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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
19
Data
12/12/1989
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Mantenimento in servizio dei dipendenti della Regione Puglia per il raggiungimento dell' anzianita' utile minima ai fini del trattamento di quiescenza.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 gennaio 1990, n. 4, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

1. I dipendenti della Regione Puglia che al compimento del 65° anno di eta' non abbiano raggiunto il minimo di anzianita' utile ai fini del trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta'.

ARTICOLO 2

1. Le disposizioni di cui al precedente Art. 1 hanno validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al personale degli Enti strumentali della Regione Puglia.

ARTICOLO 3

1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato preventivamente in 50.000.000 per l'anno 1989, graverà sul capitolo 0003020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e indennità di turno legge regionale n. 18/1974 ed oneri rivenienti dall'applicazione art. 4 della legge n. 23/1974, legge regionale n. 16/1980, legge regionale n. 22/1981, legge regionale n. 26/1984 e successive modificazioni, compresi oneri previdenziali ed assistenziali S.O.", del bilancio di previsione 1989 e per gli anni successivi sui capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.