ARTICOLO 1
Art. 1
Rimborso spese ai
nefropatici in trattamento emodialitico.
1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di
emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le
strutture sanitarie private convenzionate, nonchè presso le cliniche
universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio
regionale, è corrisposto, da parte della Unità sanitaria locale di residenza, il
rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi
pubblici (1).
1-bis. Le Unità sanitarie locali sono
autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare
direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal
domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi
propri per il trasporto collettivo (2).
2. Qualora le condizioni di salute
dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal
responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente
esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è
consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o,
previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero
per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso (3).
3. In caso di utilizzazione di autovettura
propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo,
della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese
sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali (4).
3-bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso
privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al
precedente comma 1-bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa
sostenuta previo accertamento della congruità della spesa
(5).
3-ter. Qualora le condizioni di salute del
nefropatico non consentano l’utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è
consentita l’utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione
medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al
paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui
al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa
italiana (6).
4. I rimborsi sono corrisposti previa
presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della
documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del
presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale
dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso
chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo
di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso
la quale è effettuato il trattamento di emodialisi (7).
5. Al rimborso provvede l'Unità sanitaria locale
di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta
documentazione.
6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito
di autoambulanza messa a disposizione dall'Unità Sanitaria Locale non si fa
luogo a rimborso.
7. Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito
usufruisca gratuitamente del trasporto (8).
8. Nessun rimborso è altresì dovuto qualora,
sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di
dialisi ad assistenza limitata (U.A.L) funzionanti nel luogo di abituale
domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L.,
l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture
private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso
Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di
U.S.L. viciniori (9).
(1) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(2) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(3) Comma così
modificato dal terzo e quarto comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(4) Comma così
modificato dal quinto comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(5) Comma aggiunto dal
quinto comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(6) Comma aggiunto
dall’art. 41,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(7) Comma così
modificato dal sesto comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(8) Comma aggiunto dal
settimo comma dell'art. 1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(9) Comma aggiunto dal
settimo comma dell'art.1,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23. In deroga a quanto previsto nel presente comma, fino
al completamento delle procedure per l'accreditamento, vedi l'art. 21,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 2
Erogazione di
materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene
artificiale o mediante dialisi peritoneale.
1. Le Unità sanitarie locali presso le quali
siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a
fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico
presso centro dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonchè
in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).
2. Per i nefropatici in trattamento di
emodialisi domiciliare, le Unità sanitarie locali di residenza dell'assistito
consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del
Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene
artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso (10).
2 bis. L'impianto per il trattamento di
emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al
nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal Reg. regionale 21 maggio
1975, n. 5, di attuazione della L.R.
25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità
Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la
competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il
paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento (11).
3. L'Unità sanitaria locale di residenza
corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un
contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed
acqua per il funzionamento dell'impianto.
4. Il contributo predetto non può essere
superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a L.
100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente
rivalutabile in base all'aumento dell'indice I.S.T.A.T. ed è corrisposto sulla
base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal
dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente
responsabile, attestante la durata del trattamento (12).
(10) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(11) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 2,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(12) Comma così
modificato dal terzo comma dell'art. 2,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
Art. 3
Fornitura ai
nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici.
1. Ai fini della fornitura dei prodotti
aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono
equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. 1
luglio 1989, del Ministro della sanità.
2. Gli Enti competenti sono autorizzati a
fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli
uremici cronici.
3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel
prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista
per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.
Art. 4
Rimborso ai
nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in
Italia.
... (13).
(13) Articolo, prima
modificato dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23. e successivamente abrogato dal primo comma dell'art.
4,
L.R. 21 novembre 1996, n. 25.
Art. 5
Contributi ai
nefropatici in temporaneo soggiorno in altre Regioni o
all'estero.
1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno
in altre Regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie
private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in
temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti
convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di
tali Stati, è corrisposto, da parte della U.S.L. di residenza del nefropatico,
il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80% (14).
2. Il rimborso è corrisposto su richiesta
dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento
e le spese (15).
3. Nel caso di trattamento effettuato presso
strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta
deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare
l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate
esistenti nella Unità sanitaria locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di
temporaneo soggiorno.
(14) Comma così
modificato dal primo comma dell'art.4,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
(15) Comma così
modificato dal secondo comma dell'art. 4,
L.R.
4 luglio 1994, n. 23.
Art. 6
Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, le Unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo
sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.