Art. 1
Abrogazione
dell’articolo 9
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25
1. L’articolo 9
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio
sanitario regionale), recante procedure propedeutiche alla nomina dei direttori
amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale, come integrato dall’articolo3
della legge regionale 12 dicembre 2006,
n. 35
, è abrogato.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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