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Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
5
Data
03/05/2001
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizione dei compensi spettanti.
Note
Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1., Pubblicato nel B.U. R. Puglia 4 giugno 2001, n. 81.
Allegati

 



Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Vista la deliberazione G.R. n. 446 del 12/04/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’accesso all’elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici. Determinazione dei compensi;

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

 

 

EMANA

 

 

Il seguente regolamento:


 

Art. 1

Elenco regionale degli istruttori e dei Periti delegati tecnici.

[1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/1998 è istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L'Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte e separate:

a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;

b) sezione storico-giuridica: istruttori.

3. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione tecnica, ciascun aspirante deve:

- essere regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico;

- presentare un dettagliato curriculum di attività professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza;

- per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già espletato incarichi prima del 28 gennaio 1998 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 7/1998 e copia dell'attestazione finale.

4. Per essere iscritto all'Elenco regionale, Sezione storico-giuridica, è necessario che l'aspirante dimostri attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale così come meglio specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

5. La gestione dell'elenco è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Ufficio Usi Civici di Bari. La domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale diretta al Presidente della Giunta regionale - per il tramite dell'Assessore regionale all'Agricoltura - dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da:

1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili;

c) carichi pendenti;

d) indicazione della residenza;

e) iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla 1 sezione dell'elenco);

f) curriculum vitae professionale;

2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità specifica acquisita in materia di usi civici. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 2

Gestione dell'elenco.

[1. La costituzione e la gestione dell'elenco è affidata ad apposita commissione, costituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, composta da:

a) dal Dirigente di Settore o suo delegato, quale Presidente;

b) da un Dirigente di Ufficio del Settore Agricoltura;

c) dal Dirigente dell'Ufficio Usi Civici;

d) da due esperti nella materia, uno per la sezione tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati dalla Giunta regionale;

2. La Commissione, costituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato nell'incarico per altri cinque anni.

3. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della Giunta regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e funzione.

4. Per l'affidamento degli incarichi si applica il principio della rotazione tra gli iscritti. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 3

Redazione della Perizia.

[1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare: uno cartaceo e uno informatizzato.

2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo della parcella sarà così determinato:

a) Rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi, soggiorno e n. due pasti al giorno.

I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro.

b) Compenso forfettario di £. 6.000 per ettaro di superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di eventuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della relativa superficie.

3. (annullato). ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1


Art. 4

Compenso agli Istruttori e ai Periti.

[1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a carico del Comune interessato.

2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con provvedimento del Dirigente del Settore competente, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Usi Civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.

3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno".

5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi dal Comune si confermano tutti i criteri contenuti nel R.D. n. 2180 del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.

6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte dell'Ufficio Usi Civici, a seconda la gravità degli errori commessi dall'istruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del Dirigente di Settore.

7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacazioni l'importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio.

8. È, altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i comuni interessati alle operazioni da compiersi.

9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza immediata dall'incarico.

10. La liquidazione della parcella professionale potrà essere liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle operazioni eseguite.

11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici, liquidate dal Comune interessato.]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 5

Compiti dell'istruttore. Spettanze.

[1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.

2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del R.D. n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:

a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'Ufficio Usi Civici debba provvedere;

d) per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dalla Regione Puglia.

3. Il compenso spettante all'istruttore può essere definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico assegnato.

4. L'istruttore può essere liquidato a cottimo, ove si concordi preventivamente con il responsabile dell'Ufficio regionale il compenso spettante per l'incarico da svolgere.

5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.

6. Il Comune potrà subordinare la liquidazione delle parcelle ad operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito delegato tecnico.

7. Per quanto attiene ai compiti degli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito delegato tecnico.

8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura solo dopo il versamento da parte del Comune degli importi relativi.

9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Ufficio Usi Civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal Comune.

10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo elenco. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 6

Aggiornamento dell'elenco.

[1. Definito l'Elenco regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.

2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente articolo 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 7

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento.

[1. La Regione, per mezzo del Settore competente può organizzare corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti delegati tecnici per l'espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; ed, inoltre, promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini per la tutela dei demani civici. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 8

Incarichi collegiali.

[1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere compiuto collegialmente tra più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato.

2. Il Comune può richiedere l'incarico collegiale a più esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'Elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 9

Doveri dell'Istruttore e del Perito Delegato Tecnico.

[1. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico nominato dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde solo alla Regione; egli ha il dovere di informare l'Ufficio Usi Civici di ogni difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale.

2. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico collabora con il Comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.

3. L'operato dell'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialità e garanzia dei diritti di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 10

Garanzia di imparzialità.

[1. La Regione nell'affidamento degli incarichi a istruttori e/o periti delegati tecnici, per quanto possibile, dovrà evitare di incaricare tecnici residenti nello stesso Comune, tanto a garanzia di assoluta imparzialità nel compimento delle operazioni peritali. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 11

Reintegra.

[1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale opera nell'assoluto rispetto della legge, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio quando il possesso da parte dei privati non risulti legittimo. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 12

Durata dell'incarico peritale.

[1. L'incarico affidato al perito delegato tecnico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale che avviene con Delibera della Giunta regionale e omologazione successiva, da parte del Commissariato agli Usi Civici di Bari, nel caso di legittimazione.

2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvopastorali ove già autorizzati dalla Regione.

3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori per la "intera superficie" abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.]

 Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 13

Verifica dei diritti.

[1. È compito del perito delegato tecnico segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

2. (annullato). ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 


Art. 14

Gestione dei Beni.

[1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. La rendita sarà determinata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/1998 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Art. 15

Individuazione degli atti di gestione.

[1. Ai sensi della L.R. n. 7/1997 e deliberazioni della Giunta regionale, che dettano le direttive di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta regionale gi atti autorizzativi le sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni al mutamento di destinazione di uso dei beni del Demanio Civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di regolamento, di programmazione e di indirizzo.

2. Sono di competenza del Dirigente del Settore le attività inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui all'art. 2, comma 3, 4 e 5 della L.R. n. 7/1998, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti le espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.]

 Regolamento abrogato dal R.R. n.4\2020, art. 18,comma1

 

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato