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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
10
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario).
Note
Bollettino n. 36, pubblicato il 01/04/2019
Allegati

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25

1. All’articolo 3  della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25(Disposizioni di carattere tributario), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

                  a) il secondo e il terzo periodo del comma 1 sono abrogati;

                  b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato secondo le seguenti modalità:

 

a) il rimborso è riconosciuto nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo sia

pari ad almeno tre mesi;

b) la compensazione è riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente.

1 ter. Sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).”.

Art. 2

Norma finanziaria

1               Dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 derivano, a decorrere dal bilancio regionale 2019, minori entrate in termini di competenza e cassa pari a euro 189.844,00 e maggiori oneri pari ad euro 189.844,00. 

 

2               Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, pari a euro 189.844,00 sul capitolo 1013000 “Tassa automobilistica regionale (L.r. 13/1/72 n. 1 art. 12 e ss.)”, titolo 1, tipologia 101, categoria 50 dello stato di previsione delle entrate, con corrispondente riduzione, per ogni annualità, dell’autorizzazione di spesa sul capitolo 1110070 “Fondo Globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.

 

3               Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, per gli esercizi 2019-2021, sul capitolo 3860 “Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi S.O.”, missione 1, programma 3, titolo 1, pari a euro 189.844,00 con corrispondente riduzione, per ogni annualità, dell’autorizzazione di spesa sul capitolo 1110070 “Fondo Globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.