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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
2
Data
08/01/1992
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 gennaio 1992, n. 4, S.O. La sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990 è stata pubblicata nella G.U., 1^ Serie Speciale, n. 21 del 23 maggio 1990. Legge abrogata dalla l.r. 21/94, art. 28
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO UNICO

 

Legge abrogata dalla l.r. 21/94, art.28

 

-(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 122 del 18-04-1996, Regione Puglia e Maulucci.

Corte dei Conti

Sez. Giur., sent. n. 40 del 31-03-1995, P.R. c. Lupo ed altri (p.d. 309254)

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 948 del 13-12-1993, E.R.S.A.P. c. Regione Puglia.

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 3379 del 17-06-2006 (ud. del 17-05-2006), A.G. c. Regione Puglia

 

 

Articolo unico

1. A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianità di cui all'art. 37 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R. 2 marzo 81, n. 22 è reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.

2. I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio.