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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2021
Numero
9
Data
23/09/2021
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni)
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1479 del 15/09/2021 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

 

Art. 1

(Modifica all’art. 9 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo  9 , è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui al precedente comma, nonchè l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013”.

 

Art. 2

(Modifica all’art. 10 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. Al comma 2, lettera h, dell’articolo 10 le parole: “tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo”, sono sostuite con le seguenti:

      “tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”

 

Art. 3

 (Modifica all’art. 15 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All’inzio del comma 10 dell’articolo 15 , prima delle parole: “I soggetti beneficiari delle agevolazioni”, sono aggiunte le seguenti:

“Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” di cui all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in “attivi materiali” di cui al precedente comma 4,”

 

Art. 4

 (Modifica all’art. 35 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All’articolo 35, comma 1, dopo le parole “gli investimenti in “attivi materiali” ” sono aggiunte le parole “ed “attivi immateriali”

 

Art. 5

(Modifica all’art. 37 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All’articolo 37 , il comma 8 è sostituito dal seguente:

Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”

2. All’articolo 37, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.”

 

Art. 6

(Modifica all’art. 58 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

1. All’articolo 58 , il comma 8 è sostituito dal seguente:

Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”

2. All’articolo 58, il comma 9 è sostituito dal seguente:

 “Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro”

 

Art. 7

(Modifica all’art. 62 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17)

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 62, è aggiunta la seguente: “c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche sotto forma di garanzie, come previsto dall’art. 22 del Regolamento 651/2014”.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.