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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
9
Data
03/04/1995
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Costituzione della Societa' Regionale trasporti - SRT SpA.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 18 aprile 1995, n. 39
Allegati
Nessun allegato

 



L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.

 

 

Art. 1
Regime giuridico.

[1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Società regionale trasporti - S.R.T. S.p.A.

2. La S.R.T. opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano regionale trasporti e per le finalità di cui al successivo art. 2.

3. Soci della S.R.T. possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.

4. Lo statuto della S.R.T. è approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale].

 

Art. 2
Finalità.

[1. La S.R.T. partecipa al capitale sociale delle:

a) società per azioni costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;

b) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;

c) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse locale, tramvie, filovie e metropolitane;

d) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;

e) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.

2. La S.R.T. assume le quote di partecipazioni associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) nei consorzi di trasporto pubblico.

3. La partecipazione della S.R.T. nelle società di cui al precedente comma 1 è minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.

4. La S.R.T., nell'ambito degli obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta regionale:

a) svolge, promuove e coordina l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;

b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo svolgimento dell'intermodalità;

c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;

d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica applicata ai trasporti]

 

Art. 3
Capitale sociale.

[1. Il capitale sociale della S.R.T. è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto E.R.P.T. e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo E.R.P.T., al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative]

 

Art. 4

Aumento capitale sociale.

[1. La S.R.T., appena costituita, procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all'atto della costituzione.

2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria]

 

Art. 5

Organi sociali.

[1. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dalla S.R.T.. La rappresentanza della Regione è designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per ciascun Consigliere.

2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della S.R.T. relaziona annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione economico- finanziaria.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della S.R.T. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa]

 

Art. 6

Norme transitorie.

[1. Alla sistemazione delle pendenze residuate dopo la cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto E.R.P.T. di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonché all'amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della S.R.T., ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilità di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto E.R.P.T. o di un dirigente dell'Assessorato ai Trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unità di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35]

 

Art. 7
Norma finanziaria.

[1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995].