(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19,
comma 1, lettera c), L.R.
8 marzo 2007, n. 2.
Art. 1
Finalità.
[1. La
presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni e le modalità organizzative
relative agli interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle
aree industriali e a quelle ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 2
Esercizio delle funzioni.
1. L'esercizio delle funzioni amministrative e
dei compiti inerenti la definizione, l'attrezzamento e la gestione delle aree
industriali previste dal piano urbanistico generale e la promozione delle
condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive
sono attribuiti ai comuni, che li svolgono, anche attraverso le forme
associative previste dal Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nel quadro della programmazione economica regionale e degli
indirizzi strategici di settore e territoriali.
2. La Giunta regionale prevede, in sede di
approvazione di piani e programmi regionali a valenza pluriennale,
l'attribuzione di risorse per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni
amministrative a essi conferite, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità.
3. In particolare, i comuni provvedono:
a) a fornire servizi informativi agli
operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare
attività produttive nella regione, per offrire i vantaggi localizzativi nella
regione con particolare riferimento a quelli riguardanti le agevolazioni e gli
incentivi regionali, nazionali e comunitari e le modalità per facilitare
l'accesso alle stesse;
b) a individuare a livello territoriale e
settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di investimenti
economici e di creazione di imprese;
c) a sviluppare opportune azioni e iniziative
di marketing territoriale per incoraggiare la localizzazione di nuove attività
produttive nella regione;
d) a individuare e selezionare imprenditori
disponibili per investimenti sul territorio regionale, favorendo anche accordi
tra investitori e imprenditori locali;
e) agli studi, ai progetti e alle iniziative
per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
f) a sviluppare ricerca tecnologica,
progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di
assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al
rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di
assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e
all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
g) all'acquisizione e alla progettazione di
aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale
per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché
all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
h) alla vendita, all'assegnazione e alla
concessione alle imprese di lotti di aree attrezzate. A tal fine, con proprio
atto individuano le aree e i criteri per l'assegnazione;
i) per le aree attrezzate programmate dagli
stessi, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alle aree
attrezzate per insediamenti produttivi, delle infrastrutture e delle opere per
il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo
predisposta.
4. I comuni possono, altresì, provvedere a:
a) costruire in aree attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali
all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
b) vendere, locare e concludere operazioni di
locazione finanziaria a favore delle imprese per fabbricati e impianti in aree
attrezzate;
c) realizzare e gestire aree produttive,
artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto o destinati a centri e servizi
commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti
urbanistici comunali;
d) realizzare e gestire impianti tecnologici
per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri
impianti a rete;
e) recuperare gli immobili industriali
preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di
programmi di reindustrializzazione;
f) acquistare o vendere energia elettrica da e
a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni delle imprese;
g) realizzare e gestire laboratori attrezzati
per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria,
rifiuti e rumori;
h) determinare e riscuotere i corrispettivi
dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione
degli impianti;
i) riscuotere le tariffe e i contributi per
l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti.
5. La redazione e approvazione del piano
urbanistico esecutivo o sue varianti e l'acquisizione di terreni, nonché la
realizzazione di opere nelle aree industriali sono effettuate applicando la
disciplina di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 3
Procedimento e obiettivi della
pianificazione territoriale di settore.
1. La Giunta regionale, anche su richiesta di
uno dei Comuni territorialmente interessati e sentiti tutti gli altri Comuni che
rientrano nel medesimo territorio, adotta i piani di cui all'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le
relative varianti, nonché i piani degli agglomerati industriali
attrezzati perseguendo prioritariamente gli obiettivi del recupero e riuso del
patrimonio edilizio esistente ai fini di uno sviluppo ecosostenibile e del
superamento dei fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale (2).
2. I piani di cui al comma 1 sono depositati
presso la segreteria di ciascun Comune interessato e, dell'avvenuto deposito, è
data notizia mediante pubblicazione di avviso su due quotidiani a diffusione
provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici (3).
3. Entro sessanta giorni dalla data del deposito chiunque abbia interesse
può presentare proprie osservazioni anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (4).
4. Entro i successivi sessanta giorni la
Giunta regionale si pronuncia sulle osservazioni di cui al comma 3 e approva
definitivamente i piani (5).
5. Per un periodo di due anni decorrenti dalla
data di adozione dei piani di cui al comma 1, i comuni interessati sospendono
ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con i
piani stessi (6).
(2) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
(3) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
(4) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
(5) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
(6) Vedi, anche, la L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 69 del 02-03-2004
Art. 4
Gestione delle infrastrutture e
oneri di urbanizzazione.
1. Annualmente il Comune, sulla scorta dei
risultati del precedente esercizio, determina canoni, prezzi e tariffe per la
fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area industriale.
2. I comuni, ogni tre anni, determinano
altresì i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi di gestione
e manutenzione delle opere e degli impianti in uso comune alle aziende
insediate. Sono a carico del Comune i costi di gestione e manutenzione di opere
e impianti di uso pubblico.
3. Qualora i comuni non adempiano alle
precedenti prescrizioni, la Regione assume proprie determinazioni
sostitutive (7).
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 2
marzo 2004, n. 69, (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10,
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.
Art. 5
Attività normativa.
1. La Giunta regionale, con uno o più
regolamenti di delegificazione, che si attengono ai princìpi della
semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, nonché i
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, definisce:
a) le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
b) i criteri di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di
soggetti pubblici e privati, anche costituiti nelle forme previste dalla vigente
legislazione per la gestione dei servizi pubblici locali;
c) le modalità di acquisizione dei terreni
compresi nelle aree industriali, nei limiti previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998;
d) l'individuazione, in forma partecipata con
gli enti locali interessati, delle aree di cui alle precedenti lettere secondo i
criteri e le priorità previste dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n.
112/1998;
e) i processi di armonizzazione e
semplificazione delle disposizioni regionali di settore e dei relativi
procedimenti, nonché procedure di accelerazione per il ricorso a forme di
partecipazione o concertazione negoziata;
f) i criteri e le modalità per l'esercizio del
controllo strategico settoriale e del controllo sull'attività amministrativa,
così come previsto dalla legislazione vigente, nonché per l'esercizio del
controllo di gestione finanziaria e della valutazione costi-benefìci.
Art. 6
Attività di promozione e sviluppo
industriale e di sostegno alle imprese.
1. L'attività di promozione generale per lo
sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, richiedente l'unitario
esercizio di funzioni a livello regionale, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/1998,
rimane di competenza della Regione ed è svolta dalla Finpuglia S.p.A. nel quadro della programmazione generale di
settore e degli indirizzi di politica industriale e territoriale determinati
dalla Regione, anche al fine di sostenere l'azione in materia degli enti locali.
2. Nel quadro generale di crescita della
produzione industriale e delle attività a essa collegate, Finpuglia S.p.A., nelle forme e con gli obiettivi indicati
dalla Giunta regionale e in armonia con gli strumenti di programmazione
territoriale, industriale e di marketing internazionale:
a) promuove piani e progetti di sviluppo
generale con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale e al
riutilizzo delle aree produttive eventualmente dimesse;
b) promuove l'attività di consulenza e
assistenza per la nascita di nuove iniziative industriali e per il loro
consolidamento;
c) indica il tipo, la qualità e la quantità
dei servizi generali necessari per sostenere l'apparato produttivo delle imprese
minori;
d) realizza iniziative per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei
giovani imprenditori, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione nelle
aziende di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
e) acquisisce, esamina e promuove, in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con quelle delle Camere di
commercio, studi e ricerche sui mercati esteri per la individuazione di nuovi
investitori o di nuovi sbocchi per le produzioni regionali;
f) definisce, aggiorna e attiva un programma
di marketing mirato.
Art. 7
Organi straordinari per il
trasferimento di funzioni.
1. Le funzioni esercitate ai sensi
della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31, dagli enti pubblici economici di cui
all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono attribuite ai
Comuni competenti per territorio.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1, la Giunta regionale nomina, con atto deliberativo adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario
regionale per ogni Consorzio, dichiarando la contestuale cessazione dalla carica
dei Commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (8).
3. Con lo stesso provvedimento la Giunta
regionale nomina, altresì, i Collegi dei revisori dei conti, composti da tre
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, individuandoli tra i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
(8) Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 8
Trasferimento delle funzioni (9).
1. Ciascun Commissario regionale, entro
novanta giorni dalla data dell'insediamento, trasmette all'approvazione della
Giunta regionale il proprio programma operativo con l'indicazione del tempo
necessario alla sua realizzazione. Tale programma dovrà contenere:
a) la liquidazione della situazione debitoria
certa risultante dagli atti amministrativi e contabili del Consorzio;
b) la rappresentazione analitica di tutti i
rapporti in sofferenza o in contenzioso, con l'indicazione delle risorse
necessarie alla loro generale definizione e liquidazione;
c) il trasferimento ai Comuni interessati
delle funzioni, dei beni patrimoniali mobili e immobili e del personale
collegato all'esercizio delle stesse. Analogamente si procede per ogni rapporto
giuridico e per le relative risorse finanziarie connessi ai beni in corso di
acquisizione;
d) il trasferimento ad altri soggetti di
particolari opere e impianti e del personale addetto, in ottemperanza alla
vigente normativa di settore o a specifica indicazione della Regione.
Analogamente si procede, come per la lettera c), se opere e impianti sono in
corso di acquisizione;
e) la rescissione non gravosa di qualsiasi
rapporto giuridico collegato all'esercizio delle funzioni trasferite.
2. In nessun caso il programma operativo o la
sua attuazione potrà far gravare sui soggetti destinatari delle funzioni
trasferite, né direttamente né indirettamente, i debiti facenti capo alle
gestioni pregresse degli enti pubblici economici.
(9) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 9
Soppressione e liquidazione dei Consorzi.
1. La Giunta regionale, con apposito atto
deliberativo, può dichiarare la soppressione dei Consorzi per lo sviluppo
industriale e per i servizi reali alle imprese presenti sul territorio
regionale, affidando al Commissario regionale nominato ai sensi dell'articolo 7
i poteri propri di Commissario liquidatore, determinando le fasi e le modalità
della liquidazione con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei poteri di
Commissario liquidatore.
2. Il Commissario regionale investito dei
poteri di Commissario liquidatore provvede a elaborare e approvare il piano di
liquidazione da attuarsi secondo le norme e le procedure previste dal codice
civile, nonché alla ordinaria gestione dell'ente, assicurando:
a) la rescissione, anche in via anticipata,
purché senza aggravio finanziario, dei contratti di lavoro a tempo determinato
del personale dipendente, curando la definizione di tutti gli adempimenti di
natura retributiva, fiscale e previdenziale;
b) la rescissione, anche in via anticipata,
purché senza aggravio finanziario, dei contratti di locazione di beni mobili e
immobili, di fornitura di beni, di opere, di servizi, di collaborazione
professionale, di non immediata e fondamentale necessità per l'espletamento
delle procedure e delle attività di liquidazione dell'ente, motivandone il
mantenimento ed espletando ogni utile iniziativa volta al ridimensionamento
dell'onere finanziario di ciascuno di essi;
c) il trasferimento a enti locali o, in
subordine, ad altri enti pubblici, mediante appositi atti convenzionali, delle
attività progettuali, realizzative ed esecutive di
piani, di progetti e di incarichi già nella titolarità dell'ente, acquisiti sia
in forma diretta che mediante affidamento da parte della Regione, dello Stato,
dell'Unione europea; nell'atto convenzionale di trasferimento, ove necessario,
può essere previsto il mantenimento, in capo all'ente, della gestione
amministrativa e della rendicontazione amministrativa di quanto oggetto
dell'atto convenzionale;
d) la gestione ordinaria e manutentiva ordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'ente, direttamente impiegato per l'espletamento dell'attività
amministrativa di liquidazione;
e) l'alienazione non gratuita degli arredi,
mobilio, suppellettili, beni mobili registrati e attrezzature d'ufficio non
necessari allo svolgimento dell'attività di liquidazione, ovvero il conferimento
gratuito degli stessi o parte di essi agli enti locali, ad associazioni e
organizzazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, purché senza
alcun onere finanziario a carico dell'ente;
f) la ricognizione e la dichiarazione di
inalienabilità, con apposito e singolo atto deliberativo, di ciascuna unità
immobiliare di proprietà o nella disponibilità dell'ente, comprese le relative
pertinenze, che per sua natura, condizione giuridica o vincolo di destinazione
non possa rientrare tra quelle oggetto della procedura di cui alla lettera e);
le unità immobiliari ricognite e dichiarate
inalienabili, in uno alle relative pertinenze e alle opere su di esse
insistenti, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo di
cui innanzi, saranno acquisite al patrimonio della Regione o degli enti locali
titolari delle funzioni amministrative, mediante la sottoscrizione di tutti gli
atti necessari, alla cui cura e perfezionamento provvederà il commissario
liquidatore di intesa rispettivamente con il dirigente del settore
amministrativo regionale o dell'ente locale, competente in materia di
patrimonio;
g) il pagamento dei debiti e delle
obbligazioni esistenti alla data della dichiarazione di messa in liquidazione
dell'ente, secondo le risultanze contabili e patrimoniali, previa verifica e
accertamento della effettiva esistenza e consistenza di ciascuno di essi e,
comunque, dopo aver esperito apposita azione di determinazione, in accordo con
la parte creditrice, di modalità e tempi di pagamento connessi all'effettiva
disponibilità delle somme derivanti dalle operazioni di alienazione del
patrimonio immobiliare.
Art. 10
Personale degli enti pubblici
economici.
1. Il personale degli enti pubblici economici
soppressi è trasferito agli enti locali titolari delle funzioni e compiti
conferiti ai sensi della presente legge.
2. L'inquadramento presso gli enti locali del
personale degli enti economici soppressi avviene sulla base della tabella di
equiparazione, contenuta nel piano operativo di cui all'articolo 8, tra la
qualifica posseduta e quella corrispondente prevista per il comparto degli enti
locali e dalla relativa normativa in materia di contratti di lavoro, compresi
gli istituti di incentivazione all'esodo.
Art. 11
Norme finali e abrogazione di
legge.
1. La legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 "Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317" è
abrogata.
2. La Giunta regionale fissa gli indirizzi e i
parametri di riferimento per la individuazione, ai sensi dell'articolo 36
della L. n. 317/1991 e successive modificazioni, dei sistemi produttivi
locali ivi compresi quelli che per la loro specializzazione corrispondono alla
definizione di "Distretto industriale".
3. La Giunta regionale, inoltre, con apposito
regolamento individua i compiti e le attività che i Distretti industriali e i
sistemi produttivi locali possono svolgere sul proprio territorio di riferimento
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale individua i sistemi
produttivi locali per il tramite di Finpuglia ai sensi
dell'articolo 6 della presente legge.
Art. 12
Norma finanziaria.
1. L'attività di promozione e sviluppo
industriale e di sostegno alle imprese di cui all'articolo 6 è svolta sulla base
di specifici stanziamenti determinati in sede di approvazione dei bilanci
annuali di previsione.
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R.
8 marzo 2007, n. 2.