IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 594 del 12/04/2021 di
adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di
accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 2, le lettere b)
e c) sono sostituite dalle seguenti:
“b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a
quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la
seconda fase di “Do”;
c) entro il 9 agosto 2022, oltre
a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la
terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte)”;
• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di
accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, è aggiunto il seguente
comma 3-bis:
“3-bis. Fermo quanto previsto al
precedente comma 3, per le strutture per le quali è stata presentata istanza
di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24
e ss., legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020 e
che sono già state accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i
Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:
a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente alle
evidenze previste per la fase di “Do”;
b) entro 18 mesi dall’entrata
in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan” e della
fase di “Do”, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di
“Check” e di “Act” (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento
deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante
presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale
competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione
debitamente compilata e firmata.
• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di
accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 4, le parole “Le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3”, sono sostituite con le
parole “Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 3 bis” e le parole
“sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 3”, sono sostituite con
le parole “sulla base del programma di cui all’articolo 3, comma 2”;
• All’articolo 2 “Struttura dei Manuali di
accreditamento tempi e modalità di prima applicazione”, comma 5, le parole “Il
possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3”,
sono sostituite con le parole “Il possesso dei requisiti, attestato alle
scadenze stabilite dai commi 2, 3 e 3 bis”.
Art. 2
• All’articolo 3 “Altre disposizioni transitorie”, dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:
“3-bis. Il processo di revisione dei requisiti
minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R.
n. 3/2005 e s.m.i. e da altra specifica normativa di cui al precedente
comma 3, deve essere concluso entro 18 mesi dall’entrata in vigore del
presente comma.
Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in
vigore dalla data di pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.