NOTA : Questo regolamento è da intendersi
come modifica all'art. 10
del R.R.
n. 5/2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.R.
12/05/2004, n. 7 ““Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla
L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1511 del 10/09/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Disciplina transitoria
L’art. 10 è così sostituito:
1. Ai sensi dell’art. 5,
comma 7 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero
nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,
ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento
possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020,
salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo
stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata
dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del
presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti
strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
2. I legali rappresentanti delle strutture
autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R.
n. 8/2004 e della L.R.
n. 9/2017,anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza
di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di
cui all’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi
in cui l’autorizzazione all’esercizio di cui al presente comma sia stata
rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le
strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere
gestite in tale forma in deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente
provvedimento.
3. I legali rappresentanti degli studi
odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5,comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare
istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio al Comune territorialmente
competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il
termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti
dall’Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione
all’esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società
non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente
comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in
deroga all’art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento. Nelle ipo¬tesi
in cui i legali rappresentanti di società non inquadrabili nella disciplina
della S.T.P. abbiano presentato, anteriormente alla data di entrata in del R.R.
n. 5/2020, istanza di autorizzazione all’esercizio al Comune ter-ritorialmente
competente, tali strutture sono autorizzabili quali studi odontoiatrici di cui
all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l’aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’eserci¬zio, nelle ipotesi
previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Qualora il
Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti
strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all’Allegato 2B, fatta salva
la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del
presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all’art. 14
(Sanzioni) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
5. In deroga ai requisiti strutturali previsti
dall’Allegato 2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale
che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri
quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale se-parato da utilizzare per la
decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici
può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati
rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna
di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01
“Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato
3B del presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di
appar¬tenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di
apertura dello studio di cui all’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in
possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del pre¬sente
regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma
6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla
quale trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del
presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato
1B del pre-sente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso
strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e
poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per
il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno
9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per
la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi
medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano
stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa
(colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione
B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento
Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai
commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente re¬golamento è da intendersi
quale ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9,
comma 4, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio
che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito
provvedimento. In ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione
delle prestazioni previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in
possesso del
mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non
abbiano presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione
all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente
competente.
7. I legali rappresentanti delle strutture
accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente
Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del
provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3
presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma
dell’accreditamento istituzionale, allegan-dovi il propedeutico provvedimento
comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio.
8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e
gli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui
siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato
3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate
prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione
dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1 punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente
regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al
Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune
territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per
trasforma-zione ai sensi dell’art. 7
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di
compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente
autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali
rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente
Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8
della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i..
9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale
rilasciata agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi
odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di
prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture
de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese
negli Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del
provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione
all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5,
comma 3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in
regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A,
previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedi-mento
di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.
10. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi
odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici
di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli de¬dicati ad
attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le
rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in
fase di controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel
medesimo immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5,
comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio
specialistico, salvo che non sia possibile sepa-rare fisicamente gli ambienti
afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi
di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e
della L.R.
n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R.
n. 9/2017 e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi
dell’art. 5, comma
3, punto 3.2. della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi
con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in branche diverse dall’odontoiatria, limitatamente
agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d’attesa e
servizi igienici. Nell’ipotesi di strutture per le quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del R.R.
n. 5/2020, sia stata presentata istanza di autorizzazione all’esercizio è
consentita la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori per
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in branche diverse
dall’odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività
amministrativa, sala d’atte-sa e servizi igienici, qualora i predetti spazi
risultino già condivisi secondo il progetto con le relative planime¬trie in
allegato all’istanza di autorizzazione all’esercizio.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.