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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2003
Numero
3
Data
19/02/2003
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 'Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia' e successive modificazioni.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia dell'11 febbraio 2003, n. 16
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

Art. 1

(Soppressione del fondo di previdenza)

 

1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Puglia, istituito con legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni, è soppresso.

 

2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.

 

4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale.

 

Art. 2

(Determinazione e decorrenza delle trattenute mensili)

 

 1. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento dei contributi mensili per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato, dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità consiliare.

 

2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio e di reversibilità.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili per l'assegno vitalizio e di reversibilità sono determinate nella misura del 22 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3.

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 2003, si fa fronte come segue:

 

a) per il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4 dell'articolo 1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1020 dell'unità previsionale di base 1.1 "Consiglio regionale", da iscrivere al capitolo di nuova istituzione "Ripiano disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui all'articolo 1 della l.r. 13/1972 e successive modificazioni" della u.p.b. 1.1;

 

b) per le competenze dell'assegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni 120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione "Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2003), finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova istituzione "Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per l'assegno vitalizio e di reversibilità (legge regionale n. 3 del  7 febbraio 2003)" e per euro 3 milioni 990 mila mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1020 della u.p.b. 1.1 "Consiglio regionale".

 

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

 

Art. 4

(Abrogazioni)

 

1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

                  

 

                   Data a Bari, addì 7 febbraio 2003