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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
17
Data
30/11/2000
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Finalità e principi

Art. 1

(Finalità e definizione della disciplina)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali.

2. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell’ambiente, contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e dell’ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all’inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque. 

TITOLO II

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

Capo I

Funzioni e compiti di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 2

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono esercitati dalla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall’articolo 18 della presente legge, e tra questi, in particolare, quelli concernenti:

a) l’elaborazione e l’adozione di un programma regionale per la tutela dell’ambiente;

b) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;

c) il coordinamento degli interventi ambientali;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. La Regione esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi relativi all’informazione e all’educazione ambientale.

Art. 3

(Modalità di esercizio)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8 sono espletati dalla Regione in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall’Assessore competente in materia, coadiuvati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.

                                                                                            Art. 4

(Programma regionale per la tutela dell’ambiente)

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell’ambiente da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell’ambiente (PRTA).

2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;

b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;

c) i tempi e i criteri per l’approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all’articolo 5;

d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c).

3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l’indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

 4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:

a)* concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti e opere;

         * lettera così sostituita dal comma 1 dell’art. 50 della l.r. 1/2004

 

b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;

c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l’introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell’attività di pianificazione condotti dall’ARPA per la Puglia.

6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative all’informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

Art. 5

(Quadro degli interventi)

1. La Giunta regionale, sulla base del programma regionale per la tutela dell’ambiente e delle proposte delle Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.

3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.

Art. 6

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti concernenti:

a) la gestione del quadro triennale degli interventi;

b) la protezione e osservazione delle zone costiere;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale;

d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell’ambiente.

2. Sono attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea.

Capo II

Valutazione di impatto ambientale

Art. 7

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Capo III

Aree a elevato rischio ambientale

Art. 8

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.

Art. 9

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all’attuazione dei piani di risanamento.

3. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all’articolo 8, predispongono annualmente una relazione sull’evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Art. 10

(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area a elevato rischio ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi finalizzati a:

a) ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l’impiego di appositi impianti e apparati;

b) favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell’inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente, sull’attuazione degli interventi e sull’efficacia degli stessi a risolvere lo stato della crisi.

2. L’approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

3. Unitamente al piano di risanamento viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l’attuazione.

Capo IV

Parchi e riserve naturali

Art. 11

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19   e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

TITOLO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 12

(Funzioni e compiti della Regione) ***

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;

b) la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;

c) la tenuta, presso l’Assessorato competente in materia, dell’elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico);

d) in via concorrente con i Comuni e le Province, l’emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.

* Vedi la l. r. 3/2002, art. 4 che ha implicitamente integrato il presente articolo

Art. 13

(Funzioni e compiti delle Province) *

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;

b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;

c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività;

d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all’inquinamento acustico, forniti dall’ARPA.

* Vedi la l. r. 3/2002, art. 7 che ha implicitamente integrato il presente articolo. Vedi anche la l.r. 6/99, art. 4 così come sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 3

Art. 14

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;

b) l’approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 7 della l. 447/1995;

c) l’adozione di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;

d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;

e) le attività di controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;

f) il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;

g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l’adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

h) la verifica sull’osservanza della normativa vigente per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;

i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;

l) l’adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;

m) l’approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell’ambiente esterno;

n) in via concorrente con la Regione e le Province, l’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.

* Vedi la l. r. 3/2002, art. 8 che ha implicitamente integrato il presente articolo.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 15

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la fissazione di valori limite di qualità dell’aria compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell’ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

b) la fissazione dei valori di qualità dell’aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell’ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell’ambiente;

c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

d) l’individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all’attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;

f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell’aria da trasmettere ai Ministeri competenti;

g) l’emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle emissioni.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza dell’ARPA.

Art. 16

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Si intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;

b) la redazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione;

c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

2. Nell’espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.

Art. 17

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell’inquinamento atmosferico prodotto.

2. La comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.

Art. 18

(Emissioni odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici)

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto 1999, n. 7.

TITOLO V

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

a) l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l’esecuzione di azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico;

b) la realizzazione, tramite l’ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.

Art. 20

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) l’attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;

b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;

c) l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.

Art. 21

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) l’attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all’esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;

b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;

c) l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. I Comuni possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.

TITOLO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 22

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30   e successive integrazioni e modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23

(Integrazione delle funzioni delegate alle Province)

1. Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art.5 della l.r. 30/86:

TITOLO VII

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 24

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;

b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l’integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;

c) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica;

d) emanazione di direttive, realizzazione di strumenti di coordinamento e supporto su base regionale, individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime;(1)

e) adozione dei provvedimenti e realizzazione delle intese relative a grandi derivazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;

f) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;

g) autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza sull’esercizio delle stesse;

h) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua;

i) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;

l) monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26;

n) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

(1) Lettera sostituita dalla l.r. 5/2019, art.1, comma 1.

3. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province, l’organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto.

Art. 25

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;

b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;

c) la formazione e l’aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) lo svolgimento del servizio di piena;

e) i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all’applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;

f) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d’acqua, all’uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 26

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;

b) l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua;

c) l’adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l’approvazione dei progetti generali di consolidamento.

TITOLO VIII

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 27

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della l. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", della l.r. 28/1999 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96", del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque".

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali;

b) adozione di norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;

c) definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d’uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;

d) individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

e) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;

f) individuazione e classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali e l’aggiornamento dei relativi elenchi;

g) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

h) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

i) monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

l) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

m) costituzione dell’Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

n) regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell’eliminazione degli sprechi;

o) integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo Stato;

p) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi articoli.

Art. 28

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:

a) la formazione e l’aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d);

b) la formazione e l’aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

c) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;

d) il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;

e) il rilevamento e il controllo sull’applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

f) l’adozione di programmi di analisi biologica delle acque;

g) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);

i) l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici;

l) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall’estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 29

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi dellal.r. 31/1995;

b) l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);

c) l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.

            La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.