Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia promuove un idoneo sistema
di servizi e di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla
riabilitazione degli handicap garantendo il diritto alla salute del cittadino
nell'interesse della collettività; opera, altresì, per rimuovere le situazioni
invalidanti e di bisogno che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua
partecipazione alla vita sociale.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V,
Sent. n. 4545 del 31-08-2007 (ud. del 09-06-2006), D.P.C. c. Regione Puglia e
altri
Art. 2
Obiettivi
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
alla presente legge, la Regione:
a) assicura i servizi di prevenzione e cura
territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione
dell'assistenza;
b) garantisce l'inserimento dei soggetti in
difficoltà psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado;
c) favorisce il mantenimento e promuove il
reinserimento dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente familiare e
sociale;
d) tutela il diritto al lavoro dei cittadini
portatori di handicap anche attraverso interventi integrativi rispetto
all'attuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
e) favorisce la partecipazione dei cittadini
disabili ai corsi ordinari di formazione professionale;
f) si adopera per l'eliminazione delle barriere
architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori
di handicap;
g) promuove la informazione della popolazione
sulle cause che provocano handicap e sulle possibilità di prevenzione in fase
preconcezionale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche
dei portatori di handicap e delle loro famiglie;
h) assicura la formazione e l'aggiornamento
degli operatori.
Art. 3
Attribuzioni delle funzioni
1. Le funzioni sanitarie in materia di
riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
già esercitate dalla Regione, dagli enti locali e loro consorzi, con onere a
carico del fondo sanitario, sono attribuite, a decorrere dal 6 dicembre 1985, ai
comuni, che le esercitano tramite le rispettive Unità sanitarie locali.
Art. 4
Beni
1. I beni mobili ed immobili degli enti di cui
al precedente articolo destinati alle funzioni sanitarie di riabilitazione sono
trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dell'art. 66
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli artt. 88 e 89 della L.R.
16 gennaio 1981, n. 8.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV,
sent. n. 6160 del 17-09-2004 (ud. del 11-05-2004), Regione Puglia c. L. e
altri
T.A.R. Lecce
Sez. II,
sent. n. 853 del 25-11-1994, Regione Puglia c. Commissione controllo Regione
Puglia.
Art. 5
Personale
1. Il personale dipendente dagli enti di cui al
precedente art. 3 è trasferito al Servizio sanitario nella posizione giuridica e
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'Ente di provenienza e iscritto
nei relativi ruoli nominativi regionali ai sensi della L.R.
2 marzo 1981, n. 21 e della legge 20 maggio 1985, n. 207,
secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni e
conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio
sanitario.
2. Il personale in servizio presso gli uffici
della Regione e addetto alle funzioni di cui all'art. 34 della L.R.
20 luglio 1984, n. 36 può chiedere, entro il termine di cui al
quinto comma del successivo art. 7, alla Giunta regionale di essere iscritto nei
ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.
Art. 6
Servizi di riabilitazione
1. Le Unità sanitarie locali esercitano le
funzioni assistenziali di base, assicurando le relative prestazioni.
2. Le Unità sanitarie locali dei capoluoghi di
Provincia esercitano oltre che le funzioni di cui al comma precedente, attività
riabilitative di particolare rilievo sanitario. Nelle città di Bari e Taranto
tutte le funzioni sono esercitate unicamente dalle Unità sanitarie locali
rispettivamente BA/11 e TA/5.
3. È fatta salva la organizzazione che sarà
prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della
disciplina concernente la materia di riabilitazione.
(giurisprudenza)
Consiglio di stato
Sez. IV,
sent. n. 6160 del 17-09-2004 (ud. del 11-05-2004), Regione Puglia c. L. e
altri
T.A.R. Lecce
Sez. II,
sent. n. 853 del 25-11-1994, Regione Puglia c. Commissione controllo Regione
Puglia
Art. 7
Assegnazione del personale ai servizi di
riabilitazione
Modificazione della pianta organica delle
UU.SS.LL. Nomina dei Commissari
1. Ai fini delle determinazioni e delle
assegnazioni di cui al successivo quarto comma il Presidente della Regione, su
proposta della Giunta, nomina per ogni ambito provinciale, presso gli enti di
cui al precedente art. 3, un Commissario straordinario, in sostituzione degli
attuali organi di amministrazione.
2. I Commissari straordinari, scelti tra i
funzionari di massimo livello del ruolo unico regionale, entro e non oltre 2
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederanno:
a) alla ricognizione, sulla base degli atti
esecutivi, delle piante organiche degli enti e delle gestioni relative alla
materia dell'assistenza sanitaria riabilitativa di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 indicati al precedente art. 3;
b) all'individuazione, sulla base di atti
esecutivi alla data del 3 dicembre 1985, del personale di ruolo e non di ruolo
degli enti e delle gestioni predetti e delle rispettive posizioni;
c) all'applicazione della legge 20 maggio
1985, n. 207 e alla formulazione di graduatoria per ruoli, profili e
posizioni funzionali del personale di cui alla precedente lettera b), secondo le
disposizioni e i criteri validi per i concorsi, a norma del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 e del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministero della
sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51 e
integrazioni successive.
3. L'Assessorato regionale alla Sanità svolge
compiti di coordinamento regionale e fornisce criteri uniformi per la formazione
delle graduatorie provinciali; predispone, inoltre, sentiti i commissari
straordinari, la graduatoria unica regionale da sottoporre all'approvazione
della Giunta regionale.
4. Entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento unico per l'ambito
regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina
l'organico e l'organizzazione del personale nel limite delle dotazioni organiche
complessive degli enti di cui al precedente art. 3 e classifica le prestazioni
di cui al precedente art. 6.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera del Consiglio regionale
di cui al precedente quarto comma il personale interessato potrà esprimere
preferenze in ordine alle sedi alle quali intende essere assegnato, dandone
comunicazione all'Assessorato regionale alla sanità.
6. Entro i successivi quindici giorni, la Giunta
regionale procederà all'assegnazione in via definitiva sulla base della
graduatoria, tenendo conto delle preferenze, e delle piante organiche approvate.
7. I Commissari straordinari provvederanno
altresì, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla
ricongiunzione e trasferimento dei beni e ad ogni altro adempimento necessario
alla liquidazione degli enti.
Art. 8
Norme transitorie
1. La Regione determina, secondo gli accordi
nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private
convenzionate, fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma del
precedente art. 6.
Le prestazioni protesiche ed ortopediche
concedibili ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del D.L. 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, disciplinate dal D.M. 2 marzo 1984 del Ministro della sanità, ed
autorizzate dalla Unità sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a
partire dal 1° gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a carico del bilancio
della medesima Unità sanitaria locale (1)
.
(1) Articolo, prima
sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R.
17 gennaio 1988, n. 1, e successivamente così modificato dal settimo
comma, lett. a), dell'art. 2, L.R.
5 agosto 1993, n. 13 il quale dispone che è abrogato, alla data
dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni
richiamate nel suddetto art. 2, L.R.
n. 13/1993, l'art. 8 della presente legge nel testo sostituito
dall'art. 1 della L.R.
17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione
corrisponda le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino
all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della
medesima legge.
Art. 9
1. Fino all'attuazione di quanto previsto al
quarto comma del precedente art. 7, le funzioni, salvo il disposto di cui al
precedente art. 8 sono esercitate dalle UU.SS.LL. nel cui ambito hanno sede gli
enti di cui al precedente art. 3 ed alle quali è inoltre assegnato
provvisoriamente il relativo personale.
2. Ove nei confronti del personale di cui al
precedente art. 5 non sia stata attuata la disciplina prevista dagli accordi
nazionali vigenti, si provvede in sede di attuazione delle disposizioni di cui
al secondo comma del precedente art. 7.
Art. 10
Abrogazione
1. È abrogato l'art. 34 della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36, «Norme concernenti l'igiene e sanità
pubblica ed il servizio farmaceutico».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.