La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera
f)
Art. 1
Modifiche e integrazioni
all’articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
[1. L’articolo 3 (Norme per l’emanazione del bando di
concorso) della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Procedimento di assegnazione)
1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più Comuni
hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando
pubblico sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale
entro il 30 ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale
termine da parte di un Comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o
in corso di costruzione, all’emanazione del bando provvede l’ente gestore
territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico
del Comune.
3. Il Comune pubblica il bando all’Albo telematico per
almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima
divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani
locali e l’affissione presso le sedi dell’ente gestore territorialmente
competente e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio. Il Comune dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del bando alla
Regione.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini
di partecipazione al bando, l’ufficio comunale competente provvede a formulare
la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni
singola domanda di partecipazione al bando.
5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre
ricorso alla Commissione provinciale di cui all’articolo 5, per il tramite
dell’ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni
dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla
proprie controdeduzioni e a ogni documento utile alla definizione del ricorso,
alla Commissione di cui all’articolo 5.
6. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere
obbligatorio e vincolante.
7. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni
successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
8. La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono
pubblicate nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando.
9. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare
bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificatamente individuati in
dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti
aggiuntivi. ”. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
10/2014, art. 44, lettera f)
Art. 2
Modifiche all’articolo 5
della l.r. 54/1984
[1. L’articolo 5 (Commissione per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità) della l.r.
54/1984 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Commissione provinciale di edilizia
residenziale pubblica)
1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una
Commissione competente per i ricorsi avverso l’assegnazione di alloggi e la
graduatoria provvisoria di assegnazione, nonché per i ricorsi avverso
l’annullamento dell’assegnazione e la decadenza dall’assegnazione. La
Commissione, nominata con provvedimento di Giunta regionale, è composta da:
a) un rappresentante regionale
con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e
che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in
caso di parità;
b) un rappresentante designato
dall’ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell’ambito del territorio
provinciale;
c) quattro rappresentanti
designati dalle associazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative a
livello nazionale e/o regionale, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante designato
dall’ente gestore territorialmente competente, con qualifica dirigenziale;
e) un segretario, designato dai
Comuni interessati d’intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.
2. Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di
voto, il responsabile del procedimento del comune interessato.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 sono
effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e
associazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i
comuni che afferiscono a più enti gestori, la designazione del rappresentante di
cui al punto c) del comma 1 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori
territorialmente competenti. La Commissione può insediarsi se sono stati
nominati il Presidente e tre componenti.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione
coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi
elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell’ambito territoriale
in cui si svolge l’attività della Commissione stessa.
5. La Commissione resta in carica tre anni.
6. Il comune sede della Commissione provvede a istituire la
segreteria.
7. I costi per il funzionamento della Commissione gravano
sui comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun
comune.
8. Ai componenti della Commissione è corrisposta
un’indennità definita con provvedimento di Giunta regionale, sentita l’ANCI,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le Commissioni di cui all’articolo 5 della l.r.
54/1984 restano in carica per il tempo necessario alla chiusura dei
procedimenti in corso e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le eventuali pendenze in essere oltre il
termine di scadenza sono trasferite ai responsabili del procedimento del comune
interessato. ”. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
10/2014, art. 44, lettera f)
Art. 3
Abrogazione di norme
[1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 4 (Contenuti e
istruttoria delle domande) della l.r.
54/1984;
b) articolo 12 (Commissione per
la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000);
c) i seguenti periodi del comma
20 dell’articolo 3
(Disposizioni varie) della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), come integrato dall’articolo 32
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40: “Le Commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
cui all’articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’ assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), sono soppresse ad eccezione di quelle aventi sede nei comuni di Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Tutti i compiti e le funzioni delle
commissioni soppresse sono trasferiti alle commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità già istituite presso i comuni di Bari, Brindisi,
Foggia, Lecce e Taranto secondo i rispettivi ambiti provinciali. A queste ultime
le commissioni soppresse devono trasferire tutte le pratiche e le graduatorie
ancora non definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Presso il comune di Andria è altresì mantenuta la commissione
per la formazione delle graduatorie e per la mobilità con le competenze della
commissione precedentemente insediata”;
d) articolo 57 (Modifiche
all’articolo 5 della l.r. 54/1984) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004);
e) comma 2 dell’articolo 1
della legge
regionale 19 marzo 2009, n. 5 (Norme urgenti in materia di regolarizzazione
del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP);
f) legge
regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Proroga del mandato ai presidenti e
componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la
mobilità ex articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54). ]
[La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
10/2014, art. 44, lettera f)
Data a Bari,
addì 30 marzo 2012
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