IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1216 del 31/07/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
s.m.i. (d’ora in avanti, L.R.
n. 9/2017), individua:
a) le prestazioni e le procedure
diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli studi medici di
cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017
b) le prestazioni di chirurgia e le procedure
diagnostiche e terapeutiche a media invasività, di particolare complessità o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente erogabili negli studi
medici (d’ora in avanti, studio medico di chirurgia ambulatoriale) di cui
all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
c) le prestazioni di chirurgia e le
procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore invasività di particolare
complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
erogabili nelle strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale
chirurgica (d’ora in avanti, ambulatorio chirurgico) di cui all’art. 5,,
comma 1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.;
d) le prestazioni e le procedure
diagnostico-terapeutiche a minore invasività erogabili negli ambulatori che
svolgono attività specialistica ambulatoriale medica (d’ora in avanti,
ambulatorio medico) di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017;
e) i requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici richiesti ai fini del rilascio del nulla osta o
dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera
scelta convenzionati per l’esercizio dell’assistenza primaria, che dovranno
uniformarsi ai requisiti previsti ai rispettivi AA.CC.NN ..
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni
che seguono.
a) Studio professionale: la sede di espletamento
dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente
in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla
prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale del professionista
abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo
studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i
pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto
contrattuale basato sull’intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In
ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, lo
studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o
societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della
società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 e dal D.M.
34/2013.
a1) Studio medico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate
prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche considerate a
minore invasività individuate dall’Allegato 1A del presente provvedimento. Lo
studio medico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 1B del presente
provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12,
comma 1 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente
con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei
professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.).
a2) Studio medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art.
5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale attrezzato per erogare
prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche, di particolare
complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
considerate a media invasività, individuate dall’Allegato 2A al presente
provvedimento, con la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui
all’Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio medico di chirurgia
ambulatoriale di cui all’art.5
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi previsti nell’Allegato 2B del presente
provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 12,
comma 1 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente
con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei
professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.).
b) Ambulatorio: presidio sanitario caratterizzato da una
complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di
impresa attrezzato per l’erogazione delle prestazioni chirurgiche e procedure
diagnostico-terapeutiche. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (i.e.,
il Direttore sanitario) deve essere iscritto all’albo dell’ordine territoriale
competente per il luogo in cui insiste, la sede operativa della struttura de
qua, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, comma 536 della L. 30
dicembre 2018, n. 145, l’apporto del professionista sanitario abilitato non è
l’elemento prevalente rispetto all’organizzazione dei beni, strumenti ed
accessori che ne fanno parte. Pertanto, il titolare dell’ambulatorio può
essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e nel caso di persona
fisica, la medesima può anche non avere i requisiti per ricoprire l’incarico
di Responsabile sanitario della struttura. L’esercizio dell’attività sanitaria
sotto forma di impresa, sia come ditta individuale sia nelle forme societarie,
anche in forma cooperativa, in conformità ai Titoli V e VI del Libro V del
Codice Civile, è consentito esclusivamente nell’ambito di tale tipologia di
struttura, caratterizzata da una complessità organizzativa maggiore rispetto
allo studio professionale. In tale tipologia di strutture rientrano gli
ambulatori collocati presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture
ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali). Gli ambulatori si
rivolgono alla generalità dei cittadini e, pertanto, sono considerate locali
aperti al pubblico.
b1) Ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di
tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure
diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli
standard di sicurezza dell’ambulatorio protetto di cui all’Allegato 3A sono
erogabili in via esclusiva nell’ambito degli ambulatori chirurgici, ferma
restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di
cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento. Gli ambulatori
chirurgici devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi previsti nell’Allegato 3B del presente provvedimento.
b2) Ambulatorio medico di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i: ambulatorio che svolge prevalentemente procedure
di tipo diagnostico o terapeutico. Le prestazioni mediche e le procedure
diagnostico-terapeutiche considerate a minore invasività di cui all’Allegato
4A sono erogabili in via esclusiva nell’ambito degli ambulatori medici, ferma
restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di
cui all’Allegati 1A. Le strutture di specialistica ambulatoriale medica devono
essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
previsti nella Sezione B.01 (Strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica) del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3.
Art. 3
Gestione del rischio clinico
1 La organizzazione deve essere ispirata alla
prevenzione ed alla gestione del rischio clinico, nell’ottica precipua della
sicurezza del paziente e del lavoratore. In tal senso ed in relazione alle
caratteristiche proprie di attività di ciascuna struttura, di cui all’art. 2,
dovrà prevedere la predisposizione di un documento per la gestione del
rischio.
2 La gestione del rischio è criterio di
accreditamento.
3 Entro sei mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Art. 4
Classificazione delle strutture eroganti
prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime
autorizzativo applicabile
1. Il regime autorizzativo applicabile alle
strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure
diagnostico-terapeutiche relative all’attività ambulatoriale chirurgica e medica
afferisce alla seguente classificazione:
a) gli studi medici di cui all’art.
5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione
all’esercizio ma all’obbligo di comunicazione di apertura dello studio all’ASL
territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso
il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia
il nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale;
b)
gli studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto
3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio di
competenza comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della sopracitata legge;
c) gli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti ad autorizzazione alla
realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
2. Ferma restando la distinzione circa le
branche mediche e chirurgiche, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii ,
si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure
diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
a) prestazioni medico chirurgiche a
minore invasività -ALLEGATO 1A;
b) prestazioni medico
chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività -ALLEGATO 2A;
c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in
ambulatorio protetto (prestazioni h del nomenclatore delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio
-ALLEGATO 3A;
d) prestazioni mediche ed in regime di day-
service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni
espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014
e ss.mm. ii., erogabili nell’ambulatorio medico, considerate di medio-bassa
complessità ALLEGATO 4A.
3. L’elenco delle prestazioni potrà essere
aggiornato, modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta.
4. Si individuano i requisiti delle strutture
specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure
diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:
a) requisiti Ambulatorio chirurgico
di livello elevato per prestazioni a maggiore invasività, di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.1 della L.R.
n. 9/2017 ALLEGATO 3B;
b) requisiti Studio chirurgico
di livello intermedio, per prestazioni a media invasività di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 -ALLEGATO 2B;
c) requisiti Studio di
livello base per prestazioni a minore invasività, di cui all’art. 5,
comma 6 – ALLEGATO 1B;
d) requisiti dell’ambulatorio medico per
prestazioni a minore invasività, di cui all’art5,
comma 1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017 - Sezione B.01 e relative sottosezioni del R.R. n.
3/2010.
5. Nella tabella che segue si riporta il
procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura,
unitamente ai requisiti e alle prestazioni erogabili:
Classificazione per livello di
complessità delle prestazioni e della complessità
organizzativa
|
Prestazioni
erogabili
|
Requisiti
strutturali,
organizzativi
e
tecnologici
|
Regime
autorizzativo
|
Ambulatori chirurgici di cui
all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
presso:
a) Strutture di
ricovero per acuti;
b) Presidi
Territoriali Assistenziali (PTA) e Ambulatori Distrettuali di terzo
livello; c) Strutture ambulatoriali
|
Allegati 3A, 2A e
1A
|
Allegato
3B
|
- autorizzazione alla
realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di
compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all’esercizio di competenza
regionale.
|
Studio medico di
chirurgia
ambulatoriale
di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.
|
Allegati 2A e
1A
|
Allegato
2B
|
-autorizzazione all’esercizio
di competenza comunale.
|
Studio medico di cui all’art.
5,
|
Allegato
1A
|
Allegato
1B
|
-comunicazione di inizio
|
comma 6 della L.R. n.
9/2017
|
attività alla ASL
territorialmente
competente e
rilascio
del nulla osta da
parte
del SISP
competente.
|
|
Ambulatorio medico di cui
all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n.
9/2017
|
Allegato
4A
|
Sezione B.01
e
relative
sottosezioni
del
R.R. n.
3/2010
|
-autorizzazione all’esercizio
di competenza comunale in vigenza della D.G.R. n.
142/2018.
|
6. Esclusivamente presso gli
ambulatori chirurgici di cui alla tabella riportata nel comma 5 collocati presso
le strutture sub lettera a) possono essere eseguiti anche:
a) interventi chirurgici in anestesia
generale, limitatamente alle sole ipotesi di recupero da parte dell’utente
dell’autonomia motoria e della piena vigilanza entro le due ore successive
alla conclusione dell’intervento e non implicanti assistenza continuativa
post-intervento;
b) prestazioni per i pazienti fragili (i.e.,
disabili psicofisici ovvero persone con disturbi del comportamento) e/o più
complessi clinicamente (ASA ≤ 3).
7. Gli ambulatori chirurgici di cui alla tabella
riportata nel comma 5 sub lettere b) e c) devono definire appositi protocolli
con i Presidi di Ricovero per acuti viciniori, i quali assumono il ruolo di
Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il
ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della
presa in carico in caso di necessità.
Art. 5
Pratica anestesiologica e complessità
attività chirurgica
1 Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale
programmata, sulla base delle raccomandazioni della Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e della Società
Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day-surgery (SICADS) si distinguono in
prestazioni di chirurgia ambulatoriale semplice e in prestazioni di chirurgia
ambulatoriale complessa. A tali fini, si distinguono gli outpatients e gli
inpatients, identificando nei primi i pazienti per i quali non sia prevista la
degenza notturna.
OUTPATIENTS
|
Regime
ambulatoriale
Chirurgia
ambulatoriale tradizionale o chirurgia ambulatoriale
semplice:
- Chirurgia
ambulatoriale avanzata - Chirurgia ambulatoriale complessa Day-
service
Chirurgia media –
complessa
in cui il ricovero
diurno è limitato alla sole ore del giorno
|
INPATIENTS
|
One Day- Surgery (One
DS)
Chirurgia medio –
complessa in cui il ricovero deve
prevedere un solo
pernottamento
Ricovero in
regime ordinario
Ricovero
ordinario, anche per alta complessità
|
OUTPATIENTS
|
CARATTERISTICHE
|
NECESSITA’
|
Chirurgia ambulatoriale
semplice
Si intende la
possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare
interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e
seminvasive |
• Senza ricovero • Periodo di
osservazione postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque
tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al
proprio domicilio • In anestesia topica o locale (con o senza sedazione,
esclusa la sedazione mediata profonda) • Pazienti ASA 1-2 e a basso
rischio
|
Nessuna valutazione
anestesiologica per pazienti con classificazione ASA 1,
2
|
Chirurgia ambulatoriale
complessa
Si intende la
possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare
interventi chirurgici o procedure
diagnostico-terapeutiche
invasive e
seminvasive |
Senza ricovero Periodo di
osservazione/assistenza
postoperatoria
limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza
rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio domicilio Pazienti
ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto
|
Visita anestesiologica
Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e
anestesia generale |
Day- surgery
Si intende la
possibilità clinica, organizzativa e amministrativa di effettuare
interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive e
seminvasive |
• Con ricovero • Periodo di
osservazione/
assistenza
postoperatoria limitato alle sole ore del giorno e comunque tale da
consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio
domicilio • Pazienti ASA 1-2-3 e comunque con rischio clinico contenuto e
medio |
Visita anestesiologica
Anestesia topica, locale, loco regionale (con o senza sedazione) e
anestesia generale |
2 Sulla base delle indicazioni fornite dalla
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
(SIAARTI), con particolare riferimento agli “Outpatients” si rappresenta la
seguente distinzione dell’attività chirurgica ambulatoriale:
Art. 6
Classificazione dei livelli di complessità
in chirurgia
1. Si identificano tre livelli di complessità
strutturale/organizzativa/professionale e di rischio per il paziente:
a) Livello elevato, in cui possono essere,
contemporaneamente, garantiti: -attività chirurgiche di maggiore complessità
professionale, le quali comportano maggior rischio per il
paziente;
-prestazioni caratterizzate da complessità organizzativa, cioè quelle
attività ambulatoriali caratterizzate da un pacchetto di attività/procedure
diagnostiche e terapeutiche (Prestazioni Ambulatoriali Chirurgiche – P.A.C.),
tali da configurare il modello del day-service;
-standard di sicurezza per
i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria ovvero disturbi del
comportamento) e/o più complessi clinicamente;
b) Livello intermedio, in cui possono essere
erogate prestazioni complesse dal punto di vista
professionale, fermo
restando l’esclusione dei pazienti più complessi clinicamente, individuabili
in base alle caratteristiche descritte al punto precedente, per i quali tale
setting non garantirebbe adeguati standard di sicurezza;
c) Livello base, nel quale possono essere erogate
esclusivamente prestazioni professionali di minore invasività, normalmente non
comportanti rischio per il paziente.
2. Tutti i livelli di complessità di cui al
comma 1 consentono l’effettuazione di interventi chirurgici o anche procedure
diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale,
loco-regionale e/o analgesia (fino al II grado della scala di sedazione) su
pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in
quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.
3. In tutti i livelli di complessità di cui
al comma 1 possono essere effettuati interventi chirurgici o anche procedure
diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in anestesia topica, locale,
loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su
pazienti accuratamente selezionati (afferenti alle classi ASA 1 e ASA 2), in
quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze.
Art. 7
Criteri per la distinzione tra prestazioni a
minore/media e maggiore invasività
1. Sono considerate a minore o media invasività le
procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di
seguito indicati:
a) non apertura chirurgica delle
sierose;
b) rischio statisticamente trascurabile di
complicazioni infettive;
c) rischio statisticamente
trascurabile di complicanze immediate;
d) previsione di non
significativo dolore post-procedurale.
2. Sono considerati a maggiore invasività:
a) gli interventi chirurgici e le
procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia
diverse dall’anestesia topica o locale;
b) interventi
chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche invasive che richiedano la
presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici
anestesisti.
3. Sono considerate a maggiore invasività altresì
tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che non rispondano ad
almeno uno dei criteri di cui al comma 2.
4. Sono considerate prestazioni a maggiore
invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell’ambulatorio protetto le
prestazioni da erogare in regime di day-service di chirurgia ambulatoriale. Tali
prestazioni, elencate nell’Allegato 3B, si intendono comprensive altresì di
tutte le prestazioni inerenti l’intero percorso diagnostico terapeutico, ivi
compresi la visita, gli esami diagnostici e strumentali, nonché i farmaci e,
limitatamente ai day-service chirurgici, anche della prima visita
post-intervento, nel rispetto dei protocolli previsti per ciascun DRG.
Art. 8
Studi medici che erogano prestazioni di
endoscopia
1. Gli studi medici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. e di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo
attività nelle quali l’accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio
naturale.
2. Le attività di endoscopia ad accesso
chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture
ambulatoriali di cui all’ art. 5,,
comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 oltre che nelle strutture di ricovero
per acuti.
Art. 9
Prestazioni di Oculistica
1. Si individuano gli elenchi delle prestazioni
afferenti alla branca di Oculistica, così come di seguito riportato:
a) prestazioni medico chirurgiche
oculistiche a minore invasività (Allegato OC1);
b) prestazioni
medico chirurgiche oculistiche a media invasività (Allegato OC2);
c) interventi maggiori sul bulbo oculare a maggiore
complessità chirurgica e tecnologica (compresi nei vari pca) (Allegato OC3).
2. In relazione alla branca di Oculistica
si applicano requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici specifici e non
già i requisiti generali previsti nella tabella riportata nel comma 5 dell’art.
4 del presente regolamento.
3. Si individuano i requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici specifici per la branca di Oculistica, così come di
seguito riportato:
a) requisiti strutturali,
impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale
afferenti allo Studio medico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017
(Allegato ROC1), requisiti che si applicano altresì allo Studio medico di
chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n.
9/2017;
b) requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici
ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale oculistica afferenti allo Studio
medico di chirurgia ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della
L.R. n. 9/2017 (Allegato ROC2);
c) requisiti strutturali,
impiantistici, tecnologici ed organizzativi di chirurgia ambulatoriale
oculistica afferenti all’ambulatorio oculistico riferiti all’Ambulatorio
chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017
(Allegato ROC3).
Classificazione per livello
di complessità delle prestazioni e della complessità
organizzativa
|
Prestazioni
erogabili
|
Requisiti
strutturali,
organizzativi
e
tecnologici
|
Regime
autorizzativo
|
A) Ambulatorio di
livello
elevato, di
cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.
9/2017
A1) Strutture di
ricovero per acuti;
A2) Presidi
periferici; A3) Ambulatori di Presidi Territoriali Assistenziali (PTA)
A4) Strutture ambulatoriali
|
Prestazioni Day
Service
di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n.
1202/2014 e
ss.mm.ii.
ed allegato OC3
(fermo
restando la
possibilità
di erogare anche
le prestazioni di cui agli allegati OC1 e OC2)
|
Allegato ROc3
Requisiti
|
- autorizzazione alla
realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di
compatibilità al fabbisogno; -autorizzazione all’esercizio di competenza
regionale.
|
B) Studio di
livello
intermedio,
di
cui
all’art.5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n.
9/2017
|
Allegato OC2 Prestazioni
(fermo restando la possibilità di erogare la prestazioni
presenti
nell’allegatoOC1)
|
Allegato ROc2
Requisiti
|
-autorizzazione all’esercizio
di competenza comunale.
|
C) Studio medico di cui
all’art. 5 comma 6 e ambulatorio medico di cui all’art. 5, comma 1,
punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017
|
Allegato OC1
–
Prestazioni
|
Allegato ROc1
Requisiti
|
-comunicazione di inizio
attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta
da parte del SISP competente.
|
4. L’elenco delle prestazioni potrà essere aggiornato,
modificato ed integrato con determina dirigenziale della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
Art. 10
Produzione emocomponenti per uso non
trasfusionale
1. La produzione degli emocomponenti
per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto
del Ministro della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di
qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.
2. Gli emocomponenti per uso non
trasfusionale possono essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al
presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con
l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, secondo il modello
riportato nell’allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5
giugno 2018.
Art. 11
Modifiche alla Sezione B.01 del R.R. 5 febbraio
2010, n. 3
1. Alla Sezione B.01 (Strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica) del Regolamento Regionale 5 febbraio
2010, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la sottosezione B.01.05 –
CHIRURGIA AMBULATORIALE è abrogata;
b) la sottosezione B.01.11
– CHIRURGIA GENERALE è abrogata;
c) la sottosezione B.01.14 –
OCULISTICA è abrogata.
Art. 12
Requisiti previsti ai
fini dell’autorizzazione all’esercizio
1. I requisiti
previsti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio sono quelli di cui agli
Allegati 1B, 2B e 3B del presente regolamento integrati, per quanto compatibili
e non diversamente disciplinati dal presente regolamento, dai requisiti previsti
nella colonna di sinistra della Sezione B del R.R. n. 3/2010 e, limitatamente
agli ambulatori medici di cui all’art. 5 comma 1, punto 1.7.1, nelle varie
sottosezioni della Sezione B del R.R. n. 3/2010.
Art. 13
Requisiti previsti ai
fini dell’accreditamento
1. I requisiti di
accreditamento di cui al presente articolo si riferiscono alle strutture in
possesso di autorizzazione all’esercizio, corrispondenti alle strutture di cui
all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.1.e punto 1.7.1 e a quelle di cui all’art. 5,,
comma 3, punto 3.2. e della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi medici di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio
di Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente, non sono accreditabili,
in quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio.
2. In
conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del R.R.
23 luglio 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di accreditamento –
approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e
socio¬sanitarie), sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti
previsti dal R.R.
n. 3/2010, con riferimento alle strutture di cui all’art. 5,comma
1, punto 1.6.1. ed a quelle di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., unitamente ai requisiti ulteriori previsti dai
Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti
ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/
dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni organizzative, status
giuridici o professionali previsti dal R.R.
n. 3/2010, ai fini dell’accreditamento nella colonna di destra della Sezione
“A” (Requisiti generali) e, per quanto compatibili, nella colonna di destra
della Sezione B del R.R.
n. 3/2010, e, limitatamente agli ambulatori medici di cui all’art. 5,comma
1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017, nelle varie sottosezioni della Sezione B del R.R.
n. 3/2010, .
Art. 14
Fabbisogno
1. Gli studi
medici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017, non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e,
pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai
fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio. Ai fini
dell’accreditamento istituzionale, gli studi medici di cui all’art. 5,, comma 3,
punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla
determinazione del fabbisogno ai fini dell’accreditamento da definirsi con
provvedimento di Giunta, sentite le Società scientifiche, sono sospesi nuovi
accreditamenti ai sensi dell’art. 3,
comma 32 della L.R.
n. 40/2007.
2 Ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno
di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo agli ambulatori
chirurgici di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni
100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti).
Con provvedimento di Giunta
regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della
determinazione del succitato fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno
ai fini dell’accreditamento da definirsi con provvedimento di Giunta, sentite le
Società scientifiche, sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell’art. 3,
comma 32 della L.R.
n. 40/2007.
3. Gli
ambulatori chirurgici di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017,e s.m.i. nell’ambito di strutture pubbliche (i.e., presso
strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono
soggetti al fabbisogno; pertanto, i suddetti ambulatori non scontano la verifica
di compatibilità con il fabbisogno regionale, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all’autorizzazione
all’esercizio), e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del
rilascio ai soggetti privati dell’autorizzazione all’esercizio di cui al
precedente comma 2, nonché dell’accreditamento istituzionale.
4. Gli
ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano
state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in
vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del
fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori
chirurgici di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017,e s.m.i..
Art. 15
Criteri per la
valutazione delle richieste di verifica di compatibilità
1. Le richieste di
verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7,
comma 2 della L.R.
n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione
di ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n.
2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta maturato
comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di
riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire
l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della
localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse
strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel
territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il
criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art.,7,
comma 3 della L.R.
n. 9/2017, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.
2. In caso di
rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i
sopradefiniti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione
territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce
la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano
conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei
relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del
07/11/2013.
Art. 16
Disciplina
transitoria
1. Gli studi medici
nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici, ove effettuino
prestazioni di cui all’Allegato 2A, possono continuare ad erogare le predette
prestazioni entro il termine massimo di 6 mesi dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, salvo
adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti
dall’Allegato 2B del presente regolamento. Entro lo stesso termine, i legali
rappresentanti dovranno presentare istanza di autorizzazione all’esercizio (o,
se già in possesso di autorizzazione, istanza di autorizzazione all’esercizio
per trasformazione) quali studi medici di chirurgia ambulatoriale di cui
all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento. La mancata presentazione della sopracitata istanza entro i
termini previsti dal presente comma comporta l’inibizione alla erogazione delle
prestazioni previste nell’Allegato 2A. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione
comunale all’esercizio per ambulatorio specialistico sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite
in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente
provvedimento. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, nelle ipotesi previste dal presente comma, il
Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
territorialmente competente.
2. I legali
rappresentanti degli studi medici accreditati nonché delle strutture autorizzate
quali ambulatori specialistici accreditati trasmettono per conoscenza alla
competente Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma
dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del
rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma
dell’autorizzazione all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di
cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di
aggiornamento/conferma dell’accreditamento istituzionale, allegandovi il
propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma
dell’autorizzazione all’esercizio. Resta inteso che gli ambulatori medici di cui
all’art. 5,
comma 1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. già autorizzati e accreditati alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono presentare al Comune territorialmente
competente istanza l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione in studi di
cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017,e s.m.i. mantenendo l’accreditamento nella nuova configurazione.
Ai fini della verifica dei requisiti previsti ai fini dell’accreditamento, nelle
ipotesi previste dal presente comma, la scrivente Sezione conferisce incarico
all’OTA.
3. Gli studi medici
autorizzati nonché le strutture autorizzate quali ambulatori specialistici di
cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.7.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i., ove effettuino prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A
del presente regolamento, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non
previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, ,
comma 1 punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i.. I legali rappresentanti di tali strutture, previo
adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti
dall’Allegato 1B del presente regolamento da parte delle medesime, presentano ai
sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente
competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in
ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8
della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i.. I legali rappresentanti degli ambulatori chirurgici
collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state
autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, i quali non concorrono alla determinazione del
fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori
chirurgici di cui all’art. 5, comma
1, punto
1.6.1. della L.R.
n. 9/2017,e s.m.i.., previo adeguamento ai requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento,
devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di
autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di
cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.1. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i.
4. Gli ambienti dedicati
ad attività degli studi medici di chirurgia di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. e degli studi medici di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad
attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le
rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in
fase di controllo e vigilanza.
Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel
medesimo immobile dello studio medico di chirurgia di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. o dello studio medico di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio
specialistico, salvo che sia possibile separare fisicamente gli ambienti
afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Agli
ambulatori medici già autorizzati che ottengano l’autorizzazione all’esercizio
per trasformazione in studi medici di chirurgia di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017, e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi
con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse da quelle afferenti all’area
chirurgica.
Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.