Art. 1
Modifica
all’articolo 24
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17
1.
La lettera d), del comma 2, dell’articolo 24
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di tutela ambientale), è sostituita dalla seguente:
“d) emanazione di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e
supporto su base regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e
aggiornamento delle medesime;”.
Art.
2
Istituzione
SIESP
1.
E’ istituito il Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia,
denominato SIESP.
Art.
3
Attribuzioni
1
Il SIESP è gestito dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia.
2
Il SIESP realizza, attraverso una piattaforma informatica, un sistema
regionale unico di presentazione, elaborazione, gestione e archiviazione di
tutte le pratiche di edilizia sismica.
3
La Giunta regionale predispone un regolamento che indica le modalità di
funzionamento del SIESP e stabilisce quali sono i soggetti che gestiscono il
SIESP.
Art.
4
Attuazione
1
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento del SIESP per
definire modalità di funzionamento e gestione del SIESP stesso.
2
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto
della Giunta regionale di approvazione del regolamento del SIESP, il
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
della Regione Puglia procede alla pubblicazione del bando di gara per la
realizzazione del SIESP.
Art.
5
Norma
finanziaria
1
Per l’attuazione delle presenti disposizioni, nell’ambito della missione
8, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila per le spese di
impianto e nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di
euro 5 mila per le spese di gestione e funzionamento di cui all’articolo 4.
2
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante
prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 2, capitolo 1110071 (Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa in conto capitale in
corso di adozione) per euro 250 mila. Alla copertura delle spese di gestione e
funzionamento di euro 5 mila si provvede mediante prelevamento dalla missione
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 (Fondo globale per il finanziamento
di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione).
Art.
6
Norma
transitoria
1.
Nelle more dell’attivazione del SIESP, il Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia può attivare progetti
pilota per perfezionare il funzionamento del SIESP e acquisire elementi per la
stesura del regolamento.
Art.
7 *
Modifica
all’articolo 4
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), dopo il comma 5 bis. è aggiunto il seguente:
“5
ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare
a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o
non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa sistemazione
plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito
all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5,
comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle urbanizzazioni primarie
previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”
* La Corte costituzionale , con sentenza n. 70/2020 ,ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo ;
a partire dalla data del 19
aprile 2019 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 7 nell’arco
temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella
legge 55/2019.