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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1991
Numero
5
Data
25/06/1991
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' anno finanziario 1991 e Bilancio Pluriennale 1991- 93.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 giugno 1991, n. 120, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

ARTICOLO 1

Stato di previsione dell' entrata

1. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche' delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l' anno finanziario 1991, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati per l' esercizio finanziario 1991 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

ARTICOLO 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1991 allegato alla presente legge.

ARTICOLO 4

Elenco delle spese obbligatorie

1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le spese elencate nell' allegato alla presente legge.

ARTICOLO 5

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa e' determinato per l' anno 1991 in Lire 245.064.551.816 ed iscritto al cap. 111020.

ARTICOLO 6

Sanita'

1. Il piano di riparto della spesa sanitaria e' approvato dal Consiglio regionale.

2. Le quote del fondo sanitario trasferite dallo Stato sono utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle spese relative alle funzioni sanitarie esercitate dalla Regione a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Fermo il disposto dell' art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione delle competenza dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale alla Sanita' se delegato, norma dell' art.64 della legge regionale di contabilità 30/05/77, n. 17.

4. Fino all' approvazione del Piano Sanitario Regionale e' fatto divieto di procedere a nuovi finanziamenti sia per quanto concerne l' assistenza convenzionata esterna (specialistica e diagnostica strumentale) che per attivita' assistenziali in day hospital, per ulteriori posti letto in case di cura private, e per l' assistenza riabilitativa.

5. Sono altresì vietate le autorizzazioni regionali relative ad ampliamenti, a trasformazioni delle tipologie assistenziali e a mutamenti di titolarita' delle convenzioni attualmente in atto, per tutti i settori indicati nel precedente 4° comma.

6. Deroghe a quanto previsto nei precedenti commi 4° e 5° sono consentite solo nell' ambito di azioni programmate, progetti obiettivo o programmi settoriali attinenti l' organizzazione ospedaliera e dei servizi, in presenza di dimostrare motivazioni di necessita' e urgenza determinate da accertate carenze nell' assistenza e con la certezza della effettiva copertura finanziaria e recependo gli indirizzi che saranno definiti dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

Servizi Sociali

1. Il quarto comma dell' art. 11 della l.r. 17 aprile 1990, n. 11 e' soppresso. In conseguenza, i commi 2° e 3° dello stesso vanno intesi come riferiti al 100% della disponibilita' finanziaria indicata nel relativo capitolo del Bilancio - parte spesa  <<Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per la gestione dei servizi socio - assistenziali >>.

ARTICOLO 8

Edilizia residenziale

1. Entro il limite di impegno delle disponibilita' finanziarie maturato a favore della Regione Puglia presso la gestione speciale per l' edilizia residenziale pubblica della Cassa DDPP per la costruzione di alloggi assistiti da agevolazioni in conto interessi nel rispetto della normativa tecnica e finanziaria prescritta dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale e' autorizzata ad inserire nei programmi stanziati dal Ministero dei LLPP (Comitato per l' Edilizia Residenziale - CER) i programmi gia' avviati in conto di anticipazione operativa e finanziaria in base alla LR 9 febbraio 1991, n. 16 ed in base all' art. 10 della LR 17 aprile 1984, n. 17, per la parte di ammortamento residuale dei mutui contratti.

2. La Giunta regionale e' autorizzata ad impiegare le disponibilita' finanziarie attribuite alla Regione Puglia per contributi in conto capitale a favore di nuclei familiari pugliesi dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 2 comma 12, per la concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 25/ 3/ 1986, n. 8, art. 9, gia' definite con provvedimenti esecutivi.

ARTICOLO 9

Annualita' a carico del bilancio autonomo

1. La situazione debitoria della Regione risultante al 31/12/1990, accertata a termini della l.r. 23/1/1991, n. 1, sara' risanata con mezzi straordinari nel corso degli esercizi 1991- 1992- 1993 mediante un apposito piano finanziario di risanamento.

2. Per le annualita' a carico del bilancio autonomo della Regione per gli anni 1991- 1992- 1993, verra' convenuta specifica moratoria con gli Istituti di Credito; alla spesa per gli interessi derivanti dalla ottenuta moratoria - e relativa all' anno 1991 - si fa fronte con lo stanziamento di L. 26 miliardi previsto dal cap. 1121020 dello stato di previsione della spesa.

3. Con provvedimenti legislativi regionali saranno determinati le fonti e gli importi dei mezzi finanziari straordinari reperiti nel triennio 1991/1993 e destinati alla copertura della situazione debitoria di cui al primo comma.

 

ARTICOLO 10

 

Spese continuative o ricorrenti

1. Le autorizzazioni di spesa per l' anno finanziario 1991 che regolano attivita' ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell' allegato stato di previsione della spesa stessa.

ARTICOLO 11

Riduzione di limiti di impegno

1. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sui limiti di impegno di spesa autorizzati da leggi regionali a carico delle entrate senza vincolo di destinazione del bilancio autonomo regionale non possono ulteriormente essere utilizzate.

2. I limiti di impegno di cui al comma precedente sono ridotti all' ammontare effettivamente utilizzato al 31 dicembre 1990.

3. A partire dal 1991 e' vietata l' attivazione di nuovi programmi in annualita' a carico del bilancio autonomo della Regione.

ARTICOLO 12

Spese per investimenti di sviluppo finanziati con fondi dello Stato e della Comunita' Europea

1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunita' Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1991.

ARTICOLO 13

Interventi del Programma Operativo Plurifondo ( POP). Regolamento CEE 20 52/88.

1. Gli stanziamenti dei capitoli relativi a spese per gli interventi del Programma Operativo Plurifondo ( POP) possono essere attivati solo dopo l' approvazione programmatica e finanziaria da parte di competenti organismi comunitari.

ARTICOLO 14

Fondo globale

1. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 un Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in Settori di intervento dotato dello stanziamento di L. 25.000.000.000.

2. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 il << Fondo per l' attuazione della disposizione recata  all'art. 2 bis della legge n. 403/90 di conversione del DL n. 310/ 90 >> al cap. n. 0552018, con lo stanziamento di  L.1.000.000.000. Detto stanziamento va attivato con apposita legge regionale.

ARTICOLO 15

Regolarizzazioni contabili

1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell' autorizzazione dell' esercizio provvisorio del bilancio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, sono trasferite, a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 approvato dalla presente legge.

ARTICOLO 16

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, ad apportare nel corso dell' esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l' iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma e' trasmessa dalla Giunta al Consiglio perche' ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.

ARTICOLO 17

Bilancio pluriennale

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1991- 1993 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALEGATO  OMESSO