Art. 1
Applicazione del tributo
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai
rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), compresi i fanghi palabili:
-
a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento
senza recupero energetico dei rifiuti solidi;
-
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di
smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi
dell’allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
-
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati o in
discariche abusive.
Art. 2
Soggetti passivi
1. Il tributo di cui al all’articolo 1, comma 1, è
dovuto dai seguenti soggetti passivi:
-
a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di
rifiuti;
-
b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque
denominati, senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente
come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra"
ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
-
c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da
chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
Art. 3
Base imponibile
-
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità
dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri
di cui all’articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché dell’articolo 190
del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per
quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi.
-
È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri
le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata
nell’articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. Il tributo è determinato
secondo quanto disposto dai commi 29 e 40 della l. 549/1995 e dell’articolo
205 del d.lgs. 152/2006, con le modalità indicate all’articolo 5 della
presente legge.
-
Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei
rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo
191 del d.lgs. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a
norma degli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006.
-
Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Art. 4
Tariffe
1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti
e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di
raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e
la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è
determinato come segue:
-
a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
-
b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
-
c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione
e demolizioni;
-
d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per
l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche
abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti. (1)
(1) Vedi
la l.r.
67/2018, art.104
che così dispone: “Art.
104 (Tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per
l’anno 2019) – 1. Per l’anno 2019
l’ammontare del tributo speciale per il trasporto in discarica di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8
(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento
senza recupero energetico dei rifiuti solidi), per i solidi urbani (RSU) e per
l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, è determinato in euro
17,24 a tonnellata. 2. Ai comuni, ovvero agli ambiti
territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi
minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata
l’addizionale del 20 per cento, prevista dall’articolo 205, comma 3, del
medesimo d.lgs. 152/2006.”
Art. 5 Modulazione
1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata
(RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota
percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per
cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della
l. 549/1995, secondo la seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale |
Riduzione del tributo |
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%
|
30% |
10% |
40% |
15% |
50% |
20% |
60% |
25% |
70% |
Art. 6
Addizionale
-
Per la determinazione del tributo si assume come
riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente, nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente
sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
-
Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove
costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata l’addizionale del
20 per cento, prevista dall’articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs.
152/2006.
-
La predetta addizionale non si applica ai comuni che hanno
ottenuto la deroga dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
di cui all’articolo 205, comma 1-bis, del d.lgs. 152/2006.
Art. 7
Scarti e sovvalli
-
In assenza delle previste alternative di recupero
energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i
sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta
differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti
(Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a
servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore.
-
Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di
smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi
dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i
sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,
nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per
cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della l.
549/1995.
Art. 8
Comunicazioni mensili
-
l comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati
relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti
in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o
valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità
dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con
specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line.
-
L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale
ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti , nell’area riservata ai comuni con servizi associati o singoli,
utilizzando apposito modello di inserimento dati. l dati sono resi disponibili
sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i
cittadini e ai preposti enti di controllo.
-
l comuni hanno l’obbligo di inserire i predetti dati sul
portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del
mese successivo al mese di riferimento; i comuni che non adempiono agli
obblighi previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalla
partecipazione alle procedure per l’assegnazione di contributi per la
rimozione di rifiuti, per operazioni di bonifica e per interventi finanziati
con risorse gestite dalla Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche.
Art. 9
Comunicazione annuale
-
La base informativa di riferimento per la determinazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del comune attraverso
l’adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti;
l’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione
del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo
5, nonché l’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.
-
Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali
rappresentanti, trasmettono all’Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione ambientale (ARPA), ovvero al gestore del catasto regionale dei
rifiuti:
-
a) una specifica comunicazione secondo lo schema di cui
all’allegato 2 -Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta
differenziata;
-
b) le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli
impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta
differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata
operata in ciascun comune.
3 Le suddette comunicazioni e certificazioni devono
pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati
relativi al precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre al quale saranno
riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare
nell’anno solare successivo.
4 Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento
al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento
meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta
differenziata comunicano alla Sezione competente dell’Assessorato regionale alla
qualità dell’ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in
ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base
dell’allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati.
5 L’ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3-quater e 3-sexies, della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali),
entro il 20 febbraio provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro
trasmissione Sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, che
determina annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini
dell’applicazione del tributo.
6 Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa
determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche
da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede
alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la
determinazione della tariffa da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o
associazione di comuni del tributo relativa all’anno in corso. l soggetti
passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione regionale
ciclo rifiuti e bonifiche, applicano il tributo dovuto da ciascun conferente ai
conferimenti in discarica dell’anno solare in corso.
Art. 10
Calcolo della percentuale di RD
-
Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è
determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 - Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata.
-
Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto
differenziato e indifferenziato si tiene conto:
a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle
quantità prodotte e conferite da ogni singolo comune certificate sulla scorta
delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo
comune di competenza;
b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei
dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel
caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) -Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI), o altri impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati
conferiscono le varie tipologie di rifiuto.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta
differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle
"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’allegato 2) alla legge
regionale 4 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di gestione del
ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali))" approvate con
deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 1548.
Art. 11
Versamento del tributo
1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto
corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione
della causale di versamento, trimestre e anno di
riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e
informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della
Giunta regionale.
2 Il soggetto passivo del tributo è tenuto a
specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo
di tributo e a effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a
quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono
arrotondati all’unità di euro.
3 Diversa forma di adempimento, mediante quanto
previsto negli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere
prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all’articolo
22 del d.lgs. 241/1997 e deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi
per estratto sul BURP.
Art. 12
Dichiarazione e schema tipo
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a produrre, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale), la dichiarazione in forma telematica, su
apposito applicativo web gestito dalla Sezione regionale finanze, contenente i
seguenti dati:
-
a) denominazione dell’impresa e del legale rappresentante;
-
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di
incenerimento;
-
c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti
per tipologia di rifiuto, come previsto dall’articolo 3, comma 29, della l.
549/1995, per ATO o per comune di provenienza, con l’evidenziazione della
specifica tariffa applicata;
-
d) indicazione dei versamenti effettuati.
2 Lo schema tipo di dichiarazione contenente le
istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente
della Sezione regionale finanze, da pubblicarsi sul BURP.
3 Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto
schema sono nulle, pertanto il comune a cui tali dichiarazioni si riferiscono è
escluso dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo 5,
ed è soggetto all’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.
Art. 13
Controlli
1. Il personale della Sezione regionale finanze e gli
altri funzionari previsti dall’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, per
l’assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti
all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i
registri e la documentazione inerente l’attività, muniti di apposito tesserino
di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi e alla
verifica della relativa documentazione.
2 l predetti soggetti redigono apposito processo
verbale di constatazione che deve essere trasmesso alla Sezione regionale
finanze.
Art. 14
Accertamento del tributo
-
All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e
interessi provvede la Sezione regionale finanze.
-
Per il fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati i
verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e
dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Possono essere
utilizzati, altresì, i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di rimozione
emanate dai sindaci dei comuni ex articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
-
La Sezione regionale finanze provvede alla contestazione
della violazione mediante notifica al trasgressore, anche a mezzo raccomandata
A.R., contenente avviso di accertamento con invito al pagamento in unica
soluzione del tributo evaso, oltre sanzioni e interessi di legge.
-
Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica,
l’avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni
secondo le modalità di cui all’articolo 16. Entro lo stesso termine il
trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione regionale finanze,
oppure impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.
-
Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è
ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per
l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo,
che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
presentazione delle suddette deduzioni.
Art. 15
Conferimento in discarica e quantificazione del tributo
-
Ove non sia possibile determinare il momento del
conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento
dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono
conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi
indicati nell’articolo 14.
-
Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata
che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera
incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti
rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di
conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3).
-
La quantificazione può essere effettuata sulla base dei
verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e
dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ovvero dei dati
consuntivi a seguito dell’ordinanza di rimozione emanata dal sindaco del
comune ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
-
In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non
abusive i cui registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per
tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei
rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si
applica l’aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta
all’applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla
normativa di cui al d.lgs. 152/2006.
Art. 16
Sanzioni
1. La misura della sanzione amministrativa per
l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in
discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre
norme, è applicata dal 200al 400 per cento del tributo relativo
all’operazione.
2 Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da euro 103 a euro 516.
3 Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva,
l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua
deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo
determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione
amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo. Si applicano
a carico di chi esercita l’attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al
400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa
o infedele dichiarazione.
4 L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza,
il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto
in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al
pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi delle presenti
disposizioni, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica
abusiva ai competenti organi della Regione Puglia prima della constatazione
delle violazioni di legge.
-
Il ritardo nella presentazione della dichiarazione
superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione.
-
Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di
cui all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma
dell’articolo 33, comma 20 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la
necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da
euro 1.032,91 a euro 6.197,48.
-
Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del
tributo e della sanzione ridotta oltre agli interessi di legge.
-
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
e al d.lgs. 472/1997.
9 Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è
applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 471/1997.
Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l’articolo 16 del
d.lgs. 472/1997.
Art. 17
Riscossione e contenzioso
-
Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28
settembre 1998, n. 337).
-
Per quanto non previsto dal presente articolo,
relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si
rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
-
L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso,
come previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nella
Sezione finanze della Regione Puglia.
Art. 18
Prescrizione e decadenza
1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi
di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono,
scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.
2. Il credito dell’Amministrazione regionale per il
tributo, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di
liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è
divenuto definitivo.
Art. 19
Rimborsi
-
Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o
erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza,
entro tre anni dalla data di pagamento.
-
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali
a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione
Puglia - Sezione finanze.
-
L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere
portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul
primo pagamento utile.
Art. 20
Comunicazioni
1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio
delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di
incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere
alla Sezione finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei
dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai
fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio;
entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle
autorizzazioni esistenti.
Art. 21
Destinazione del tributo
-
Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della l.
549/1995, è istituito un apposito fondo il cui impiego delle risorse è
disposto con deliberazione della Giunta regionale.
-
È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi
sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei
rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non
superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al
primo periodo del presente comma.
-
Con apposita deliberazione della Giunta regionale si
provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti
il fondo di cui al comma 2.
-
Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito
apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella
gestione dei Rifiuti Solidi Urbani".
-
Con la stessa deliberazione viene disposta la destinazione
della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla
tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili
ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
-
L’addizionale di cui all’articolo 6, è dovuta alle regioni
e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli
interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani
regionali di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per
l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e
attività di informazione ai cittadini di prevenzione e di raccolta
differenziata.
-
Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della l. 549/95, così come
modificata dall’articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ai comuni ove sono
ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero
energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio
provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione
di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato,
alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di
controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti
urbani.
8. La quota di cui al comma 7, sarà annualmente
trasferita all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui
al medesimo comma 7, sulla base dei seguenti criteri generali:
-
a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori
interessati;
-
b) superficie dei comuni interessati,
-
c) popolazione residente nell’area interessata e sistema di
viabilità asservita.
Art. 22
Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi
di raccolta differenziata dei rifiuti
-
Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi
28, 29 e 30, della l. 549/1995 e dagli articoli 4 e 5 della presente legge, al
fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata,
tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione Puglia adotta
misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver
attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo.
-
A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta
differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati
riferiti al periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017, "Ecotassa 2018", sarà
confermata per l’anno 2018 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno
2013, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio entro il
31 dicembre 2018:
Dato RD validato 01-09-2016 / 31-08-2017
|
Incremento percentuale medio
Settembre-Ottobre-Novembre 2018 |
0% ≤ RD ≤10% |
+ 20% |
10% < RD ≤20% |
+ 17% |
20% < RD ≤30% |
+13% |
30% < RD ≤40% |
+ 8% |
40% < RD ≤55% |
+ 5% |
Il contributo non versato è destinato esclusivamente a
concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.
l comuni devono comunicare, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la previsione del
conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e alla sezione regionale
competente.
l comuni interessati, entro e non oltre il 15 dicembre
2018, devono trasmettere alla sezione regionale competente la documentazione
necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.
In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver
conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per centro entro il 31
marzo 2018, possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota Ecotassa nella
misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, ovvero nell’ammontare minimo
fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, trasmettendo la
documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto
obiettivo entro e non oltre il 15 aprile 2018.
Art. 23
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della l.
549/1995.
Art. 24
Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 -
Dotazioni finanziarie
1. All’articolo 19
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il
comma 1, come sostituito dall’articolo 7,
comma 31, della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38, è sostituito dal seguente:
"1. Per le attività connesse all’Osservatorio regionale
dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della
Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e
bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa,
di euro 310.457,68 nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro
222 mila nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29
nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura
finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo 1,
tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli
stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo
stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa
dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali
di previsione.
Art. 25
Abrogazioni
1. L’articolo 7
della l.r.
38/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio
pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia) è abrogato.
La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
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