TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I
Finalità e principi
Art. 1
(Finalità e
definizione della disciplina)
1. La presente legge,
in attuazione dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", definisce la
disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al
fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti
locali.
2. In particolare, le
funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell’ambiente,
contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e
dell’ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali
protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio
di crisi ambientale, all’inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico,
alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla
tutela delle acque.
TITOLO
II
PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE
Capo
I
Funzioni e compiti di carattere generale e di protezione
della fauna e della flora
Art. 2
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. Sono esercitati
dalla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli
70 e 73 del d. lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall’articolo 18 della
presente legge, e tra questi, in particolare, quelli
concernenti:
a) l’elaborazione e l’adozione di un programma regionale
per la tutela dell’ambiente;
b) la determinazione delle priorità dell’azione
ambientale;
c) il coordinamento degli interventi
ambientali;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra
i vari interventi.
2. La Regione esercita
altresì, in via concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti
amministrativi relativi all’informazione e all’educazione
ambientale.
Art. 3
(Modalità di
esercizio)
1. Le funzioni e i
compiti amministrativi di cui all’articolo 8 sono espletati dalla Regione in
conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale
esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall’Assessore competente in
materia, coadiuvati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n.
6.
Art. 4
(Programma
regionale per la tutela dell’ambiente)
1. Al fine di
stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento
dell’ambiente da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie,
nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma
regionale per la tutela dell’ambiente (PRTA).
2. Il PRTA è approvato
dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni
territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali,
anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o
produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da
destinare a tale fine;
c) i tempi e i criteri per l’approvazione del quadro
triennale degli interventi di cui all’articolo 5;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province
prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e
c).
3. Sulla base del programma le Province, sentiti i
Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei
piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare
da parte dei soggetti pubblici, con l’indicazione presuntiva dei costi e la
disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
4. Il
PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:
a)* concessione agli enti locali di contributi in conto
capitale per la realizzazione di impianti e opere;
* lettera così sostituita dal
comma 1 dell’art. 50
della l.r.
1/2004
b) bandi, di
norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto
capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente
normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla
finalità del programma;
c) bandi, di
norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi,
in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l’introduzione di sistemi
finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
5. Per la
predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle
ricerche necessarie anche ai fini dell’attività di pianificazione condotti
dall’ARPA per la Puglia.
6. Le linee e
le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative
all’informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela
delle acque.
Art. 5
(Quadro degli
interventi)
1. La Giunta
regionale, sulla base del programma regionale per la tutela dell’ambiente e
delle proposte delle Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti
locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta
regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su
iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.
3. Le Province
provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza
annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché
il rendiconto finale.
4. Per la
realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione
trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel
bilancio annuale e pluriennale secondo le modalità stabilite dal quadro
medesimo.
Art. 6
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Sono
attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti
concernenti:
a) la gestione
del quadro triennale degli interventi;
b) la
protezione e osservazione delle zone costiere;
c) le
competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale;
d) il servizio
reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e
della valorizzazione della natura e dell’ambiente.
2. Sono
attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e
detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui
certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati,
l’autorizzazione alla detenzione temporanea.
Capo II
Valutazione di
impatto ambientale
Art. 7
(Funzioni e
compiti della Regione e degli enti locali)
1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali in materia di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs.
112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge
regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996.
Capo
III
Aree a elevato
rischio ambientale
Art. 8
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. La Giunta
regionale, sentiti gli enti locali interessati e la Commissione consiliare
regionale competente, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni
degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l’ambiente e la popolazione.
2. Sulla base
delle indicazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a
elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque
anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. La Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva il
piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
Art. 9
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Le
Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale,
anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di
più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via
prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il
ripristino ambientale.
2. Sono
esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all’attuazione dei
piani di risanamento.
3. Le
Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all’articolo 8,
predispongono annualmente una relazione sull’evoluzione della situazione
ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla
Regione.
Art. 10
(Piano di
risanamento)
1. Per
ciascuna area a elevato rischio ambientale è redatto un piano di risanamento che
individua le misure e gli interventi finalizzati a:
a) ridurre o
eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la
realizzazione e l’impiego di appositi impianti e apparati;
b) favorire e
promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la
migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione
dell’inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) garantire
la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente, sull’attuazione degli
interventi e sull’efficacia degli stessi a risolvere lo stato della
crisi.
2.
L’approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e di pubblica
utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.
3. Unitamente
al piano di risanamento viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono
indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i
tempi e le procedure per l’attuazione.
Capo
IV
Parchi e
riserve naturali
Art. 11
(Funzioni e
compiti della Regione e degli enti locali)
1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne
la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357.
TITOLO
III
INQUINAMENTO
ACUSTICO
Art. 12
(Funzioni e
compiti della Regione) ***
1. Sono
riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la
definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del
territorio da parte dei Comuni;
b) la
formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la
redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
c) la tenuta,
presso l’Assessorato competente in materia, dell’elenco regionale dei tecnici
competenti, previsto dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge
quadro sull’inquinamento acustico);
d) in via
concorrente con i Comuni e le Province, l’emanazione di ordinanze, da parte del
Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività.
* Vedi
la l. r. 3/2002, art. 4 che ha implicitamente integrato il presente
articolo
Art. 13
(Funzioni e
compiti delle Province) *
1. Le Province
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) il
coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei
casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di
più Comuni;
b) il
controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
c) in via
concorrente con la Regione e i Comuni, l’emanazione di ordinanze di carattere
contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività;
d) la gestione
dei dati di monitoraggio relativi all’inquinamento acustico, forniti
dall’ARPA.
* Vedi
la l. r. 3/2002, art. 7 che ha implicitamente integrato il presente articolo.
Vedi anche la l.r. 6/99, art. 4 così come sostituito dalla l.r. 27/2006, art.
3
Art. 14
(Funzioni e
compiti dei Comuni)
1. Si
intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la
classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della
quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
b)
l’approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 7 della
l. 447/1995;
c) l’adozione
di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
d) la
rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo
codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;
e) le attività
di controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento
dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti
fisse, della disciplina stabilita dall’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995,
relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività
svolte all’aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli
atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;
f) il rilascio
dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti
dalla vigente normativa;
g) per i
Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l’adozione di una relazione
biennale sullo stato acustico;
h) la verifica
sull’osservanza della normativa vigente per la tutela dell’inquinamento acustico
all’atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali
abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di
attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all’articolo 8, comma 6,
della l. 447/1995;
i) la verifica
sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione
fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
l) l’adozione
delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi
di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio
comunale;
m)
l’approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti
dell’ambiente esterno;
n) in via
concorrente con la Regione e le Province, l’emanazione di ordinanze di carattere
contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività.
* Vedi
la l. r. 3/2002, art. 8 che ha implicitamente integrato il presente
articolo.
TITOLO
IV
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
Art. 15
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. Sono
riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la
fissazione di valori limite di qualità dell’aria compresi tra i valori limite e
i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell’ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o
prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
b) la
fissazione dei valori di qualità dell’aria coincidenti o compresi nei valori
guida, ovvero a essi inferiori, nell’ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione
dell’ambiente;
c) la
fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore
tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e
dei relativi valori di emissione;
d)
l’individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o
soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all’attuazione
del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria,
nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori
più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello
Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di
particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e) l’indirizzo
e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti
atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle
emissioni;
f) la
predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell’aria da trasmettere ai
Ministeri competenti;
g)
l’emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di
autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla
realizzazione degli inventari delle emissioni.
2. Le funzioni
e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può
avvalersi della consulenza dell’ARPA.
Art. 16
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Si
intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la
vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
b) la
redazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle
emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e
dalla Regione;
c) le
autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti
già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali
termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
2.
Nell’espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono
avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA, delle ASL o
dei Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 17
(Funzioni e
compiti dei Comuni)
1. I soggetti
titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di
cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
devono comunicare agli organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle
condizioni di poca significatività dell’inquinamento atmosferico
prodotto.
2. La
comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.
Art. 18
(Emissioni
odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici)
1. Sono fatte
salve le disposizioni in materia sancite dalla legge
regionale 22 agosto 1999, n. 7.
TITOLO
V
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Art. 19
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. Sono
riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:
a) l’adozione,
da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e
procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per
l’esecuzione di azioni di risanamento dall’inquinamento
elettromagnetico;
b) la
realizzazione, tramite l’ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti,
sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e
trecento GHZ.
Art. 20
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Le Province
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) l’attività
autorizzatoria, inerente alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con
tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative
varianti;
b) il
controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei
parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dall’inquinamento elettromagnetico;
c)
l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. Qualora gli
impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la
Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con
l’altra o le altre Province.
Art. 21
(Funzioni e
compiti dei Comuni)
1. I Comuni
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) l’attività
autorizzatoria inerente alla costruzione e all’esercizio di impianti di
telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento
GHZ;
b) il
controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei
parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dall’inquinamento elettromagnetico;
c)
l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. I Comuni
possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle
popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di
teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.
TITOLO
VI
GESTIONE DEI
RIFIUTI
Art. 22
(Funzioni e
compiti della Regione e degli enti locali)
1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19,
20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le
disposizioni contenute nella legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive integrazioni e
modificazioni, nonché nella legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 23
(Integrazione
delle funzioni delegate alle Province)
1. Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art.5 della l.r. 30/86:
TITOLO
VII
RISORSE
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Art. 24
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. La Regione,
in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i
compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18
maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo", della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di
risorse idriche", della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 "Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36".
2. Ferme
restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità
d’ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni
seguenti:
a)
pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione
degli enti locali;
b) fissazione
di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e
per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico,
finalizzati a garantire l’integrità ecologica e funzionale delle acque
superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in
aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
c)
determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche,
introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa
e qualitativa della risorsa idrica;
d) emanazione
di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e supporto su base
regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento delle
medesime;(1)
e) adozione
dei provvedimenti e realizzazione delle intese relative a grandi derivazioni di
cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs.
112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle
ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione
debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è
esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono
le opere di presa, previo accordo con la medesima;
f) rilascio
delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;
g)
autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza
sull’esercizio delle stesse;
h)
realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua;
i)
delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
l)
monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli
uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) concessione
di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma
3 e ai successivi articoli 25 e 26;
n) nomina dei
regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti
debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3,
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
(1) Lettera sostituita dalla l.r.
5/2019, art.1,
comma 1.
3. La Regione
attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in
collaborazione con le Province, l’organizzazione dei dati e la conoscenza sulla
disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e
delle acque superficiali, sugli usi in atto.
Art. 25
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Sono
attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:
a) il rilascio
di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u.
approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale
5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei
pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r.
18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
b) il rilascio
di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con
r.d. 1775/1933;
c) la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
d) lo
svolgimento del servizio di piena;
e) i compiti
di polizia idraulica, anche con riguardo all’applicazione del t.u. approvato con
r.d. 1775/1933;
f) il rilascio
delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi
d’acqua, all’uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche
ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) il
controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.
Art. 26
(Funzioni e
compiti dei Comuni)
1. Si
intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) l’adozione
dei provvedimenti di polizia idraulica;
b)
l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la
pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi
d’acqua;
c) l’adozione
dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa
l’approvazione dei progetti generali di consolidamento.
TITOLO
VIII
TUTELA DELLE
ACQUE
Art. 27
(Funzioni e
compiti della Regione)
1. La Regione,
in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa
attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della l. 36/1994
"Disposizioni in materia di risorse idriche", della l.r.
28/1999 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle
forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge
n. 34/96", del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Recepimento di
direttive comunitarie in materia di tutela delle acque".
2. Ferme
restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità
d’ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni
seguenti:
a)
pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione
agli enti locali;
b) adozione di
norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme
comunitarie e statali;
c) definizione
degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla
destinazione d’uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs.
152/1999;
d)
individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e
individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal
d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano;
e)
designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento
dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
f)
individuazione e classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi
naturali e l’aggiornamento dei relativi elenchi;
g)
organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle
risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello
stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica
degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di
qualità;
h)
organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse
idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi
informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e
provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei
dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche
delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
i)
monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza
nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla
produzione di preparati per lavare;
l)
monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere;
m)
costituzione dell’Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del
catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
n)
regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti,
del riuso delle acque e dell’eliminazione degli sprechi;
o)
integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo
Stato;
p) concessione
di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie
di cui al presente comma e ai successivi articoli.
Art. 28
(Funzioni e
compiti delle Province)
1. Sono
attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:
a) la
formazione e l’aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti
in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla
lettera d);
b) la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle infrastrutture
irrigue;
c) il
rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle
relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;
d) il
rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto
utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende
agricole e agroalimentari;
e) il
rilevamento e il controllo sull’applicazione del codice della buona pratica
agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola;
f) l’adozione
di programmi di analisi biologica delle acque;
g) i
provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate,
volti alla tutela delle medesime acque;
h)
l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite
ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle
acque (d. lgs. 152/1999);
i) l’introito
dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro
destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi
idrici;
l) il
rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle
relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall’estrazione
degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella
stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati
lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico.
Art. 29
(Funzioni e
compiti dei Comuni)
1. Sono
attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti:
a) il
rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle
relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi
dellal.r.
31/1995;
b)
l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del
presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della
normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs.
152/1999);
c) l’introito
dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro
destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi
idrici.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.