CAPO
I
Assestamento del bilancio di previsione 2019 – 2021
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto
generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati
rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio per l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 28
dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), sono rideterminati in
conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 novembre 2019
n. 51 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare
dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 sono rappresentate negli allegati 1
(entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.
Art. 2
Risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente
1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio
finanziario 2018 già iscritto in via presuntiva per euro 3.110.888.511,62 nella
parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato con l.r.
68/2018, è rideterminato in euro 2.752.548.010,86 a seguito della approvazione
del rendiconto 2018 approvato con legge regionale 29 novembre 2019 n. 51
(Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018).
Art. 3
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per gli
esercizi finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui
all’allegato 3.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare
dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2019 risulta
diminuito di euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di
euro 2.511.130.896,76 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio
finanziario 2020 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta
aumentato di euro 17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021
l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 17
milioni 230 mila.
Art. 4
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi
finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di
previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2019 risulta diminuito di
euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro
2.511.156.738,08 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario
2020 l’ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di euro
17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021 l’ammontare dello stato
di previsione della spesa risulta aumentato di euro 17 milioni 230 mila.
Art. 5
Gestione di cassa
1. La giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio
finanziario 2019 è determinato in euro 1.498.345.183,92 in conformità di quanto
disposto con l’articolo 9
della legge
regionale 29 novembre 2019 n. 51 (Rendiconto generale della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018).
Art. 6
Allegati
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) allegato 1 – Assestamento al bilancio di
previsione – Residui Entrate;
b) allegato 2 – Assestamento al
bilancio di previsione – Residui Spese;
c) allegato 3 –
Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di
competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo e tipologia;
d)
allegato 4 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al
bilancio di competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo;
e)
allegato 5 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al
bilancio di competenza 2020 e 2021 - Spese per missioni, programma e
titolo;
f) allegato 6 – Variazioni al bilancio di competenza e
cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021-Spese per
titolo;
g) allegato 7 – Quadro generale
riassuntivo;
h) allegato 8 – Prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di indebitamento;
i) allegato 9 –
Equilibri di bilancio;
j) allegato 10 – Verifica di congruità
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
k)
allegato 11 – Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di
previsione 2019- 2021.
2. La nota
integrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021, approvato con l.r. 68/2018, è integrata
dall’allegato 12 - Composizione e copertura del disavanzo presunto.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 7
Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario
regionale per l’esercizio 2019
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per
l’anno 2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale
sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 9
milioni.
Art. 8
Spese per sostegno alle famiglie dei malati oncologici
1. Allo scopo di assicurare la continuità assistenziale
ai malati oncologici della Regione Puglia, in fase di gravità avanzata e
avanzatissima, e alle loro famiglie, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
di euro 1 milione.
Art. 9
Finanziamento Scuole di specializzazione
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di
medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle università
pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici
specialisti, si prevede di integrare il finanziamento statale dei contratti per
la formazione medica specialistica di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) assegnando,
nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria,
in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni per l’esercizio finanziario
2019, quale finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del decreto ministeriale
30 giugno 2014 n. 105 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368). La medesima dotazione
finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi
2020 e 2021.
Art. 10
Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67
1. L’articolo 72
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia - Legge di stabilità regionale 2019) è sostituito dal seguente:
“Art. 72
Disposizioni in materia di
inquadramento
1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle
prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale
approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate
all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente
sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di
comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla
legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze
del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio
a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell’ambito del servizio
sanitario nazionale.
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1
coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni
d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore
settimanali nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli
determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e
pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio
dell’ente.”.
Art. 11
Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui di
ARIF
1. In considerazione delle condizioni di grave difficoltà
in cui versa l’agricoltura pugliese, alle aziende agricole utilizzatrici dei
servizi irrigui dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
(ARIF) negli anni 2018 e 2019 è concesso, per ciascuna delle annualità in
questione, un contributo nella forma di differenza tra il corrispettivo, IVA
inclusa, derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e
quanto calcolato in base alle tariffe previste dalla deliberazione della Giunta
regionale 3 maggio 2013, n. 858.
2. L’aiuto in questione è erogato in
regime di de minimis.
3. L’aiuto regionale alle aziende agricole
interessate, così come stabilito ai sensi del comma 1, è erogato direttamente ad
ARIF a compensazione della differenza tra il corrispettivo, IVA inclusa,
derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e quanto
calcolato in base alle tariffe previste dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 858/2013.
4. L’ARIF procederà all’espletamento di tutte le
verifiche previste per l’applicazione del regime de minimis del comparto
agricolo ai beneficiari del contributo di cui trattasi, con la contestuale
registrazione degli stessi sull’apposita sezione del Registro Nazionale Aiuti
(RNA).
5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 1 milione 500 mila.
Art. 12
Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca
che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio
1. La Regione contribuisce alla tutela delle risorse
alieutiche del basso Adriatico sostenendo la riduzione della mortalità da pesca,
che incide negativamente sulla condizione dei principali stock oggetto di
prelievo, mediante il prolungamento del periodo di fermo pesca obbligatorio
previsto dalla normativa statale.
2. Al fine di sostenere le imprese
armatrici che hanno osservato l’ulteriore periodo di arresto temporaneo
obbligatorio di cui al comma 1, in conformità al regolamento (UE) n. 717 della
Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell’acquacoltura, nell’ambito della missione 16,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
2020 in termini di competenza di euro 450 mila.
3. Con l’avviso
pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 2 sono specificati
i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, la sua
determinazione e ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
4. Tra
i titoli di preferenza previsti dal comma 3, assumono priorità le navi da pesca
iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari e autorizzate
all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, a esclusione delle unità abilitate
alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, che hanno osservato un
ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio dal 28 agosto all’8
settembre 2019, successivo a quello obbligatorio previsto dall’articolo 2, comma
3, del decreto ministeriale 30 aprile 2019, n. 173 del Sottosegretario di Stato
delle politiche agricole, stabilito dalla Regione con deliberazione della Giunta
regionale 26 agosto 2019, n. 1559.
Art. 13
Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.
Modifiche alla l.r.
67/2018
1. All’articolo 26
della l.r.
67/2018 al comma 1, le parole: “euro 10 milioni”, sono sostituite
dalle seguenti “euro 15 milioni”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 22
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24
1. All’articolo 22
della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. In ciascun
ATO, l’Organo di governo procede agli affidamenti dei servizi di trasporto in
conformità alla normativa europea, nazionale e regionale
vigente.”;
b) dopo il comma 1, come sostituito
dalla presente legge, sono introdotti i seguenti:
“1 bis. Nel
rispetto della normativa vigente in materia di estensione territoriale degli
ambiti o bacini di mobilità, l’Organo di governo delega, ai comuni che ne
facciano richiesta, l’esercizio della funzione di affidamento in-house della
gestione dei servizi di trasporto urbani di competenza, qualora ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 5 *, punto 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni, con conseguente
assunzione del ruolo di autorità competente per l’affidamento
medesimo.”;
“1 ter. La delega di cui al comma 1 bis si perfeziona
mediante l’adozione di apposita convenzione da sottoscriversi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine previsto si prescinde
dalla sottoscrizione della convenzione e la delega si intende concessa nei
limiti e alle condizioni previste in sede di ripartizione delle risorse e
determinazione dei servizi minimi di cui agli articoli 4
e 5
della l.r.
18/2002 e dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 6
della medesima l.r.
18/2002 .
* Parola alfanumerica così inserita con
rettifica pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 09/01/2020
Art. 15
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18
1. Alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo Unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) al comma 2, dell’articolo 2, dopo le parole: “nocive e
inquinanti,” sono inserite le seguenti: “contribuiti e non contribuiti”;
b)
al comma 7, dell’articolo 2, dopo il punto 2), è aggiunto il
seguente:
“2 bis) in relazione agli oneri finanziari a
carico della pubblica amministrazione
in:
a) servizi di linea
contribuiti: servizi di linea esercitati con oneri finanziari a carico della
pubblica amministrazione;
b) servizi di linea non contribuiti: servizi di linea esercitati senza
oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.”;
c) il comma 3,
dell’articolo 4, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, a
decorrere dal 1 gennaio 2020, anche tenendo conto della capienza del Fondo
regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello stesso, nonché delle
eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione, provvede annualmente a
definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria
deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare
competente, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e mobilità e di
concerto con l’assessore al bilancio, anche tenendo conto delle previsioni
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come inserito in
sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente
sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e
successivi”;
d) l’articolo 14 è sostituito dal
seguente:
“Art. 14
Gestione dei servizi
1.
Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza,
i servizi di TPRL sono affidati in conformità alla normativa europea e
nazionale e i rapporti con i gestori sono disciplinati da appositi contratti
di servizio redatti in conformità alla normativa
vigente.”;
e) l’articolo 16 è
abrogato;
f) al comma 1 dell’articolo 18, le
parole: “e non concorrenziale nei confronti dei” sono sostituite con le
seguenti: “rispetto ai”;
g) al comma 1
dell’articolo 19, dopo le parole: “fatta eccezione” sono aggiunte le seguenti:
“per i servizi non contribuiti di cui al comma 8 bis.
e”;
h) dopo il comma 8 dell’articolo 19, è
aggiunto il seguente:
“8 bis. I servizi pubblici di trasporto di linea non
contribuiti sono assentiti mediante autorizzazione amministrativa rilasciata a
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi
di trasporto di persone su strada, sulla base delle modalità definite dalla
Giunta regionale nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera
prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e
trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e
integrazione nonché di non sovrapposizione o interferenza con la rete dei
servizi soggetti ad obblighi di servizio
pubblico.”;
Art. 16
Modifiche all’articolo 2
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione
post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al
bilancio di previsione 2012), le parole: “al 31 dicembre 2018”, sono sostituite
dalle seguenti: “al 31 dicembre 2020”.
Art. 17
Norma di interpretazione autentica in materia di
spese di funzionamento delle Commissioni
provinciali espropri
1. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 17
della legge
regionale 22 maggio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005), si interpreta nel senso che, nei procedimenti
espropriativi in cui autorità espropriante e promotore dell’espropriazione siano
soggetti diversi, gli oneri finanziari per il funzionamento delle Commissioni
provinciali espropri sono a carico dei promotori delle espropriazioni. Nel caso
in cui l’intervento, per il quale sono attivati i procedimenti espropriativi,
faccia parte di una programmazione finanziata con i fondi pubblici, si applicano
le regole di rendicontazione della programmazione.
Art. 18
Modifiche alla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49
1. Alla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma
2 dell’articolo 9, le parole: “entro il giorno 5” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il giorno 10”;
b) il comma 4 dell’articolo 9, è sostituito dal
seguente:
“4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede
entro la seconda decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di
ottobre per il quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre
settembre – dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle
strutture inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data
del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese
precedente.”;
c) l’articolo 10 è sostituito dal
seguente:
“Art. 10
Sanzioni amministrative
“1. La
violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico
comporta l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) da euro 200 a
euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento
turistico;
b) da euro 100 a
euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati
sul movimento
turistico;
c) da euro 200 a
euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti
difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
2. La
trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta
giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
3. La sanzione
amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto
sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione,
provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le
omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle
eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune
territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.”.
Art. 19
Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente
autonomo Fiera di Foggia
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall’articolo 34 della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione
Puglia), laddove gli enti fondatori non abbiano provveduto al versamento delle
quote loro spettanti per le motivazioni di cui al comma 4 del richiamato
articolo, è autorizzata la costituzione di un fondo rotativo in favore dell’Ente
autonomo Fiera di Foggia.
2. L’accesso al fondo è subordinato
all’aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale, approvato con
deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1731.
3. Il
Piano di ristrutturazione attualizzato sarà trasmesso alla Giunta regionale per
la presa d’atto e la definizione delle modalità e dei criteri per la rotazione
delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Le risorse del Fondo di
cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione del Piano di
ristrutturazione e non possono, in ogni caso, essere utilizzate per operazioni
di mero ripiano dei debiti derivanti dalla gestione corrente.
5. Per le
finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500
mila.
Art. 20
Modifiche all’articolo 4 della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31
1. All’articolo 4 della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia
ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2, le parole: ”non
inferiore a euro 5,00” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a euro
50,00”;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. L’importo
delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è
rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In
sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la
Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette
fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione
alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente,
nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di
dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di
reinserimento o recupero ambientale.”.
Art. 21
Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale
delle Soluzioni innovative e/o dei DPI
rivenienti da appalti pubblici pre
commerciali
1. Al fine di garantire la regolare esecuzione dei
contratti aventi a oggetto l’attribuzione e/o gestione e/o sfruttamento
commerciale di diritti di proprietà intellettuale rivenienti da appalti pre
commerciali, gli introiti spettanti alla Regione Puglia e derivanti da
sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono
destinati alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda
pubblica di innovazione.
2. A tal fine, per il triennio 2019-2021 è
previsto, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo
4, tipologia 400 e parte spesa, nell’ambito della missione 14, programma 3,
titolo 2, uno stanziamento pari a euro 30 mila, in termini di competenza e cassa
per l’esercizio finanziario 2019 e di sola competenza per ciascuno degli
esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 22
Contribuito progetti di ricerca scientifica
innovativi di elevato standard internazionale
1. Al fine di incentivare i progetti di ricerca
scientifica che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti
delle università pubbliche pugliesi in risposta a bandi competitivi europei,
abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano
stati finanziati dalla Unione europea per carenza di fondi, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di
competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria in
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e
2021.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i
criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei
contributi di cui al comma 1.
Art. 23
Modifiche all’articolo 9
della legge
regionale 29 giugno 2018, n. 29
1. Al comma 8 dell’articolo 9
della legge
regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al
lavoro nero e al caporalato), sono soppresse le parole: “secondo i parametri
fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27).”.
Art. 24
Disposizioni in favore degli adolescenti
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo
speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo
1, la somma di euro 210 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da
proposta di legge in materia di misure regionali in favore degli adolescenti
(atto consiliare n.1036).
Art. 25
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio.
Modifiche alla l.r.
67/2018
1. L’articolo 113
della l.r.
67/2018 è abrogato.
Art. 26
Disposizione per la ricostituzione dell’attività
agricola nelle aree colpite da xylella *
1. In conformità con le procedure e i limiti previsti
dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversità
agricola e la resistenza dell’ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del
batterio della xylella, è consentita nelle aree dichiarate infette l’attività di
impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico
colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di
provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può
motivatamente deliberare l’esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui
non è applicabile la deroga di cui al comma 1.
* La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio –
21 aprile 2021, n. 74 ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 27
Modifiche alla legge
regionale 22 febbraio 2005, n.3
1. Alla legge
regionale 22 febbraio 2005, n.3(Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005) dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente:
“Art. 23 bis
Costituzione
di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione di
interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del
rischio
1. Per la realizzazione di interventi strutturali
idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica
incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica,
possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento”
sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù
d’allagamento può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda
ad un interesse generale.
2. I provvedimenti di costituzione della servitù
d’allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso
gli uffici competenti.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla
costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere
corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla
ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da
corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per
la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari
stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3 con riferimento
in particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da
asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e post intervento
e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di compatibilità
idrologica ed idraulica valutato dall’Agenzia regionale strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).
5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree
asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto
riconosciuto come indennità di asservimento.
6. L’ente competente alla realizzazione dell’opera
pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà
tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta
meteo.”.
Art. 28
Fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione al servizio di strutture territoriali
d’assistenza
1. Al fine di consentire alle aziende sanitarie la
progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento e sopraelevazione
delle strutture territoriali socio-sanitarie, finanziate con fondi FESR, la cui
attuazione risulta oggettivamente preclusa da insufficiente viabilità d’accesso
e di servizio, nonché dalla mancata dotazione di aree a parcheggio ritenute
necessarie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13,
programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario
2020, in termini di competenza, pari ad euro 500 mila.
2. Le risorse di cui al comma 1 destinate alle opere
di urbanizzazione necessarie, saranno assegnate al comune interessato in
funzione di stazione appaltante, sino alla concorrenza della somma disponibile e
in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di istanza da
presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e corredata di attestazione rilasciata dalla ASL interessata sulla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, di fattibilità tecnica e
congruità economica.
3. Il rilascio dell’attestazione di cui al comma 2
comporta l’obbligo della ASL ad avviare il procedimento di progettazione e
realizzazione dell’opera socio sanitaria finanziata.
Art. 29
Contributo straordinario per maggiori oneri da
contenzioso per la realizzazione di opere di
depurazioni comunali
1. Al fine di contribuire al pagamento di oneri derivanti
dalla soccombenza in procedimenti giudiziali o arbitrali per la costruzione di
impianti di depurazioni avviata in epoca antecedente il trasferimento della
funzione in capo al gestore unico del Servizio idrico integrato, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è
assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario 2020, in termini di
competenza, pari ad euro 250 mila.
2. Le risorse di cui al comma 1
saranno assegnate al comune interessato, sino alla concorrenza della somma
disponibile e in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di
istanza motivata da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 30
Contributi alle emittenti televisive
1. Al fine di garantire il pluralismo dell’informazione
per le emittenti televisive pugliesi in base alle finalità del Fondo per il
pluralismo dell’informazione, alle emittenti televisive locali pugliesi che
risultino essersi utilmente collocate nella graduatoria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 (Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle
emittenti televisive e radiofoniche locali), a partire dalla posizione 101 e che
abbiano indicato la Puglia quale regione nella domanda per l’accesso alla
graduatoria, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini
competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2019, di euro 400
mila.
2. Le risorse saranno ripartite tra le emittenti che ne facciano
richiesta alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in proporzione al punteggio relativo all’area A
dipendenti, come pubblicato per ciascuna emittente dal MISE - DGSCERP nella
graduatoria definita TV commerciali - annualità 2016 - allegato A - decreto
direttoriale 1° ottobre 2018.
Art. 31
Piano regionale per la qualità dell’aria
1. Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo
strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale
integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della
riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Conformemente alle previsioni
della normativa comunitaria e statale di settore lo stesso:
a) contiene l’individuazione e la classificazione
delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa) nonché la valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto
dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal
d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;
b) individua le postazioni facenti
parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente nel
rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale
in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne
stabilisce le modalità di gestione;
c) definisce le modalità di
realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle
emissioni in atmosfera;
d) definisce il quadro conoscitivo
relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di
emissione;
e) stabilisce obiettivi generali, indirizzi e
direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni e delle misure
per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità
dell’aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici,
secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e
i.;
f) individua criteri, valori limite, condizioni e
prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera
derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto
dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;
g) individua i
criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla
qualità dell’aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale);
h) definisce il quadro delle
risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di
bilancio;
i) assicura l’integrazione e il raccordo tra gli
strumenti della programmazione regionale di settore.
2. Alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale
con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione
consiliare.
Art. 32
Modifica alla legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38
1. Il comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38(Norme in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di
prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare
procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura
cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della
superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di
vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque
tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di
mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono
esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo.”.
Art. 33
Agibilità di opere pubbliche
1. L’agibilità delle opere pubbliche d’interesse regionale
è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di
collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.
Art. 34
Contributi per l’impiantistica sportiva
1. Al fine di consentire l’integrazione delle istanze per
i contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente
assegnati in favore dei soggetti beneficiari (comuni e parrocchie), ai sensi
dell’articolo 8,
lettera a), della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio
sociale regionale per l’attività motoria e sportiva - Abrogazione legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32) ed ai sensi dell’articolo 8
della legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti), è prorogato l’invio della documentazione prevista entro il
27 febbraio 2020.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al fine
della concessione formale dei contributi, devono integrare l’istanza,
attualizzando i progetti e la documentazione presentata, entro e non oltre il
termine di cui al comma 1, pena la revoca definitiva del beneficio
assegnato.
Art. 35
Modifiche alla legge
regionale 28 marzo 2004, n. 14
1. All’articolo10
della legge
regionale 28 marzo 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), dopo le parole: “risultato in
esubero.” aggiungere il seguente periodo: “L’inquadramento determina la
conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e
specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla
partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza
previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.”.
Art. 36
Disposizioni attuative della legge
regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR *
1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli
strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dallalegge
regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di
approvazione regionale, e dall’articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche
d’attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il
comune interessato non esprima la volontà dl non avvalersene con delibera del
consiglio comunale.
* La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio –
21 aprile 2021, n. 74 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 36 limitatamente alle parole: «, salvo che il
comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del
consiglio comunale»;
Art. 37
Modifiche alla legge
regionale 16 luglio 2019, n. 39 *
1. Al comma 3 dell’articolo 15
della legge
regionale 16 luglio 2019, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente) le parole: “fino al 30
aprile 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 novembre 2019”.
Art. 38
Fondo di solidarietà in favore di familiari di
cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie
da asbesto contratte
per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro
1. Al fine di assicurare un sostegno ai familiari di
soggetti deceduti per mesotelioma dovuto ad esposizione extra lavorativa, in
linea con quanto previsto dal Piano regionale definitivo di protezione
dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA) di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908, è istituito un Fondo di solidarietà in
favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da
asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro. I
soggetti beneficiari sono individuati a opera del Centro di osservazione e
monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP), il quale
adotterà i criteri di classificazione per l’origine della neoplasia in uso
presso il RENAM.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed
erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Ai
fini di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 20, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100
mila.
* n.d.r. trattasi della legge regionale 16
luglio 2018, n. 39.
Art. 39
Sostegno ai comuni per le attività di comunicazione e
informazione ambientale
1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività di
comunicazione e informazione ambientale, la Regione, previa pubblicazione di
avviso pubblico, concede contributi ai comuni per la realizzazione di campagne
di comunicazione che, in collaborazione sinergica con le attività già poste in
essere dai gestori del servizio di igiene urbana, contribuiscano a diffondere
una maggiore cultura ambientale e l’uso consapevole da parte dei cittadini dei
nuovi servizi offerti, a promuovere le buone pratiche di separazione, recupero e
riciclo e a fornire informazioni sui benefici, economici e ambientali, della
raccolta differenziata.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle
risorse di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1 nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 40
Riconoscimento di contributi in favore dei centri di
servizio per il volontariato
1. Al fine di incentivare lo svolgimento di attività di
volontariato è concesso in favore di ciascun centro di servizio per il
volontariato pugliese un contributo straordinario pari a euro 15 mila da
destinare, a scelta di ciascun centro, alla patrimonializzazione del fondo
sociale volta al riconoscimento della personalità giuridica o al cofinanziamento
di progetti in risposta a bandi europei e nazionali a elevata ricaduta sociale
sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e cassa, di euro 75 mila.
Art. 41
Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1. All’articolo24
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I centri diurni
di cui all’articolo 4
del regolamento
regionale 27 novembre 2002, n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di parere
di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’articolo 7 della presente
legge e di autorizzazione all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di
cui ai successivi commi del presente articolo.”.
Art. 42
Accreditamento dei consultori familiari
1. La Regione procede all’accreditamento dei consultori
familiari privati no-profit che assicurano prestazioni consultoriali
regolarmente documentate.
2. Sono accreditabili i consultori familiari
che da almeno dieci anni documentano attività di prestazioni socio-sanitarie e/o
progettuali in rete con le istituzioni pubbliche e/o private accreditate e
realizzate negli ultimi cinque anni.
3. Nelle more del completamento
della procedura di accreditamento, la Giunta regionale, con proprio
provvedimento, procede a ripartire le risorse finanziarie quali
misure di sostegno alla struttura (1) destinate alle
finalità di cui al comma 1 a favore delle strutture in possesso dei requisiti di
cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
(1) Parole aggiunte dalla l.r.
15/2021, art. 10,
comma 1.
Art. 43
Modifiche alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. Alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 30,
le parole: “di età non superiore a sessantacinque anni”, sono
soppresse;
b) al comma 6 bis dell’articolo 30
le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse;
c)
al comma 6 dell’articolo 31
ter, le parole: ”di età non superiore a sessantacinque anni”, sono
soppresse;
d) al comma 7 dell’articolo 31
ter, le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse.
Art. 44
Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti
sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale
1. La Giunta regionale riordina e disciplina le modalità
di utilizzo dell’istituto dell’esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari,
di cui agii articoli 15 quater e 15 quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Viene garantita
la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di
lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarità
dell’incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e
complessa.
Art. 45
Modifica e integrazione dell’articolo 10
della l.r.
14/2004
1. All’articolo 10
della l.r.
14/2004 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Gli specialisti
ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti,
agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e
della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi dì rappresentanza
previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente.”.
Art. 46
Disposizioni in materia di clownterapia
1. La Regione promuove la conoscenza, lo studio e
l’utilizzo della clownterapia quale trattamento umanizzante a supporto e
integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento alle
strutture sanitarie.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al
comma 1, la Regione promuove iniziative conoscitive, formative e di sostegno per
il personale delle strutture sanitarie e delle organizzazioni di volontariato e
non che operano nell’ambito della clownterapia, senza che ciò determini la
istituzione di una nuova figura professionale.
3. La Regione, al fine di
promuovere progetti di clownterapia, da attuare presso le strutture sanitarie
della Regione, provvede ogni anno a emanare un bando al quale possono
partecipare le organizzazioni di cui al comma 2.
4. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di sostegno alla
clownterapia.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila.
Art. 47
Rimborso spese pazienti fuori regione *
1. Il comma 1 dell’articolo 13
della legge
regionale 12 agosto 2005 n, 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005), è sostituito dal
seguente:
“1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti
dall’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per
interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai
pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri
extra - regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in
Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime
procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3
novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri
di altissima specializzazione all’estero.”.
2. Per le finalità di
cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo. Nell’ambito della
missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100
mila.
* La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio - 12 marzo 2021, n.
36 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
Art. 48
Modifica alla legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4
1. Alla legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4(Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale
combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis dell’articolo 7, come
inserito dall’articolo 11
della legge
regionale 26 ottobre 2016, n. 28, e il comma 3 del medesimo articolo 7,
sono abrogati;
b) al comma 4 dell’articolo 7, dopo la parola:
“assetto”, inserire le seguenti: “con le sue varianti e
rettifiche”;
c) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Procedimento di modifica
del Quadro di assetto dei tratturi
1. Le modifiche e le rettifiche al
Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente
articolo.
2. La Regione, anche su richiesta del comune interessato,
convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti coinvolti, delle
competenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico
regionale.
3. Le determinazioni della Regione, per il tramite del
Servizio competente in materia, sono vincolanti.
4. Il parere della
soprintendenza e' * da ritenersi vincolante solo
nel caso di riclassificazione delle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub
c) del comma 1 dell’articolo 6 del presente testo di legge.
5. La
Giunta regionale approva la modifica del Quadro di assetto che acquista
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
*Parola
così sostituita con rettifica pubblicata nel B.U.R. n. 4 del
09/01/2020
Art. 49
Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza
magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. “dedicate” o
“open di nuova generazione”
1. Il comma 3 dell’articolo 19
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è
sostituito dai seguente:
“3. L’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità
rispetto alla programmazione regionale, salvo che:
3.1. in ipotesi di
autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con
utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già
rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già
accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);
3.2.
in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per
immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1,
punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente
legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini
con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.6.3.);
3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET
rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di medicina nucleare in
vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).
Nelle
soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a
condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura
pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.”. *
[2. II fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito
come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al
territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali
ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e
dei P.T.A.. Per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna
ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o
private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine, in deroga ai parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può
essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza
per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova
generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro
il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità
presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto
socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato in conformità alle
disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n.
2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto
socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla
sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale. Fermo restando che
l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina
presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di
attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di
autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per immagini con
utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di
autorizzazione immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la
struttura che presenta istanza di autorizzazione alla
realizzazione/installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla
base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più
accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui
effetti decorreranno dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.]
(2)
3. Nelle more della definizione di uno
specifico fabbisogno per il rilascio dei parere di compatibilità finalizzato
alla realizzazione e all’esercizio delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o
“open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime
di autorizzazione deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate”
installate e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
le strutture solo autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini senza
utilizzo di grandi macchine. Nelle more della definizione di uno specifico
fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle RMN a basso
campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di
prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale
deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso
alla data alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le
strutture accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo
di grandi macchine.
* La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio - 12 marzo 2021, n.
36 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
(2) Comma abrogato dalla l.r.
33/2021 , art. 1,
comma 1.
Art. 50
Integrazioni alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 8
1. All’articolo2
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 8 (Contributo a sostegno dell’acquisto di
parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia), dopo il
comma 1, aggiunto il seguente:
“1 bis. In caso di alopecia iatrogena
transitoria, il paziente oncologico può chiedere la concessione del contributo
di cui al comma 1 per una sola volta. In caso di alopecia iatrogena
definitiva, il paziente oncologico già beneficiario può chiedere la
concessione di ulteriori contributi non prima che siano trascorsi ventiquattro
mesi dalla precedente istanza.”.
Art. 51
Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di
procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)
1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione
medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità
per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue:
1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II
livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.
2. Tenuto conto del
fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste
per i centri, rispettivamente, di l e II livello, il dimensionamento
territoriale deve garantire:
a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle
macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate
dalla legge
regionale 19 settembre 208, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 –
2010);
b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o
frazione superiore a 200 mila) per ASL;
c) 1 centro PMA di I livello
ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per
ASL.
3. Con deliberazione di Giunta regionale viene
definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.
CAPO III
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Art. 52
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del
d.lgs.118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge
5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a),
b), c), d), e), f) e g):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto, sezione
lavoro n. 2281/2019 del 20 giugno 2019, R.G. n. 6855/2017 e da decreto
ingiuntivo (D.I.) 696/2017, a favore: del dipendente R.P. 723064, per euro
21.133,80, di cui euro 20.938,37 a titolo di differenze retributive ed euro
195,43 per interessi legali sulla sorte capitale; dell’avvocato Nicola Grippa,
per l’importo complessivo lordo di euro 3.501,89 a titolo di spese legali, di
cui euro 600,00 per onorari stabiliti dal D.I. n. 696/2017, euro 1.800,00 per
onorari liquidati con sentenza n. 2281/2019, euro 360,00 per rimborso spese del
15 per cento, euro 110,40 per CPA ed euro 631,49 per IVA. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede: con imputazione alla
missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive
personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro
20.938,37; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo
3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi
processi di legge” per euro 195,43 a titolo di interessi legali e per euro
3.501,89 a titolo di spese legali, comprensive di accessori di legge, per un
totale di euro 3.697,32;
b) il debito fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo lordo di euro 292,00, di cui euro
290,00 a titolo di onorari per la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) espletata,
euro 0,00 a titolo di IVA in quanto operazione non soggetta ad imposta sul
valore aggiunto, euro 0,00 a titolo di ritenuta d’acconto in quanto compenso
esente ed euro 2,00 per imposta di bollo, derivante dall’esecuzione della
sentenza n. 2751/2019 in relazione alle spese di CTU, oggetto del decreto di
liquidazione CTU numero cronologico 28075/2019 del 13 giugno 2019 del Tribunale
di Bari, sezione lavoro, RG. 6209/2013, dipendente codice R.P. 65308 c/ Regione
Puglia, a favore del dottor Carmine Sguera. Al finanziamento della spesa
di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge”;
c) il debito fuori
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall’esecuzione del verbale di
conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del lavoro di Bari, numero
cronologico 34493 del 19 luglio 2019, dipendente codice R.P. 289205 c/Regione
Puglia, in favore: del dipendente codice R.P. 289205, per l’importo complessivo
lordo di euro 15.064,21, di cui euro 3.396,67, somma pari ad un terzo di quanto
già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, a titolo di differenze
retributive, oltre euro 31,71 per interessi legali su tale sorte capitale, ed
euro 11.552,18, somma pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio
2016 a febbraio 2019, a titolo di differenze retributive, oltre euro 83,65 per
interessi legali sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto
Varricchio, per l’importo complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di
accessori come per legge, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 263,12
per IVA ed euro 46,00 per CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1,
capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito
conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 14.948,85, a titolo di
indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla
missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione,
spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per un ammontare
complessivo di euro 1.574,48, di cui euro 1.459,12 per spese legali lorde
comprensive di accessori di legge e euro 115,36 per interessi legali;
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante
dall’esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del
lavoro di Bari, n. cronologico 34484 del 19 luglio 2019, dipendente codice R.P.
289062 c/Regione Puglia, in favore: del dipendente codice R.P. 289062, per
l’importo complessivo lordo di euro 4.117,27, di cui euro 1.366,67, somma pari
ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, a
titolo di differenze retributive, euro 12,76 per interessi legali su tale sorte
capitale, ed euro 2.718,16, somma pari ad un terzo delle differenze per il
periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di differenze retributive, euro
19,68 per interessi legali sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto
Varricchio, per l’importo importo complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo
di accessori come per legge, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 263,12
per IVA ed euro 46,00 per CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera d), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1,
capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito
conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 4.084,83, di cui euro
1.366,67, somma pari ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga
sull’indennità in oggetto, ed euro 2.718,16, somma pari ad un terzo delle
differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di indennità
per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge” per un ammontare complessivo di
euro 1.491,56, di cui euro 1459,12 per spese legali lorde comprensive di
accessori di legge ed euro 32,44 per interessi legali;
e) il
debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un ammontare di euro
2.406,32, di cui euro 610,14 a titolo di interessi legali ed euro 1.796,18 a
titolo di spese di giudizio e di esecuzione, derivante dall’atto di pignoramento
presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 2449/2018 del
Tribunale di Taranto, sezione lavoro, R.G.E. n. 53/2019, relativo alla
regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 732, 733, 734 del mese
di giugno 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054
“Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di
legge”, per euro 2.406,32, di cui euro 610,14 a titolo di interessi legali ed
euro 1.796,18 a titolo di spese di giudizio e di esecuzione che presenta la
dovuta disponibilità;
f) il debito fuori bilancio, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, derivante dall’esecuzione del verbale di conciliazione
sottoscritto dinanzi al Giudice del lavoro di Bari numero cronologico 34486 del
19 luglio 2019, dipendente codice R.P. 222240 c/ Regione Puglia, in favore: del
dipendente codice R.P. 222240, per l’importo complessivo lordo di euro
12.084,57, di cui euro 2.723,33, somma pari a un terzo di quanto già trattenuto
in busta paga sull’indennità in oggetto, a titolo di differenze retributive,
euro 25,41 per interessi legali su tale sorte capitale, ed euro 9.268,72, somma
pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019,
a titolo di differenze retributive, euro 67,11 per interessi legali
sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto Varricchio, per l’importo
complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di accessori come per legge, di
cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per rimborso forfettario spese
generali nella misura del 15 per cento euro 263,12 per IVA ed euro 46,00 per
CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede
con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025
“Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o
provvedimenti giudiziar” per euro 11.992,05, di cui euro 2.723,33, somma pari ad
un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, ed
euro 9.268,72, somma pari ad 1/3 delle differenze per il periodo da maggio 2016
a febbraio 2019, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede
fuori regione, e alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054
“Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di
legge” per un ammontare complessivo di euro 1.551,64, di cui euro 1459,12 per
spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 92,52 per interessi
legali;
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo complessivo di euro 364,78 a titolo di spese attivazione procedura
esecutiva, derivante dalla liquidazione spese atto di precetto su D.I. n.
1518/2017, notificato il 6 agosto 2019, per l’esecuzione del D.I. n. 1518/2017
emesso dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro, in favore dell’avvocato Nicola
Grippa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si
provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054
“Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di
legge” per euro 364,78 per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive
di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.