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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2018
Numero
7
Data
22/06/2018
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale
Note
Bollettino n. 86, pubblicato il 28/06/2018.
Allegati
Nessun allegato

 



VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 836 del 22/05/2018 di adozione del Regolamento;

Premesso che: − l’art. 28 della legge regionale del 12 aprile 2001, n. 11 recante "Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale" prevede la costituzione del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale (di seguito Comitato VIA), quale organo tecnico-consultivo dell’Amministrazione Regionale in detta materia;

− tale articolo è stato modificato dalla l.r. del 7 agosto 2017, n. 31 e dalla successiva l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (precisamente l’art. 51 della legge citata) prevedendo una composizione mista del citato Comitato tecnico (attualmente composto da personale interno all’Amministrazione regionale ed esperti esterni alla stessa).

Considerato che:

− in esito a dette modifiche normative, con D.G.R. n. 486 del 27 marzo 2018, è stato adottato dalla Giunta Regionale il regolamento regionale disciplinante il funzionamento di detto organo, prevedendo la procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 44 co. 2 della l.r. n. 7/2004 (ai fini della acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare), in quanto ricorrenti le presupposte ragioni di necessità ed urgenza; − nella seduta del 18 aprile 2018 la V Commissione Consiliare competente ha espresso parere favorevole con tre raccomandazioni di seguito riportate:

1.introduzione del co. 5-bis dopo il co. 5 dell’art. 10 nei seguenti termini: "Il Presidente può consentire, altresì, l’audizione dei soggetti che hanno presentato osservazioni o pareri dando al proponente il progetto la possibilità di replica";

2.introduzione del co. 5-ter nei seguenti termini: "Il Comitato pudeliberare di far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, ulteriori esperti esterni appositamente incaricati della valutazione di specifici aspetti, scelti dall’elenco di idonei, in particolare laddove si renda necessario integrare l’esame in materie per le quali non siano presenti specifiche professionalità all’interno del Comitato";

3. eliminazione dal co. 4 dell’art. 8 delle seguenti parole: "e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi".

Rilevato che:

− tali raccomandazioni non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni:

Sul co. 5 bis: si ritiene non accoglibile la proposta raccomandazione (volta a consentire l’audizione dei soggetti che hanno presentato osservazioni o pareri) in quanto sia la norma nazionale che quella regionale già contemplano appositi meccanismi partecipativi per i Soggetti Competenti in Materia Ambientale quali, a titolo di esempio, l’inchiesta pubblica, la facoltà di inoltrare contodeduzioni ad osservazioni pervenute nell’ambito del periodo di consultazione previsto ex lege. Inoltre per quel che concerne i pareri espressi nel corso del procedimento, il luogo naturale ai fini della composizione degli interessi (eventualmente contrastanti) è la conferenza di servizi: alla luce di questo si ritiene dunque non accoglibile la proposta finalizzata a concedere al proponente la facoltà di replica, anch’essa già garantita nella varie fasi e scansioni del procedimento amministrativo (osservazioni ai pareri, partecipazione alle sedute di CdS). Peraltro l’istituto dell’audizione assolve primariamente alla funzione di consentire al proponente di esporre dinanzi all’organo tecnico-consultivo le caratteristiche progettuali dell’intervento sottoposto a valutazione e, pertanto, è preclusa la partecipazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sul co. 5 ter: tale raccomandazione risulta di difficile applicazione pratica sia sotto il profilo della qualificazione da dare alla partecipazione di un altro esperto esterno ai lavori del Comitato (atteso oltretutto che stessi coloro che vengono nominati percepiscono un compenso) sia considerando che lo stesso non concorre ad integrare il numero legale (non essendo quello nominato ma soltanto idoneo), non partecipando all’espressione del parere collegiale: non si comprende pertanto l’utilità della sua partecipazione (ancorché in veste di uditore). Inoltre la scelta del numero massimo di 6 esperti (che possono essere chiamati ad esprimersi per ciascuna pratica) nell’ambito di 23 materie previste dalla legge, già assolve alla funzione di garantire una valutazione specifica degli argomenti da trattare e correlati alla singola pratica in discussione. Tale raccomandazione risulta dunque non accoglibile nel rispetto del principio secondo il quale chi valuta si deve assumere anche la responsabilità della sua valutazione (e ciò avviene attraverso il voto).

Sul co. 4 dell’art. 8: la raccomandazione di eliminare le parole "e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di servizi", non è accoglibile in quanto i rappresentanti designati dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale e dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono in seno al Comitato con proprio contributo, il quale però è da intendersi come tale e non alla stregua di un parere. Il risultato ultimo del Comitato sarà il parere (l’unico) frutto delle valutazione espresse collegialmente (dalla maggioranza), sulla scorta di tutti i contributi pervenuti e della istruttoria tecnica esperita dal GDL.

Viste infine:

− la l.r. n. 7/2004, come modificata dalla l.r. n. 44/2014, e, segnatamente, il co. 3 della legge citata;

− la l.r. n. 11 del 12 aprile 2001 e smi;

 − la D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011;

− la D.G.R. n. 2484/2010;

− la D.G.R. n. 486 del 27 marzo 2018 di adozione del regolamento regionale.

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, istituito ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i., così come modificato dalle successive leggi regionali n. 31 del 7 agosto 2017 e n. 67 del 29 dicembre 2017.

 

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominato Comitato, è formato da:

a) una parte costitutiva a composizione fissa, così come individuata dall’art. 28  comma 2, lettera a) della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i..

− In base alla natura della pratica da esaminare, qualora ritenuto necessario dal Presidente del Comitato, alle sedute possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti ai altre articolazioni regionali, senza diritto di voto e previa autorizzazione della competente Sezione di provenienza;

− n. 2 rappresentanti dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Puglia (ARPA), n. 1 rappresentante dell’Autorità di Bacino Distrettuale e n. 1 rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, così come individuati dall’art. 28 , comma 2, lettera c) della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i..

b) una parte costitutiva a composizione variabile, fino ad un massimo di sei componenti esperti nelle materie di cui all’art. 28 , comma 2, lettera b) della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i..

2. I componenti esterni del Comitato vengono nominati dal Direttore del Dipartimento sulla base degli esiti della valutazione comparativa delle candidature pervenute.

3. Ai fini della prefata valutazione comparativa, concorrono i titoli posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione ad avviso pubblico, che sono assoggettati al seguente criterio di calcolo e che dovranno superare il valore minimo di punti 6/15:

• Titoli accademici e formazione:

• laurea quinquennale secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 o specialistica, master universitario di II livello e dottorato di ricerca attinente la materia scelta: 1 punto per ognuno, per un massimo di 3 punti

° corsi di formazione professionale (corsi di aggiornamento professionale e corsi abilitanti): 1 punto per ogni corso attinente la materia scelta, fino ad un massimo di 2 punti

• Esperienze maturate nel settore pubblico e privato nell’ambito della materia indicata:

• massimo punti 10 (Il punteggio è attribuito per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione dell’avviso pubblico. Nel caso di periodi uguali o inferiori a sei mesi non sarà attribuito alcun punteggio. Nel caso di periodi superiori a 6 mesi sarà considerato l’anno intero. Potranno essere considerati solo gli ultimi quindici anni e il numero massimo di anni conteggiabili è pari a 5. Il punteggio unitario è raddoppiato qualora il rapporto di committenza sia diretto, ovvero il candidato sia il diretto affidatario/aggiudicatario dell’incarico professionale, nominalmente o in forma associata).

4. L’elenco degli esterni recherà i nominativi di coloro che, per ciascuna materia prescelta, hanno superato il valore minimo di 6 punti su 15, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito.

5. All’esito delle operazioni di valutazione a parità di punteggio, si ricorre al criterio dell’età con preferenza del candidato più giovane. L’incarico di componente esterno nel Comitato è incompatibile con qualsiasi ruolo nei Comitati Tecnici Provinciali. Qualora la suddetta incompatibilità si determini in epoca successiva alla nomina, l’accettazione dell’incarico nei Comitati Tecnici Provinciali comporta la decadenza dall’incarico di componente esterno del Comitato Regionale.

6. Il ruolo di componente esterno del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi altro ruolo rivestito all’interno dell’Amministrazione Regionale.

7. Fanno parte del Comitato il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, che svolge le funzioni di Presidente, ed il Dirigente del Servizio Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale, cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto.

 

ART. 3 - FUNZIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28 , comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.

 

ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO

1. I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all’art. 3 e, in modo

esemplificativo, comprendono:

− l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale;

− l’individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l’aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l’uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la proposizione di condizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;

− l’analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant’altro afferente il progetto in esame, e di tutta la documentazione messa a disposizione; − l’esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei profili tecnici di tale documentazione;

− la formulazione di un parere sull’impatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto.

 

ART. 5 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, coordina i lavori e le sedute, assicurandone il buon andamento e facendo osservare il presente regolamento. Per le funzioni attribuitegli, il Presidente si avvale della segreteria del Comitato.

 

ART. 6 - COMPITI DELLA SEGRETERIA

1. La segreteria supporta il Comitato nell’espletamento dei compiti affidati dal presente Regolamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge.

In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente:

  • assiste il Presidente nelle sedute del Comitato;

  •  predispone l’ordine del giorno delle sedute del Comitato;

  •  predispone la convocazione del Comitato e la trasmette ad ogni singolo componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni dalla data della seduta;

  • redige i verbali delle riunioni del Comitato e li custodisce agli atti con numero progressivo annuale. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare l’indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto. Dà inoltre conto dell’intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori del Comitato, dell’assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari componenti, dell’esito delle votazioni;

  • redige i verbali delle audizioni e di altre riunioni e li detiene;

  •  cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai sopralluoghi e li detiene;

  •  riceve, predispone ed invia le comunicazioni relative alle attività del Comitato;

  • monitora il rispetto dei termini assegnati al Gruppi di Lavoro (di seguito GdL) per l’espressione del relativo parere, notiziando il Presidente;

  • quantifica i compensi spettanti ai componenti.

 

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

  1. Il Presidente assegna l’istruttoria delle singole istanze a specifici GdL, individuando per ciascun gruppo un Referente, con funzioni di relatore e coordinatore. Al momento dell’assegnazione i componenti del GdL dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità e indisponibilità nella trattazione della/e pratiche.

  2. La nomina dei GdL viene decisa dal Presidente sulla base delle materie di competenza.

  3. La nomina dei GdL viene decisa dal Presidente notiziando formalmente il Comitato nella prima seduta utile o, nei casi di particolare necessità, anche per via telematica con valore di notifica.

  4. Nell’atto di nomina è indicato il nominativo del Referente e degli altri componenti del GdL, nonché il termine entro cui il GdL deve presentare una proposta di parere da sottoporre alla valutazione collegiale del Comitato.

  5. In caso di inerzia o inattività di un GdL o di un componente dello stesso, ovvero in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento nonché dalla legge, il Presidente, informato il referente del GdL, sostituisce il GdL o il singolo componente.

 

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

  1. Il Gdl svolge l’attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Presidente stesso.

  2. Il Referente ed il GdL all’uopo nominato sono responsabili dell’istruttoria tecnica che si conclude con una proposta di parere da rendere sul modello in calce (eventualmente modificabile con atto del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali) che viene trasmesso almeno 3 giorni prima della seduta indetta per la discussione della pratica.

  3. Sulla base dell’istruttoria svolta dal GdL, il Comitato conclude l’istruttoria indicando le valutazioni tecniche finali.

  4. I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di servizi.

  5. I componenti interni concorrono alla proposizione delle valutazioni tecniche finali.

  6. L’atto che conclude l’istruttoria deve essere formulato entro 60 giorni dalla data di assegnazione della pratica, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento.

 

ART. 9 - RIUNIONI DEL COMITATO

  1. Il calendario delle riunioni del Comitato viene definito dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della definizione di talune pratiche.

  2. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria del Comitato almeno 3 giorni prima della seduta indetta.

  3. Nelle riunioni plenarie:

− il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi all’attività istruttoria e di valutazione;

         − il Presidente provvede all’assegnazione delle istruttorie;

        − il Coordinatore del GdL o altro relatore da lui indicato relaziona sugli esiti dell’attività istruttoria del GdL;

− si svolgono gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie e si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria, escludendo l’esame documentale ed istruttorio.

 

ART. 10 - REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE

  1. L’esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all’ordine di acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate.

  2. Il Comitato è costituito validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei convocati per ciascuna pratica, così come da composizione indicata dal Presidente. Qualora il Comitato non sia validamente costituito, si procede ad una nuova convocazione. In apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed alla approvazione del verbale della seduta precedente.

  3. I componenti devono assicurare la presenza alle sedute plenarie del Comitato. In caso di assenza ingiustificata per oltre due riunioni il Presidente del Comitato effettua un rilievo formale.

  4. Alla discussione di ogni argomento posto all’O.d.G. partecipa il funzionario istruttore e/o RUP della Sezione Autorizzazioni Ambientali assegnatario della pratica.

  5. Il Presidente può consentire l’audizione del soggetto proponente o di un suo delegato, qualora l’interessato ne presenti richiesta ovvero il Comitato ravvisi l’esigenza di approfondire taluni aspetti con lo stesso. L’intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale e di tale incontro deve essere stilato apposito verbale.

  6. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei convocati presenti per ciascuna pratica. Nel caso di parità tra i pareri favorevoli e quelli contrari il voto del relatore del GdL vale doppio.

 

ART. 11 – SUPPLENZE

  1. In caso di assenza del Presidente, ne assume le veci il Dirigente del Servizio VIA e VIncA e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, il componente più anziano.

  2. Il referente del GdL, in caso di impedimento, può a sua volta delegare le sue funzioni ad uno dei membri del medesimo GdL.

 

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONFERENZE DI SERVIZI

  1. Qualora richiesto e ritenuto necessario dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il relatore del GdL o altro componente può assistere ai lavori della seduta di Conferenza di Servizi.

  2. Ai fini del compenso degli esperti la partecipazione alla seduta della Conferenza di Servizi equivale alla partecipazione ad una seduta plenaria.

 

ART. 13 - DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

  1. Le dimissioni di un componente nominato sono presentate con pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore del Dipartimento ed al Presidente del Comitato.

  2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio.

  3. Ai fini della reintegrazione del componente, il Direttore del Dipartimento procede alla nomina del nuovo, attingendo dall’elenco degli esterni idonei di cui al co. 4 lett. b) dell’art. 2 del presente regolamento.

 

ART. 14 - DECADENZA DALL’INCARICO

  1. Il Comitato dura in carica per un periodo pari a cinque anni decorrenti dalla data della nomina riportata nel provvedimento del Direttore del Dipartimento ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione ed all’insediamento del nuovo Comitato, anche in regime di prorogatio, ove necessario.

  2. I componenti del Comitato decadono dall’incarico nel caso in cui, nell’esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l’imparzialità e l’obiettività richieste nell’esercizio delle loro funzioni.

  3. Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta con atto del Direttore del Dipartimento, previa segnalazione del Presidente del Comitato. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum. Per tutti i componenti trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e smi "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e quelle del d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

 

ART. 15 - REVOCA DELL’INCARICO

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Direttore del Dipartimento può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico di un componente nei seguenti casi:

               a) a seguito di rilievi, anche non consecutivi ed accertati nel numero massimo di due, correlati ad assenze ingiustificate di cui all’art. 10 comma 3 del presente Regolamento, a negligenza professionale o a gravi inosservanze nell’adempimento dei doveri d’ufficio, ivi incluso il rispetto delle tempistiche assegnate e delle norme deontologiche;

              b) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal successivo art. 16 accertati dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali e, comunque, nei casi di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e del d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici.

2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento che viene notificato all’interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

 

ART. 16 - NORME DEONTOLOGICHE E DOVERI COMPORTAMENTALI

  1. Nello svolgimento dell’attività presso il Comitato i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto d’ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.

  2. I componenti del Comitato non possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all’esame della Commissione. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti.

   3. I componenti si impegnano a comunicare al Presidente e al Direttore del Dipartimento, mediante comunicazione via pec corredata da copia della relativa documentazione, l’emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l’eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell’incarico affidato.

  4. Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.

 

ART. 17 - COMPENSO PER I COMPONENTI

1. A ciascuno dei componenti esterni del Comitato assegnatari della pratica spetta il rimborso per le spese di missione per ogni seduta di Comitato cui partecipa, nonché un compenso così quantificato:

          a.   Euro trecento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;

         b.   Euro centocinquanta/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di Verifica di Assoggettabilità;

         c.   Euro cento/00 per ogni parere conclusivo reso nell’ambito di procedure di riesame;

         d.  un importo lordo pari al gettone di presenza, così come stabilito dalla norma regionale, per i sopralluoghi e le missioni all’interno del territorio regionale, cui verrà aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità e misure previste per le missioni dalle disposizione in materia; 

e.       per le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni condizioni ambientali apposte dal Comitato non è previsto alcun compenso e le stesse vengono esaminate dal medesimo GdL che ha istruito la pratica dalla quale sono discese le prescrizioni.

   2.  Ai componenti rappresentanti degli enti spetta il rimborso delle spese di missione per ogni seduta di Comitato cui partecipa ed un compenso pari al gettone di presenza così come stabilito dalla norma regionale.

  3.  Ai componenti che partecipano alle sedute di Conferenze di Servizi spetta il rimborso delle spese di missione ed un compenso pari al gettone di presenza così come stabilito dalla norma regionale.

 

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza della emanazione di direttive circa modalità e criteri di attuazione delle diverse procedure di cui al d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017.

 

ART. 19 - ABROGAZIONE ESPRESSA DEL REGOLAMENTO 17 MAGGIO 2011, N. 10

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento n. 10/2011.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia". E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.