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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
5
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
“Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”
Note
Bollettino n. 36, pubblicato il 01/04/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 24 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17

1. La lettera d), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), è sostituita dalla seguente: “d) emanazione di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e supporto su base regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime;”.

 

Art. 2

Istituzione SIESP

1. E’ istituito il Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, denominato SIESP.

 

Art. 3

Attribuzioni

1          Il SIESP è gestito dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia.

2          Il SIESP realizza, attraverso una piattaforma informatica, un sistema regionale unico di presentazione, elaborazione, gestione e archiviazione di tutte le pratiche di edilizia    sismica.

3          La Giunta regionale predispone un regolamento che indica le modalità di funzionamento del SIESP e stabilisce quali sono i soggetti che gestiscono il SIESP.

 

Art. 4

Attuazione

1          Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento del SIESP per definire modalità di funzionamento e gestione del SIESP stesso.

2          Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto della Giunta regionale di approvazione del regolamento del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia procede alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del SIESP.

 

Art. 5

Norma finanziaria

1          Per l’attuazione delle presenti disposizioni, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila per le spese di impianto e nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila per le spese di gestione e funzionamento di cui all’articolo 4.

2          Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 2, capitolo 1110071 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa in conto capitale in corso di adozione) per euro 250 mila. Alla copertura delle spese di gestione e funzionamento di euro 5 mila si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione).

 

Art. 6

Norma transitoria

1. Nelle more dell’attivazione del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia può attivare progetti pilota per perfezionare il funzionamento del SIESP e acquisire elementi per la stesura del regolamento.

 

Art. 7 *

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), dopo il comma 5 bis. è aggiunto il seguente:

“5 ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”

La Corte costituzionale  , con  sentenza  n. 70/2020 ,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo ; a partire dalla data del 19 aprile 2019 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 7 nell’arco temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019.

 

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 *

1. L’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla  legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure  straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), è abrogato.

La Corte costituzionale  , con  sentenza  n. 70/2020 ,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione .