Legge
abrogata dalla l.r.
34/2007,
art. 27
Vedi l'art. 1
della l.r.
2 marzo 1998, n. 10 "Modifiche alla l.r. 14 giugno 1996, n.
8"
ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La presente legge disciplina l' esercizio delle attivita'
professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all' art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto - legge 23 novembre 1991, n.
392.
ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono
congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita', ivi compresi i compiti di
assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27
dicembre 1977, n. 1084 e dal Decreto legislativo 17 marzo 1985, n.
111”Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e
i circuiti tutto compreso”:
a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni,
viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per
singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita
diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre
agenzie.*
*Comma così modificato dall’art. 2
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 3
(Attivita')
1. E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo
l' effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:
a) l' organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e
collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle
imprese nazionali ed estere che esercitano attivita' ditrasporto;
c) l' assistenza ai clienti, sia mediante l' attivita' di
accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e
stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e
tecnico;
d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in
genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi,
forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia
e all' estero;
e) la diffusione e la pubblicita' di iniziative turistiche
organizzate anche da altre agenzie di viaggi;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni
organizzati anche da altre agenzie di viaggi;
g) lettera soppressa
dall’art. 3
della l.r.
10/98.
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le
seguenti attivita' nel rispetto delle leggi che specificatamente le
regolano:
a) l' assistenza per il rilascio di passaporti e visti
consolari;
b) l' inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e
nell' interesse dei propri clienti;
c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di
trasporto individuale o collettivo;
d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di altri
titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
e) l' emissione, in nome e per conto di imprese di
assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle
cose trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine,
opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al
turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli,
fiere e manifestazioni;
h) l’organizzazione di convegni e congressi.*
*lettera aggiunta dall’art. 3
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 4
(Richiesta di autorizzazione)
1. L' esercizio delle attivita' di cui agli artt. 2 e 3 e'
soggetto all' autorizzazione regionale.
2. Comma soppresso
dall’art. 4
della l.r.
10/98.
3. La domanda diretta a ottenere l' autorizzazione all'
apertura e all' esercizio di un' agenzia di viaggi e turismo deve essere
presentata all' Assessorato regionale al turismo e contenere le seguenti
indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di societa', del suo legale
rappresentante;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal
richiedente;
c) denominazione dell' agenzia;
d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l' agenzia avra'
sede;
e) l' attivita' che l' agenzia intende svolgere e il periodo di
apertura, annuale o stagionale;
f) l' organizzazione e le attrezzature dell' impresa nonche' il
numero di addetti da impiegare nell' azienda (sedi proprie e di rappresentanza
in Italia e all' estero, mandanti eventualmente conferiti all' impresa da
ferrovie, societa' di navigazione marittima e area o da altri vettori
internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone, etc);
g) il possesso dei requisiti di onorabilita' e capacita'
finanziaria, di cui all' art. 3 del decreto - legge 23 novembre 1991, n.
392;
h) il possesso dei requisiti di capacita' professionali, di
cui al comma 1 del successivo art. 8, da parte della persona fisica
richiedente l’autorizzazione, e del direttore tecnico nel caso in cui il
richiedente non intenda prestare con carattere di continuita' ed esclusivita' la
propria opera nella agenzia.*
* Lettera così modificata dall’art. 4
della l.r.
10/98.
4. L’Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame
favorevole dell’istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente
documentazione:*
* periodo così modificato
dall’art. 4
della l.r.
10/98.
a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del
rappresentante legale in caso di societa'; qualora l' istante sia persona fisica
o giuridica straniera nulla - osta di cui all' art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) lettera soppressa
dall’art. 4
della l.r.
10/98.
c) certificato generale del casellario giudiziale del
richiedente,
o del rappresentante legale in caso di societa', e del
direttore tecnico;
d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune
della regione Puglia;
e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della
capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona
fisica richiedente l’autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il
richiedente non intenda prestare con carattere di continuita' ed esclusivita' la
propria opera nell' agenzia;*
*lettera così modificata dall’art. 4
della l.r.
10/98.
f) titolo di proprieta' dei locali in cui avra' sede l' agenzia
o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilita' dei locali medesimi;
g) certificato di vigenza della societa' da cui risulti il
nominativo del legale rappresentante;
h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore
tecnico a prestare con carattere di continuita', ed esclusivita' e
professionalita' la propria opera nella agenzia;
i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena
indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie non
inferiore a mq 30 e la disponibilita' di adeguati servizi igienico -
sanitari;*
* lettera così modificata dall’art. 4
della l.r.
10/98.
l) nota descrittiva dell' arredamento;
m) certificato antimafia del richiedente, o del rappresentante
legale in caso di societa', nonche' del direttore tecnico.*
* lettera così modificata
dall’art. 4
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 5
(Autorizzazione all' apertura)
1. L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio dell'
agenzia di viaggi e turismo e' concessa con decreto del Presidente della Giunta
regionale o dell’Assessore al turismo, se delegato, su conforme
deliberazione della Giunta medesima.*
*Comma così integrato dall’art.
5
della l.r.
10/98.
2. L' autorizzazione e' subordinata al nulla - osta della
competente autorita' di pubblica sicurezza per quanto attiene all' accertamento,
in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di societa', nonche'
in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e
12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 e successive
modificazioni.
3. La Regione, in occasione del rilascio dell' autorizzazione,
accertera' l' inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella
proposta gia' operanti sul territorio nazionale.
4. Non potra', in ogni caso, essere adottata dall' agenzia la
denominazione di Comuni o Regioni italiane.
5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'
autorizzazione e' subordinata al rilascio del nulla - osta dello Stato, ai sensi
dell' art. 58 del dpr 616/ 1977.
6. L' autorizzazione all' esercizio delle attivita' di cui all'
art. 2 e' subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base
alle leggi tributarie regionali vigenti e alla specificazione del tipo di
contratto con il direttore tecnico, se diverso dalla persona fisica
titolare di autorizzazione*
* Comma già modificato dall’art. 5
della l.r.
10/98 e così sostituito dall'art. 30
della l.r.
32/2001.
7. Comma soppresso
dall’art. 5
della l.r.
10/98.
8. In caso di cessione dell' agenzia, per atto tra vivi o
mortis causa, la prosecuzione della sua attivita' e' subordinata al rilascio di
autorizzazione regionale in favore del titolare della ditta individuale o del
legale rappresentante della societa', subentrati nella proprieta' dell' agenzia
ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacita' professionale.
9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del
rappresentante legale della società, avvenuta prima dell’entrata in vigore della
presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente
subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all’accertamento dei
requisiti di cui alla legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52.*
10. Sono altresì assoggettati soltanto all’accertamento dei
requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la
procedura per il rilascio dell’autorizzazione sia già stata avviata dal Settore
turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti Non
riconducibili agli istanti, prima dell’entrata in vigore della presente
legge.*
11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta
giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, è tenuta a iniziare
l’attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza
dell’autorizzazione concessa.*
12. A seguito di gravi motivi afferenti l’igiene pubblica e/o
l’ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata
dell’autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore
regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni
delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per
l’assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio, in zone
portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta
giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità
competenti.*
* I commi 9, 10, 11 e 12 sono stati così aggiunti dall’art. 5
della l.r. 10/98
ARTICOLO 6
(Deposito cauzionale)
1. Prima dell' emissione del decreto del Presidente della
Giunta regionale di autorizzazione all' esercizio, entro e non oltre venti
giorni dalla data di ricevimento dell' apposita comunicazione, l' imprenditore
deve versare all' Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione
di lire 75 milioni, se intende svolgere l' attivita' di cui alla lett a) dell'
art. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere l'
attivita' di cui alla lett b) del medesimo articolo.
2. La cauzione e' versata alla Regione in contanti o in titoli
di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche
mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa.
3. L' ammontare della cauzione di cui al comma 1 puo' con
deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all' aumento del costo
della vita rilevato in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. La cauzione e' vincolata per tutto il periodo di esercizio
dell' agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell' interessato, è
concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione
dell' attivita' dell' agenzia o dalla data di stipula di nuova polizza
fidejussoria.*
*Comma così integrato dall’art. 6
della l.r.
10/98.
6. La cauzione puo' essere destinata, con provvedimento della
Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che
riconosca la responsabilita' dell' imprenditore per il mancato esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei
confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza
assicurativa di cui all' art. 7.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all' art. 17,
disposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale
della somma parti all' ammontare della sanzione irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo l'
imprenditore dovra', entro sessanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'
autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Garanzia assicurativa)
1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dell' art. 6, l'
agenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell'
esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di
viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente u viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.*
*Comma così integrato dall’art. 7
della l.r.
10/98.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina,
con riferimento all’attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura
assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.*
* Comma così aggiunto dall’art. 7
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 8 *
(Capacita' professionale - Requisiti)
*Articolo così sostituito dall’art. 8
della l.r.
10/98.
1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia e
turismo, il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il
preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso
dei requisiti professionali previsti dall’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n.
217 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica”, da accertarsi mediante esame di
idoneità.
2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell’Unione
europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella
Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze E delle
attitudini generali, commerciali e professionali di cui all’art. 4 del decreto
Legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l’attività è
Stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle
attivita' svolte all’estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità
consolari.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria
attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola
agenzia, o filiale o succursale.
Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata,
in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all’art.
13, comma 1, della presente legge. Qualora una stessa persona fisica titolare di
autorizzazione sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni
di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo.
ARTICOLO 9*
(Esame di idoneita')
*Articolo già sostituito dall’art. 9
della l.r.
10/98 e così modificato dalla l.r.
32/2001.
1.*L’esame di idoneità verte:
a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta
multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di
una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;
b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita
commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata
composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova
pre-selettiva di cui alla lettera a).
La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i
compensi da erogare ai componenti della commissione.
*comma già sostituito
dall'art. 9
della l.r.
10/98 e dall'art. 30
della l.r.
32/2001e così ulteriormente sostituito dall’art. 38
della l.r.
14/2004.
2. Soppresso dall'art.
30
della l.r.
32/2001.
3. La commissione dell'esame di idoneità, nominata dalla Giunta
regionale per un triennio, è composta:
a) dal dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato,
con funzioni di presidente;
b) da due docenti di lingue e letterature straniere;
c) da un esperto nel settore di legislazione turistica,
geografia economica e turistica;
d) da un esperto nel settore amministrazione e organizzazione
delle agenzie di viaggio.*
*comma già sostituito dall'art. 9
della l.r.
10/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30
della l.r.
32/2001.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
regionale appartenente all’ottava qualifica o, in carenza, da istruttore
direttivo di settima qualifica.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della
Commissione viene nominato un supplente.
6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice
di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45.
7. Il superamento dell’esame di idoneità previsto dall’articolo
precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico. A
tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di
scuola media superiore.
ARTICOLO 10
(Chiusura temporanea)
1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea
dell' agenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare,
indicandone la durata, l' Assessore regionale al turismo.
2. L' Assessore regionale al turismo puo' autorizzare, su
domanda del titolare che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un'
agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; e' ammessa
una sola proroga non superiore a trenta giorni.
3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l' avviso di cui
al comma 1, o l' autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l' agenzia non sia
riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta
regionale delibera la revoca dell' autorizzazione. Il Presidente della Giunta
regionale o l’Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto.
*
*Comma così integrato
dall’art. 10
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 11
(Mutamenti dell' agenzia)
1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base
alla quale e' stata rilasciata l' autorizzazione di cui all' art. 5 della
presente legge, salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di
sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento
dell’autorizzazione a cura dell’Assessore al turismo, mediante annotazione in
calce al provvedimento autorizzativi, deve essere autorizzato con deliberazione
della Giunta regionale.*
* Comma così integrato dall’art. 11
della l.r.
10/98.
2. A tal fine ogni variazione deve essere preventivamente
comunicata all' Assessore regionale al turismo.
3. L' inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
puo' comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'
autorizzazione.
ARTICOLO 12
(Redazione e diffusione dei programmi di viaggio) *
* Titolo così integrato
dall’art. 12
dellal.r.
10/98.
1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale
illustrativo concernenti l' organizzazione di viaggi diffuso dalle agenzie di
viaggi e turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti e
diffusi in modo da fornire al pubblico un' informazione corretta e
completa.*
* Comma
così modificato dall’art. 12
della l.r.
10/98.
2. Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza
prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzato da agenzie di
viaggi e turismo deve contenere le seguenti indicazioni: *
* Comma così modificato
dall’art. 12
della l.r.
10/98.
a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed
eventuale acconto da versare all' atto dell' iscrizione;
e) quantita' e qualita' dei servizi forniti con particolare
riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti,
visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce; *
* lettera così modificata dall’art. 12
della l.r.
10/98.
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia
di viaggi e turismo;
u) periodo di validita' e data di prima diffusione del
programma;
l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all'
art. 7;
m) esatta denominazione dell' agenzia organizzatrice ed estremi
del relativo decreto autorizzativi regionale*.
* lettera così modificata dall’art. 12
della l.r.
10/98.
n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le
informazioni di carattere generale, in materia di visti e trasporti, necessarie
all’utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche
previste dai programmi di viaggio.*
* lettera così aggiunta
dall’art. 12
della l.r.
10/98.
3. Quando la durata del soggiorno e' espressa in giorno, dal
programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti
compresi nel periodo.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il
programma costituisce l' elemento di riferimento della promessa di servizi a
tutti i fini di accertamento dell' esatto adempimento.
4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni
della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio
(CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto
decreto legislativo definisce pacchetto turistico “tutto compreso” il
risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell’art. 7
del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del
“pacchetto turistico”.*
* Comma così aggiunto
dall’art. 12
della l.r.
10/98.
5. Comma soppresso
dall’art. 12
della l.r.
10/98 .
ARTICOLO 13
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello
nazionale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno
tre mesi che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali,
religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell' art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, le attivita' disciplinate dalla presente legge,
esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione
di cui all' art. 5.
2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere
i seguenti requisiti:
a) presenza operativa dell' associazione su tutto il territorio
nazionale con organizzazione e succursali in piu' Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell' esercizio delle
attivita' desumibili dai bilanci sociali, nonche' di qualsiasi dipendente da
soggetti e organismi esercenti attivita' imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di
democraticita';
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e
culturale della personalita' degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attivita' previste dal
presente articolo, devono trasmettere all' Assessorato al turismo della Regione
una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2
nonche' copie conformi dell' atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio
dell' ultimo esercizio.
4. Alle attivita' delle associazioni di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilita' e sugli obblighi
previsti dalla convenzione internazionale relativa i contratti di viaggi (CCV)
ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a
copertura delle responsabilita' assunte nei confronti dei propri soci con l'
organizzazione dei viaggi, per l' esatto adempimento dei programma.*
*Comma così modificato
dall’art. 13
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 14
(Gite occasionali)
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i
comitati, aventi finalita' politiche, culturali, religiose, sportive,
dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt 11 e 12 del CC non
rientranti nelle previsioni dell' art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro
e unicamente per i propri associati o appartenenti, l' effettuazione di viaggi,
devono avvalersi per l' organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie
di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e
pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di
diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di
partecipazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare
direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o
appartenenti, gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi e santuari, luoghi
di culto, monumenti patriottici, militari, ecc. in coincidenza di iniziative o
ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali.*
* Comma
così modificato dall’art. 14
della l.r.
10/98.
3. Non e' soggetta alle norme della presente legge
l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell' ambito dello
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
ARTICOLO 15
(Biglietterie)
1. Non sono tenuti a munirsi dell' autorizzazione di cui all'
art. 4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti
delle ferrovie dello Stato.
ARTICOLO 16
(Uso della denominazione)
1. E' fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'
autorizzazione regionale di cui all' art. 4 di utilizzare nella propria
denominazione o ragione sociale le parole << Viaggio >>, <<
Turismo >> e simili, nonche' le loro corrispondenti in lingue
straniere.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale,
chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita'
di organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della presente legge
senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa lire 10 milioni a lire 30 milioni.
2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o si
svolga l' attivita' fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione
dell' autorizzazione per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a
seconda della gravità delle violazioni e, in caso di recidiva, alla revoca della
stessa.*
* Comma
così modificato dall’art. 15 della l.r.
10/98.
3. Il titolare che, mediante scritti, stampati o qualsiasi
altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria
agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla
denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a
lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell' autorizzazione
regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500 mila a lire 2 milioni.
5. L' applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni
a lire 5 milioni.
6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a
quanto stabilito dall' art. 12 e' punita con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 6 milioni.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla
presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato reintegro
del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione
dell' effettuata rivalsa da luogo alla sospensione dell'autorizzazione e, in
caso di recidiva, alla revoca della stessa.
7 bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico
della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell’art. 9, comporta
a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione.*
* Comma così aggiunto dall’art. 15
della l.r.
10/98.
8. Le violazioni delle norme della presente legge sono
accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti
della Regione, in servizio presso l' Assessorato al Turismo, designati dall'
Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' dai
dipendenti regionali di cui all' art. 7
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 65.
9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate
dall' Assessorato regionale al turismo, che puo' avvalersi della collaborazione
degli enti turistici sub - regionali.
ARTICOLO 18
(Reclami)
1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino
irregolarita' nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta giorni
dalla fine del viaggio, documentato reclamo all' Assessore al turismo della
Regione, inviandone contestualmente copia all' agenzia interessata.
2. La persona fisica titolare dell' agenzia, a mezzo del
direttore tecnico, puo' comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni
dalla data di ricezione del reclamo al fine di intervenire nel procedimento
amministrativo per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2
dell’art. 17.*
* Comma così modificato dall’art. 16
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. Le agenzie di viaggi e turismo gia' autorizzate ai sensi
della legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi alle disposizioni di cui
ai precedenti artt 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena di decadenza dell' autorizzazione in possesso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto.
3. Comma soppresso
dall’art. 17
della l.r.
10/98.
ARTICOLO 20
(Abrogazione)
1. La legge
regionale 11 dicembre 1984, n. 52 e' abrogata.