Art. 1
Anticipazioni finanziarie ai
Consorzi di bonifica.
1.
La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 2
della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie
in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei
piani di contribuenza e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei
Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi,
provvede a erogare, a titolo di ulteriori anticipazioni, le somme occorrenti a
far fronte:
a)
alle spese di funzionamento;
b)
al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato (1);
c)
al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese per la fornitura
dell'acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per
l'alimentazione agli impianti
irrigui
e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi (2);
d)
al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio
all'Unione regionale delle bonifiche (3);
e)
al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente già in quiescenza
fino alla data del 31 dicembre 2005 o che andrà in quiescenza entro la fine del
corrente
anno
limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e degli altri
emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell'esodo incentivante alla
data del 31
dicembre
2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo (4).
2.
Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta, con potere di
riscossione delle somme e di pagamento delle stesse, il quale potrà avvalersi di
una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario
ad acta e ai componenti della struttura di supporto farà carico alla dotazione
finanziaria del capitolo 112097 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.
3.
I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi
ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4.
Alla spesa necessaria per far fronte alle erogazioni delle anticipazioni di cui
al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di
cassa, al capitolo 112094 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006.
5.
Agli oneri necessari per far fronte alle somme da erogare al Commissario ad acta
e ai componenti della struttura di supporto si provvede mediante una variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, prelevando la somma
di euro 20 mila dal capitolo 112093/06, in termini di competenza e di cassa e
iscrivendola al capitolo 112097 del bilancio medesimo.
(1) Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente
lettera, l'art. 11,
comma 3, L.R.
2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6,
comma 4, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(2) La
presente lettera, già sostituita dall'art. 3,
L.R.
2 luglio 2008, n. 19, è stata poi
nuovamente così sostituita dall'art. 6,
comma 5, L.R.
30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per
gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma
3, L.R.
2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6,
comma 4, della suddetta L.R.
n. 10/2009). Il testo precedente era
così formulato: «c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese
(AQP) per la fornitura dell'acqua sia all'Ente nazionale elettricità (ENEL) per
la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per
l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi.».
(3) Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente
lettera, l'art. 11,
comma 3, L.R.
2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6,
comma 4, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(4)
Lettera così modificata dall'art. 17,
comma 3, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Vedi anche, per
gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11,
comma 3,
L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6,
comma 4, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 2
Sospensione elezioni.
( 5)
[1.
I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica
Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova
legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e,
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2006. ]
( 5) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c.
1, lett. o)
Art. 3
Proroga termini legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26.
1.
Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18. Disposizioni in materia di
ricerca e utilizzazione di acque sotterranee. Modifiche all'articolo 15, comma 1
- norme di carattere generale), come prorogato dall'articolo 1
della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, dall'articolo 1 della legge
regionale 15 gennaio 2001, n. 9 e dall'articolo 1
della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 25, per la richiesta di
concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda
artesiana e freatica, ai sensi dell'articolo 23-quater della legge 23 febbraio
2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), viene prorogato alla data del
30 giugno 2006.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.