Art.
1
Modifica art. 1
del R.R.
n. 17/2020
1.
L’art. 1, comma 2 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di
modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così
sostituito:
“I legali
rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente
alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune
territorialmente competente istanza di aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2.
della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui
l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in
capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di
cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale
forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo
restando l’obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro
e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo
del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della provincia in cui è
presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere
autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento.”.
2.
L’art. 1, comma 3 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di
modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così
sostituito:
“I legali
rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla
L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai
sensi del sopracitato articolo entro il termine del 30/09/2021, allegandovi
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi
in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata
rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le
strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1, lett. a) del presente
provvedimento, fermo restando l’obbligo di inviare istanza di conferma
dell’autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali
variazioni del nominativo del direttore responsabile all’Ordine dei Medici della
provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Nelle ipotesi in cui i
legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P.,
anteriormente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020 abbiano
presentato istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente
competente ovvero abbiano ottenuto il parere preventivo favorevole alla
realizzazione da parte della ASL territorialmente competente, tali strutture
sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto
3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando il possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente
regolamento.”.
3.
L’art. 1, comma 10 del Regolamento Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di
modifica dell’art. 10 del Regolamento Regionale 31 marzo 2020, n. 5, è così
sostituito:
“Gli ambienti
dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto
3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica
ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le
relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non
è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio
odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. o dello studio di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia
possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza
alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già
autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente
alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata presentata istanza di
autorizzazione all’esercizio o parere preventivo favorevole alla realizzazione
da parte della ASL territorialmente competente, è consentita la condivisione
degli spazi con ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il
progetto con le relative planimetrie già allegate all’istanza di autorizzazione
all’esercizio o al parere
preventivo alla realizzazione. Nell’ipotesi di studi odontoiatrici ex art. 5,
comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per i quali è stato già rilasciato il
nulla osta, è consentito mantenere la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020, sia stata comunicata l’apertura
dello studio oppure sia stato
rilasciato parere preventivo favorevole alla realizzazione da parte della ASL
territorialmente competente, è consentita la condivisione degli spazi con
ambulatori/poliambulatori per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi
dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e servizi
igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi secondo il progetto
con le relative planimetrie in allegato all’istanza di autorizzazione
all’esercizio.”.
Art. 2
Modifica dell’art.
2
del R.R.
n. 5/2020
1.
All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a1) e lett.
a2) del R.R. n. 5/2020 è aggiunto il seguente
periodo:
“La disciplina
generale di cui all’art. 10, comma 4, lett. b) della Legge n. 183/2011 sulle S.T.P.
deve necessariamente essere applicata nel senso che il numero dei soci
professionisti / la partecipazione al capitale sociale dei professionisti, tale
da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci, non può che essere riferita a soci professionisti nella branca di
odontoiatria.”.
2.
All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a1) del R.R. n. 5/2020 è
aggiunto il seguente periodo:
“In caso di
gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nella
comunicazione e nel nulla osta i nominativi degli intestatari del medesimo
provvedimento.”.
3.
All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a2) del R.R. n. 5/2020 è
aggiunto il seguente periodo:
“In caso di
gestione associata o societaria (S.T.P.), dovranno essere indicati nell’istanza
e nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio i nominativi degli
intestatari della medesima autorizzazione.”.
4.
All’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lett. a1) e lett. a2) del R.R.
n. 5/2020 è aggiunto il seguente periodo:
“Qualora per
particolari patologie o interventi, il medico/odontoiatra titolare dello studio
professionale decida di avvalersi dell’ausilio di altro professionista anche di
altra branca medica e sanitaria, dovrà prevederlo direttamente nel piano di
cura, informandone preventivamente il paziente”.
Art.
3
Modifica
dell’art.3
del R.R.
n. 5/2020
1.
All’art. 3 del R.R. n.
5/2020 sono aggiunti i seguenti commi:
1.1
“I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni
quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n.
9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e degli studi
odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza
ai sensi del comma 6 dell’art. 5
della L.R. n. 9/2017 che intendono trasformarsi in studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, devono presentare al Comune
territorialmente competente istanza di dell’autorizzazione all’esercizio per
trasformazione come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2.
della L.R. n. 9/2017, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente
regolamento.
1.2
Gli ambulatori odontoiatrici autorizzate dai Comuni quali ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e gli studi odontoiatrici
autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di
prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni
caso, eroghino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette
prestazioni se non previa acquisizione dell’autorizzazione regionale
all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui
all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture,
previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da parte dei
relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente
dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in
strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono
richiedere al Comune territorialmente competente l’autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte
della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale
alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture
di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di
autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
1.3
Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori
odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e agli studi odontoiatrici ai sensi dell’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., escluda l’erogazione di
prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture
de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese
negli Allegati 1A e 2A del R.R. n. 5/2020,
previo rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma
dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi,
qualora accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli
Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente
del provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento
istituzionale.”.
Art.
4
Modifica
requisiti organizzativi del R.R.
n. 5/2020 e s.m.i.
1.
I requisiti organizzativi di cui all’Allegato 3B “Requisiti dello
studio odontoiatrico di cui all’art.5, comma 6 della L.R. n. 9/2017” del
R.R. n. 5/2020 sono modificati per la sola parte che di seguito si riporta:
“La presenza di n.
1 segretario, di n. 1 igienista dentale e di massimo n. 2 assistenti alla poltrona in caso di
gestione in forma individuale e di n. 1 segretario, n. 1 igienista dentale e di
massimo n. 2 assistenti alla poltrona per ogni professionista intestatario del
nulla osta (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.), a prescindere
dalla tipologia contrattuale utilizzata per tali figure professionali, non
modifica la natura di “studio privato d’odontoiatria” di cui all’art. 5, comma 6
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Art. 5
Abrogazione
disposizioni R.R.
n. 17/2020
1.
Con il presente Regolamento regionale sono abrogati i commi 8 e 9
dell’art. 1 del Regolamento
Regionale 21 settembre 2020, n. 17, di modifica dell’art. 10 del Regolamento
Regionale 31 marzo 2020, n. 5.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.