli
interessi di un numero di persone almeno pari a sessanta. A tal fine, è istituto
un apposito elenco, collegato alla presente legge, al quale chiunque vi abbia
interesse e disponga dei necessari requisiti può richiedere di essere, e può
presentare osservazioni, o suggerimenti. Ai fini della tutela del lavoro, in
ogni sua forma, la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e delle norme
in materia, convoca ogni triennio, di propria iniziativa quanto su richiesta di
almeno due distinte rappresentanze sindacali regionali dei lavoratori, o in
alternativa almeno tre rappresentanze sindacali aziendali facendo riferimento
anche a diverse strutture in territorio regionale, un tavolo di studio
finalizzato all’aggiornamento della contrattazione collettiva di categoria. Al
tavolo saranno convocate altresì le associazioni maggiormente rappresentative
degli interessi delle strutture, o, in mancanza, rappresentanti delle stesse, le
quali avranno altresì possibilità di nominare per la rappresentanza collettiva
delle proprie esigenze anche uno o più delegati. Ai lavori saranno invitati a
rendere pareri e osservazioni anche le associazioni rappresentative degli
interessi dell’utenza, come individuate nel presente
articolo.
2.
E’ inoltre dovuta, per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la
concertazione tra Regione Puglia e confederazioni delle organizzazioni
sindacali.
Art.
9
Norma
finanziaria
1.
Dalla presente legge non scaturiscono oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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