IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei Regolamenti regionali;
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Vista la L.R.
4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le
direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in
applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli
indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
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Visto l'art. 5 del suddetto
Regolamento Regionale che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle
grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area
provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi
nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore
del Regolamento stesso;
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Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 571 del 17/04/2003, con la quale si propone la sospensione degli
effetti delle norme concernenti le grandi strutture di
vendita;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1
Sono sospesi fino al 31 maggio 2003 gli effetti
del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5
e alle norme ad esso collegate (1).
Il presente regolamento regionale è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell' art.
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 Aprile 2003
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.