ARTICOLO 1
1. I dipendenti della Regione Puglia che al compimento del 65°
anno di eta' non abbiano raggiunto il minimo di anzianita' utile ai fini del
trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i
ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il
periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e,
comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta'.
ARTICOLO 2
1. Le disposizioni di cui al precedente Art. 1 hanno validita'
dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al
personale degli Enti strumentali della Regione Puglia.
ARTICOLO 3
1. L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della
presente legge, valutato preventivamente in 50.000.000 per l'anno 1989, graverà
sul capitolo 0003020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale
di ruolo e non ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali
e indennità di turno legge
regionale n. 18/1974 ed oneri rivenienti dall'applicazione art. 4
della legge n. 23/1974, legge
regionale n. 16/1980, legge
regionale n. 22/1981, legge
regionale n. 26/1984 e successive modificazioni, compresi oneri
previdenziali ed assistenziali S.O.", del bilancio di previsione 1989 e per gli
anni successivi sui capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.