Art. 1
Modifiche
e integrazioni all’articolo 55
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56
1.
Al comma secondo dell’articolo 55
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), come
integrato dall’articolo 2 della legge
regionale 24 gennaio 1981, n. 2, dopo la parola: “popolare”, sono introdotte
le seguenti: “, nonché per la modifica delle norme tecniche di attuazione del
Piano regolatore generale (PRG) da approvare con le procedure di cui
all’articolo 16 o del Programma di fabbricazione (P.di F.), limitatamente alle
aree e immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana),”.
Art.
2
Modifiche
e integrazioni all’articolo20
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20
1.
Al comma 3 dell’articolo 20
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), dopo la parola: “regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché
per la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG da approvare con le
procedure di cui all’articolo 16
della l.r.
56/80 o del Programma di fabbricazione, limitatamente alle aree e immobili
ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbane).”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.