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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
13
Data
18/07/1996
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 <>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 luglio 1996, n. 78.
Allegati
Nessun allegato

 



Titolo I

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17

 

ARTICOLO 1

Modifica  l’ art. della l.r. 17/93.

 

ARTICOLO 2

Modifica art. l’art. 3 della  lr n. 17/93.

 

ARTICOLO 3

Modifica .l’art. 7  della l.r. 17/93.

 

ARTICOLO 4

Modifica l’art. 10 della l.r. 17/93.

 

ARTICOLO 5

Modifica l’art. 13 della l.r. 17/93.

 

ARTICOLO 6

Abroga l’art. 22 della l.r. 17/93.

 

TITOLO II

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE

13 AGOSTO 1993, N. 17

 

ARTICOLO 7

(Finanziamento attivita' di recupero e raccolta differenziata)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce ogni anno i criteri per la destinazione e l' utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione ai sensi del comma 27 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La deliberazione e' pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e ne e' data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore diffusione.

2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni singoli e/ o associati, nelle forme di cui all' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e/ o dai Consorzi misti.

[3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall' Assessore all' ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell' Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti, strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico scientifico della lr n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna Amministrazione provinciale. ]*

 *Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.

[4. La Commissione avra' il compito di promuovere altresì:

- studi e programmazione delle attivita' di sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita' di rifiuti prodotti e della raccolta differenziata degli stessi;

- l' adeguamento dei regolamenti comunali per le attivita' di smaltimento e l' organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 3 dell' art. 10 della lr n. 17 del 1993.] *

Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.

ARTICOLO 8

(Siti impianti di smaltimento)

1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19 settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformita' delle localizzazioni gia' adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell' art. 9 della lr n. 17 del 1993.

2. E' data facolta' ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d' intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell' ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della rotazione.

3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di discarica controllata di cui al comma 5 dell' art. 9 della lr n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella gia' individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.

4. E' data facolta' al Comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell' ambito del medesimo territorio comunale, comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al precedente comma 1.

5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 devono essere effettuate in conformita' del decreto del Ministro dell' ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con l' osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.

 

ARTICOLO 9

(Situazioni di emergenza)

1. In situazioni di comprovata eccezionalita', l' Amministrazione provinciale competente per territorio provvede con procedura d' urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attivita' di esercizio degli impianti autorizzati di 1a categoria esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacita' massima gia' autorizzata su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l' impianto o dei soggetti giuridici titolari della gestione in conformita' dell' art. 6, lett d), del dpr n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti inquinati. Tale prosecuzione e' progettualmente definita mediante ampliamento e innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l' autorizzazione dovra' essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui all' art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL competente, fino all' entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.

2. Le volumetrie di discarica controllata, gia' previste dal piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento fino a un massimo del venti per cento con deliberazione del Consiglio comunale da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.

3. Gli impianti di discarica controllata di 1^ categoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all' esercizio ai sensi del dpr n. 915 del 1982, della lr n. 30 del 1986 e della legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all' esaurimento delle volumetrie progettuali gia' approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km 2 dai punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.

 

ARTICOLO 10

1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere capacita' di smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.

 

ARTICOLO 11

1. I Comuni devono prioritariamente individuate le soluzioni di recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul territorio.

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.