Legge
da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r.
8/2006, art.
3
Art. 1
(Proroga dei termini)
1. Il termine
disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi
non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è prorogato al 30 giugno 2001. (1)
(1) Il termine è stato ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2001 dall'art. 1,
L.R.
4 settembre 2001, n. 25.