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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
8
Data
03/04/2006
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 44 suppl. del 6 aprile 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I



Art. 1
Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica.

1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuenza e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, provvede a erogare, a titolo di ulteriori anticipazioni, le somme occorrenti a far fronte:

a) alle spese di funzionamento;

b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (1);

c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese per la fornitura dell'acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l'alimentazione agli impianti

irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi (2);

d) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche (3);

e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente già in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 2005 o che andrà in quiescenza entro la fine del corrente

anno limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell'esodo incentivante alla data del 31

dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo (4).

2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta, con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto farà carico alla dotazione finanziaria del capitolo 112097 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

4. Alla spesa necessaria per far fronte alle erogazioni delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112094 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

5. Agli oneri necessari per far fronte alle somme da erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto si provvede mediante una variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, prelevando la somma di euro 20 mila dal capitolo 112093/06, in termini di competenza e di cassa e iscrivendola al capitolo 112097 del bilancio medesimo.

 

(1) Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(2) La presente lettera, già sostituita dall'art. 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 19, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 6, comma 5, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, della suddetta L.R. n. 10/2009). Il testo precedente era così formulato: «c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese (AQP) per la fornitura dell'acqua sia all'Ente nazionale elettricità (ENEL) per la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi.».

(3) Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(4)  Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

Art. 2
Sospensione elezioni.  ( 5)

 

[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2006. ]

( 5) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. o)

 

Art. 3
Proroga termini legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18. Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee. Modifiche all'articolo 15, comma 1 - norme di carattere generale), come prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 9 e dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica, ai sensi dell'articolo 23-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), viene prorogato alla data del 30 giugno 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.